Cassazione Civile, Ordinanza n. 04535/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro su un conferimento in natura di un fondo rustico con fabbricati in una società a fronte di aumento di capitale. L'Ufficio aveva rettificato il valore del conferimento, escludendo dal calcolo una passività di euro 1.500.000 relativa a un mutuo agrario ipotecario gravante sugli immobili, ritenendo che tale debito non fosse inerente ai beni conferiti. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto un solo motivo: violazione dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere deducibile il mutuo solo perché collegato all'immobile e perché la banca avrebbe potuto escutere l'ipoteca, mentre la legge consente la deduzione soltanto delle passività inerenti al conferimento, non di debiti personali del conferente garantiti da ipoteca. La società ha proposto ricorso incidentale su due profili: mancato contraddittorio preventivo e illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata perché la CTR aveva applicato un concetto erroneo di inerenza: ai fini dell'imposta di registro, nelle operazioni di conferimento in società, sono deducibili dal valore conferito solo le passività che trovano causa nello stesso atto di conferimento e che sono collegate al bene trasferito, non anche i mutui/ipoteche accesi in precedenza per finanziare esigenze personali dei conferenti. La Corte ha invece respinto il ricorso incidentale della società: ha escluso la nullità per mancato contraddittorio preventivo, trattandosi di imposta di registro (tributo non armonizzato) accertata a tavolino con richiesta istruttoria ai soci conferenti; ha dichiarato inammissibile la censura sulle sanzioni per difetto di autosufficienza e comunque ha osservato che non risultavano contrasti giurisprudenziali tali da integrare obiettiva incertezza. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nelle operazioni di conferimento in società la base imponibile va determinata sul valore reale dei beni conferiti, previa deduzione solo delle passività e degli oneri inerenti al bene o al diritto trasferito e assunti dalla società a causa del conferimento.
Direttiva 69/335/CEE, art. 5, par. 1, lett. a)
L'imposta sui conferimenti si calcola sul valore reale dei beni conferiti, dedotte le obbligazioni assunte e gli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento.
Direttiva 2008/7/CE, art. 11, par. 1
Conferma il criterio della base imponibile costituita dal valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sostenuti dalla società a causa del conferimento.
art. 12, commi 1 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio preventivo con termine dilatorio è previsto nei casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell'attività; la sua violazione rileva nei casi contemplati dalla norma, non negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
artt. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La richiesta di dati e notizie ai soci conferenti ha natura meramente istruttoria e si colloca nell'ambito di un accertamento a tavolino.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La non punibilità per obiettiva incertezza richiede un reale quadro di incertezza normativa; nella specie la Corte ha ritenuto che tale incertezza non risultasse provata.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale base per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per escludere le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato.
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio preventivo, ma la Corte ha escluso che dalla norma derivasse un obbligo di partecipazione della società all'invito rivolto ai soci nell'accertamento a tavolino.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge, utilizzata per formulare sia il motivo principale sia i motivi incidentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sui conferimenti in società, dalla base imponibile sono deducibili solo le passività che presentano un collegamento causale diretto con il bene conferito e con lo stesso atto di conferimento; non sono invece deducibili debiti personali del conferente, ancorché garantiti da ipoteca sul bene trasferito.
- La mera esistenza di un'ipoteca o di un mutuo gravante sull'immobile conferito non basta a integrare il requisito dell'inerenza fiscale: occorre verificare la causa concreta dell'obbligazione e la sua riferibilità al conferimento, evitando deduzioni automatiche che possano eludere la base imponibile.
- Per i tributi non armonizzati, l'ordinario accertamento "a tavolino" non comporta, di regola, l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; la tutela di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività.
- Quando si deduce l'illegittima irrogazione di sanzioni per obiettiva incertezza normativa, il ricorrente deve allegare in modo autosufficiente il contenuto della specifica deduzione svolta nei gradi di merito e dimostrare un reale contrasto interpretativo idoneo a giustificare l'esimente.
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