Cassazione Penale, Sentenza n. 29384/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda un ufficiale dell'Esercito Italiano, in grado di tenente colonnello, condannato in primo e secondo grado per il reato militare di minaccia a un inferiore, per aver rivolto a una soldatessa una frase ritenuta intimidatoria nel contesto di un episodio del 31 agosto 2022, collegato a una precedente relazione di servizio redatta dalla persona offesa il 29 agosto 2022. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p.; si lamentavano asserite incongruenze e inattendibilità della persona offesa, del teste Pirelli e degli altri dichiaranti; si sosteneva che la frase attribuita all'imputato non integrasse una minaccia, ma una legittima prospettazione di controdenuncia, quindi un esercizio di diritto. Con il secondo motivo si censurava il diniego della particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'offesa fosse minima, che non vi fossero conseguenze concrete per la persona offesa e che l'imputato fosse incensurato e con carriera irreprensibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi reiterativi rispetto all'appello e comunque manifestamente infondati: ha valorizzato la completezza della motivazione di merito, la coerenza del narrato della persona offesa, i riscontri testimoniali, l'inattendibilità della versione difensiva e la non decisività delle prove richieste in rinnovazione; ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della frase come minaccia giuridicamente rilevante e legittimo il diniego dell'art. 131-bis c.p. per la gravità delle modalità esecutive e dell'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le doglianze riproducevano sostanzialmente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione ampia e complessiva della sentenza impugnata; ha escluso vizi logici sulla valutazione delle prove dichiarative, ritenendo correttamente motivata la credibilità della persona offesa e l'inattendibilità della versione difensiva; ha giudicato adeguato il rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria, perché riferite a prove non decisive e comunque note alla difesa; ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto nel reato di minaccia a un inferiore, poiché la prospettazione di una controdenuncia palesemente infondata, con richiamo alle possibili ricadute negative sulla carriera militare e sul concorso della persona offesa, integra minaccia di male ingiusto; ha infine confermato il diniego della particolare tenuità del fatto per la gravità delle modalità della condotta, realizzata in uniforme, senza preavviso e con abuso di autorità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pace
La frase intimidatoria rivolta da un superiore a un inferiore integra il reato quando consista nella prospettazione minacciosa di un male ingiusto, anche se veicolata attraverso una pretesa controdenuncia palesemente infondata e finalizzata a coartare la volontà del destinatario.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto è legittimo quando le prove richieste non sono decisive o la decisione è già fondata su elementi sufficienti.
Nel testo il richiamo è usato dalla difesa come esimente per sostenere la particolare tenuità del fatto; la Corte, però, valorizza il diniego della particolare tenuità del fatto sulla base della gravità della condotta. La norma correttamente applicabile, per come emerge dalla motivazione, è l'art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta e l'intensità del dolo denotano una significativa gravità offensiva, specie in presenza di abuso di autorità e di un contesto concretamente intimidatorio.
art. 503, comma 5, cod. proc. pen.
Il verbale dell'interrogatorio dell'imputato può essere acquisito quando emergano contraddizioni rilevanti tra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese nelle indagini preliminari.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 635 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato per evidenziare che la prospettazione di un procedimento penale poteva incidere negativamente sulla progressione di carriera e sulla partecipazione a concorsi nelle Forze armate.
È richiamato solo per la forma di enunciazione dei motivi di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nel decisum.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello e respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di credibilità delle fonti dichiarative appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente, completa e priva di manifesta illogicità; incongruenze marginali o isolate non bastano a travolgere l'impianto probatorio complessivo.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e richiede la decisività della prova richiesta; il rigetto è legittimo quando il giudice ritiene la decisione già possibile allo stato degli atti e la prova non aggiunge elementi realmente risolutivi.
- Integra minaccia penalmente rilevante la prospettazione di un male ingiusto anche quando assuma l'apparenza di una legittima iniziativa giudiziaria, se è usata strumentalmente per coartare la volontà altrui e ottenere un risultato non conforme a giustizia.
- In tema di particolare tenuità del fatto, la valutazione deve considerare globalmente modalità della condotta e intensità del dolo; l'istituto è escluso quando l'azione presenta connotati concretamente intimidatori o di abuso della posizione gerarchica.
- Ai fini del giudizio di legittimità, una criticità relativa a singoli passaggi motivazionali non comporta annullamento se il complessivo ragionamento probatorio conserva nuclei fattuali essenziali sufficienti a sorreggere la decisione.
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