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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33438/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRES per l'anno 2007 nei confronti di una società consolidante e di una consolidata, recuperando a tassazione interessi non contabilizzati su un finanziamento di euro 30.000.000 erogato dalla consolidata alla propria controllata lussemburghese interamente partecipata. Le società avevano sostenuto che l'operazione non fosse riconducibile al transfer pricing, perché assimilabile a un aumento di capitale e finalizzata a consentire alla controllata di acquisire una partecipazione totalitaria in un'altra società estera, senza finalità elusive. In cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza della CTR per carenza o apparenza di motivazione, per asserita omissione di risposta alle difese svolte; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, assumendo che tale norma non fosse applicabile ai finanziamenti infruttiferi infragruppo e richiamando precedenti di segno diverso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della motivazione della sentenza di appello, perché la CTR aveva esaminato le allegazioni e dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della decisione, rendendo comprensibile il percorso argomentativo. Ha poi rigettato anche il secondo motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui l'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 si applica alle operazioni infragruppo con società estere controllate o controllanti anche quando il finanziamento sia infruttifero, poiché il valore normale della dazione di denaro include gli interessi al tasso di mercato. La Corte ha inoltre confermato che, per vincere la pretesa fiscale, il contribuente deve provare che il corrispettivo pattuito o la sua mancanza corrispondano ai valori di mercato; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza si limiti a un'adesione meramente assertiva alle decisioni precedenti o alla ricostruzione del primo giudice senza un effettivo esame critico dei motivi di gravame; non ricorre invece nullità se il ragionamento decisorio, pur sintetico, consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • In materia di transfer pricing internazionale, l'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986 si applica a tutte le operazioni infragruppo con controparti estere controllate o controllanti, indipendentemente dalla veste civilistica formale attribuita dalle parti all'operazione.
  • Il "valore normale" di un finanziamento infragruppo non oneroso è rappresentato dagli interessi che sarebbero stati pattuiti a condizioni di mercato; la gratuità convenzionale non sottrae l'operazione alla rettifica fiscale se determina un trasferimento di imponibile tra soggetti di diverso ordinamento.
  • Nel contenzioso sul transfer pricing, l'Amministrazione deve provare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale, mentre il contribuente deve dimostrare che il corrispettivo convenuto o la sua assenza corrispondano ai valori economici di mercato.
  • La giustificazione economica dell'operazione non basta da sola a superare la presunzione applicativa della disciplina sul transfer pricing, se non è anche provato il rispetto del parametro del mercato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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