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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20217/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sei intimazioni di pagamento relative a IVA, IRPEF, IRAP e accessori, deducendo, tra l'altro, la nullità di quattro cartelle presupposte, la nullità delle intimazioni per mancata sottoscrizione, l'illegittimità di una notifica cartolare, violazioni in tema di riservatezza e trasparenza e vizi di motivazione sugli interessi. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 306 c.p.c. e degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata "saldo e stralcio" avrebbe dovuto determinare l'estinzione del giudizio, con conseguente illegittimità della condanna alle spese; con il secondo ha censurato l'efficacia della sentenza limitatamente alla condanna alle spese, assumendo la contrarietà della statuizione alla ratio della definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Ha ritenuto che la ricorrente avesse censurato solo la statuizione accessoria sulle spese, senza impugnare la decisione principale di rigetto dell'appello, che costituisce il presupposto del regime di soccombenza ex art. 91 c.p.c. Pertanto il criterio di imputazione delle spese era ormai passato in giudicato ed era insensibile alle censure proposte. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché le controparti non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure per difetto di interesse

  • art. 306 c.p.c.

    la ricorrente lo ha richiamato per sostenere che la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio dovesse valere come rinuncia agli atti e determinare l'estinzione del giudizio

  • artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del processo tributario; la Corte ha ritenuto però non ammissibile la censura perché non investiva la decisione di merito

  • art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del 2018

    norma sulla definizione agevolata "saldo e stralcio" richiamata come fondamento della pretesa estinzione del giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    è indicato come fondamento del principio di soccombenza e del criterio di imputazione delle spese, ormai coperto da giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione di rigetto

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare la funzione delle spese processuali come complemento della tutela giurisdizionale

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nella parte motivazionale generale sulle spese e sulle deroghe alla regola della soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La parte che intenda contestare la condanna alle spese deve impugnare anche la statuizione principale che ha definito la controversia, perché il regime delle spese è accessorio alla decisione di merito e non può essere isolatamente rimosso se il capo principale è coperto da giudicato.
  • La mera doglianza contro la sola regolazione delle spese è inammissibile quando non venga censurata la pronuncia di rigetto che costituisce il presupposto della soccombenza.
  • La presentazione di una dichiarazione relativa a una definizione agevolata del debito non produce automaticamente l'estinzione del giudizio se la parte non deduce e coltiva correttamente il vizio processuale nei confronti della decisione che ha comunque respinto la domanda o l'impugnazione.
  • La soccombenza ex art. 91 c.p.c. resta il criterio ordinario di imputazione delle spese processuali e la sua operatività non viene meno per il solo richiamo a una definizione agevolata, in difetto di un'effettiva incidenza sul capo decisorio principale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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