Cassazione Civile, Ordinanza n. 11582/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, destinatario di un decreto di espulsione prefettizio e già trattenuto in un C.P.R., ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato il trattenimento su richiesta della Questura. Il primo motivo lamentava motivazione apparente o inesistente del provvedimento di proroga, perché il giudice si era limitato ad aderire in modo acritico e prestampato alle deduzioni della Questura, senza esporre le ragioni concrete della proroga né confrontarsi con le difese svolte in udienza. Il secondo motivo deduceva l’inespellibilità dello straniero, assumendo che egli fosse titolare di protezione umanitaria e quindi di un diritto soggettivo a un titolo di soggiorno che avrebbe impedito la proroga del trattenimento; nel testo si riferisce però anche che il permesso riconosciuto in passato era già scaduto perché non rinnovato. Il Ministero si è costituito con mero atto, mentre la Questura è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la motivazione del decreto di convalida o proroga deve essere specifica e deve dare conto sia dei motivi addotti dall'amministrazione sia della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio; non è sufficiente un mero richiamo alle ragioni della Questura, specie se non riprodotte, perché ciò integra motivazione apparente. Poiché nel caso concreto il provvedimento impugnato era apodittico e la proroga risultava comunque ormai scaduta al momento della decisione, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato. Quanto alle spese, ha richiamato il regime del patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione diretta delle spese in cassazione, rinviando la liquidazione al giudice di merito che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
La convalida e la proroga del trattenimento richiedono un decreto motivato; il controllo giurisdizionale è vincolato ai limiti e alle condizioni fissati dalla legge e non può tradursi in un controllo meramente formale o adesivo.
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
Richiamata quale base europea della disciplina del trattenimento e della sua proroga, che impone limiti e garanzie procedurali.
art. 111 Cost.
Il provvedimento deve essere sorretto da motivazione effettiva e non apparente, in coerenza con il canone costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13 Cost.
Il trattenimento incide su un diritto inviolabile ed è soggetto a riserva assoluta di legge; ciò esclude margini discrezionali amministrativi non previsti dalla legge.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare l'omessa considerazione delle difese della parte; la Corte valorizza il mancato esame delle allegazioni difensive nel giudizio di convalida.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione apparente del decreto di proroga è denunciabile in sede di legittimità.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Invocato nel secondo motivo in relazione alla protezione umanitaria e all'inespellibilità dello straniero.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Invocato nel secondo motivo quale base del diritto al permesso per motivi umanitari.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti fondamentali dello straniero.
art. 10, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di asilo/protezione dello straniero.
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati secondo questa disposizione.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione va chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di trattenimento e proroga del trattenimento dello straniero, il decreto del giudice deve contenere una motivazione effettiva, specifica e non meramente adesiva alle ragioni della pubblica amministrazione.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente le deduzioni della Questura: deve verificare e dar conto della specificità dei presupposti e della loro attualità rispetto alla finalità del rimpatrio.
- Quando il provvedimento di proroga è privo di motivazione sostanziale, la nullità/insufficienza motivazionale è deducibile in cassazione come vizio di motivazione apparente.
- Se, al momento della decisione, il termine di durata della proroga del trattenimento è già decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il provvedimento è ormai privo di utilità pratica.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue il regime speciale del d.P.R. n. 115/2002 e la liquidazione del compenso del difensore non avviene secondo le regole ordinarie della soccombenza contro un'Amministrazione statale.
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