Cassazione Civile, Ordinanza n. 20217/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sei intimazioni di pagamento relative a IVA, IRPEF, IRAP e accessori, deducendo, tra l'altro, la nullità di quattro cartelle presupposte, la nullità delle intimazioni per mancata sottoscrizione, l'illegittimità di una notifica cartolare, violazioni in tema di riservatezza e trasparenza e vizi di motivazione sugli interessi. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 306 c.p.c. e degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata "saldo e stralcio" avrebbe dovuto determinare l'estinzione del giudizio, con conseguente illegittimità della condanna alle spese; con il secondo ha censurato l'efficacia della sentenza limitatamente alla condanna alle spese, assumendo la contrarietà della statuizione alla ratio della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Ha ritenuto che la ricorrente avesse censurato solo la statuizione accessoria sulle spese, senza impugnare la decisione principale di rigetto dell'appello, che costituisce il presupposto del regime di soccombenza ex art. 91 c.p.c. Pertanto il criterio di imputazione delle spese era ormai passato in giudicato ed era insensibile alle censure proposte. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure per difetto di interesse
la ricorrente lo ha richiamato per sostenere che la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio dovesse valere come rinuncia agli atti e determinare l'estinzione del giudizio
artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del processo tributario; la Corte ha ritenuto però non ammissibile la censura perché non investiva la decisione di merito
art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del 2018
norma sulla definizione agevolata "saldo e stralcio" richiamata come fondamento della pretesa estinzione del giudizio
è indicato come fondamento del principio di soccombenza e del criterio di imputazione delle spese, ormai coperto da giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione di rigetto
art. 24 Cost.
richiamato per sottolineare la funzione delle spese processuali come complemento della tutela giurisdizionale
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato nella parte motivazionale generale sulle spese e sulle deroghe alla regola della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La parte che intenda contestare la condanna alle spese deve impugnare anche la statuizione principale che ha definito la controversia, perché il regime delle spese è accessorio alla decisione di merito e non può essere isolatamente rimosso se il capo principale è coperto da giudicato.
- La mera doglianza contro la sola regolazione delle spese è inammissibile quando non venga censurata la pronuncia di rigetto che costituisce il presupposto della soccombenza.
- La presentazione di una dichiarazione relativa a una definizione agevolata del debito non produce automaticamente l'estinzione del giudizio se la parte non deduce e coltiva correttamente il vizio processuale nei confronti della decisione che ha comunque respinto la domanda o l'impugnazione.
- La soccombenza ex art. 91 c.p.c. resta il criterio ordinario di imputazione delle spese processuali e la sua operatività non viene meno per il solo richiamo a una definizione agevolata, in difetto di un'effettiva incidenza sul capo decisorio principale.
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