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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09032/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI relativo a locali e aree di un compendio industriale. Il giudice d'appello aveva accolto il ricorso della società contribuente contro la pretesa del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR disatteso l'eccezione di giudicato esterno su una precedente sentenza, resa tra le stesse parti in materia TARSU per annualità 2009-2010, che il Comune riteneva preclusiva anche per l'annualità oggetto di causa; (2) violazione della disciplina TARI per avere la CTR escluso l'assimilabilità degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani e omesso di considerare l'onere della prova in capo alla contribuente; (3) violazione della normativa TARI per avere la CTR ritenuto esenti dall'imposta tutta la superficie produttiva del compendio industriale, senza distinguere tra aree produttive e aree accessorie o tecniche e senza limitare l'eventuale beneficio a una riduzione tariffaria; (4) violazione dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 per avere la CTR escluso in radice il presupposto impositivo della TARI per la produzione di rifiuti speciali, omettendo di assoggettare comunque alla parte fissa del tributo le superfici occupate. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e infondati, nel resto, i profili che tendevano a negare la prova dello smaltimento in proprio e della natura dei rifiuti, ma ha accolto il quarto motivo nei limiti in cui la CTR aveva escluso integralmente la TARI invece di verificare correttamente la tassabilità della superficie e la prova della produzione di rifiuti speciali non assimilabili sulla base dei FIR. La sentenza è stata cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso; ha esaminato congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando il quadro normativo TARI e il riparto dell'onere probatorio. Ha quindi accolto il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, che dovrà riesaminare la fattispecie applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dal dispositivo emerge che il giudizio non si è chiuso nel merito ma è stato rimesso al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile e interpretabile in cassazione solo se il testo della sentenza passata in giudicato è riprodotto nel ricorso; inoltre il giudicato non vincola l'interpretazione delle norme, ma solo il bene della vita concretamente dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza; la mancata trascrizione del giudicato esterno invocato comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 1, comma 646, L. 147/2013

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di TARI; la Corte ricostruisce la disciplina complessiva del tributo e dei presupposti di esenzione/riduzione.

  • art. 70 D.Lgs. n. 507/1993

    È richiamato per l'obbligo di denuncia del contribuente e per il riparto degli oneri informativi ai fini della determinazione della superficie tassabile.

  • art. 14, commi 32 e 33, D.L. n. 201/2011 conv.

    È richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del tributo sui rifiuti, come antecedente della disciplina TARI.

  • art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013

    La TARI è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esenzioni o riduzioni non operano automaticamente ma richiedono prova dei presupposti.

  • art. 1, comma 649, L. 147/2013

    La superficie non è assoggettata a TARI solo per la parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, purché il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento secondo legge; la norma non giustifica un'esenzione integrale della superficie se non nei limiti previsti.

  • art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993

    Per le superfici in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, la tassa è esclusa solo per la parte di superficie effettivamente interessata; la disciplina non comporta esenzione totale del tributo.

  • art. 21 D.Lgs. n. 22/1997

    È richiamato per il potere comunale di assimilazione dei rifiuti, che non può comprendere gli imballaggi terziari in quanto sottratti al circuito ordinario dei rifiuti urbani.

  • art. 39 L. 146/1994

    Richiamato quale disposizione successivamente abrogata nel quadro della disciplina degli imballaggi e dei rifiuti.

  • art. 17 L. 128/1998

    È richiamato come norma di abrogazione dell'art. 39 L. 146/1994 nel contesto della disciplina dei rifiuti di imballaggio.

  • art. 35 D.Lgs. n. 22/1997

    Definisce le categorie di imballaggi primari, secondari e terziari.

  • art. 38 D.Lgs. n. 22/1997

    Attribuisce ai produttori e utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, includendo raccolta, riciclo, recupero e smaltimento.

  • art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997

    Vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, escludendone l'assoggettamento alla privativa comunale.

  • art. 15 D.Lgs. n. 22/1997

    Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) deve contenere origine, tipologia, quantità, destinazione e soggetti coinvolti nel trasporto; la Corte lo considera idoneo a provare natura e destinazione dei rifiuti.

  • art. 52 D.Lgs. n. 22/1997

    Prevede sanzioni per trasporto senza formulario o con dati incompleti/inesatti; la Corte valorizza la responsabilità concorrente di produttore e destinatario sulla veridicità delle indicazioni del FIR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno invocato dal ricorrente deve essere specificamente trascritto nel ricorso per cassazione, con riferimento sia al dispositivo sia alla motivazione, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'efficacia preclusiva del giudicato, nelle imposte periodiche, riguarda solo gli elementi della fattispecie tributaria che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende agli elementi variabili, destinati a mutare con le annualità considerate.
  • Il giudicato sostanziale vincola il bene della vita già deciso, non l'interpretazione astratta delle norme, che resta rimessa al giudice nel diverso processo.
  • In materia di TARI, l'obbligazione sorge per la mera occupazione o detenzione di locali e aree; le riduzioni o esenzioni costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere dimostrate dal contribuente.
  • Per ottenere l'esclusione di superfici dalla TARI per produzione di rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve provare sia l'esistenza e delimitazione delle aree interessate sia l'effettivo smaltimento in proprio o l'avvio a recupero secondo la disciplina di settore.
  • Gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e seguono un regime speciale: ciò non comporta una esenzione integrale dall'imposta, ma solo l'esclusione delle superfici effettivamente destinate alla produzione esclusiva di tali rifiuti, nei limiti di legge.
  • La produzione di FIR, se formalmente idonei e riferiti alla natura e destinazione del rifiuto, può costituire prova della qualità del rifiuto e del suo smaltimento/recupero, anche considerando la responsabilità del destinatario nella compilazione del formulario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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