Cassazione Civile, Ordinanza n. 20825/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto e ottenuto dall'amministrazione provinciale l'autorizzazione unica per realizzare un impianto idroelettrico sul torrente Gavano, sulla base di una relazione naturalistica e di dichiarazioni rese in sede di istanza. Dopo l'avvio dei lavori, a seguito di accertamenti dei Carabinieri forestali e di un parere scientifico universitario, l'amministrazione aveva ritenuto che nel sito fosse presente un habitat ripariale ostativo all'intervento e aveva dichiarato la decadenza dell'autorizzazione per non veridicità della rappresentazione ambientale. La società aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che aveva dichiarato improcedibile la censura contro la sospensione dei lavori e rigettato il resto. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: omesso esame e violazione dell'art. 3 l. 241/1990 in relazione alla valutazione tecnica sull'habitat; violazione del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che non vi fosse falsa dichiarazione imputabile alla società; violazione degli artt. 2, 3, 6 ss. e 21-octies/21-nonies l. 241/1990, lamentando che l'errore fosse dell'amministrazione e che fosse decorso il termine per l'autotutela; violazione della normativa regionale sopravvenuta e della disciplina che avrebbe consentito la realizzazione degli impianti previa verifica concreta dell'impatto; violazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, delle linee guida nazionali, dell'art. 117 Cost. e delle norme su dichiarazioni sostitutive, sostenendo l'illegittimità della delibera regionale ostativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare un riesame del merito e della valutazione probatoria, fuori dai limiti del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha inoltre affermato che la decadenza non era stata disposta per una falsa autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, ma per la non corrispondenza al vero della relazione naturalistica e della rappresentazione complessiva dei presupposti ambientali su cui si era fondata l'autorizzazione. La Corte ha valorizzato l'art. 2-bis l. 241/1990, richiamando l'autotutela nei casi di false rappresentazioni dei fatti, e ha ritenuto corretta l'invalidazione del titolo, anche alla luce del principio di precauzione in materia ambientale. Ha quindi confermato la soccombenza della società alle spese di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare il mero percorso motivazionale né di ottenere un riesame del merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare l'accertamento fattuale e la motivazione, non una reale violazione di legge.
"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"
La disposizione non era centrale nel caso, perché la decadenza non derivava da una falsa autodichiarazione del dichiarante, ma dalla non veridicità della relazione tecnica e della rappresentazione dei fatti posta a base dell'autorizzazione.
La Corte lo interpreta nel senso che l'autotutela è giustificata sia dalla falsa rappresentazione dei fatti sia dalle dichiarazioni mendaci, ipotesi autonome; nel caso concreto ricorreva la prima.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il decorso del termine di autotutela; la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo perché il provvedimento si fondava sulla falsa rappresentazione dei fatti.
Richiamato tra le censure, ma non ritenuto dirimente alla luce della corretta giustificazione dell'intervento di autotutela.
Norma evocata a sostegno dell'autorizzazione unica per l'impianto idroelettrico; la Corte non ne ha desunto un divieto di autotutela in presenza di una rappresentazione non veritiera dei presupposti ambientali.
d.m. 10 settembre 2010
Le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili sono richiamate dalla ricorrente, ma la Corte non le ha considerate ostative all'invalidazione del titolo per falsa rappresentazione dei fatti.
art. 117 Cost.
Richiamato solo come parametro di censura in relazione alla disciplina ambientale e regionale; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- La falsa rappresentazione dei presupposti di fatto su cui si fonda un provvedimento amministrativo può legittimare l'intervento in autotutela anche quando non vi sia una falsa autodichiarazione in senso stretto ai sensi del d.P.R. 445/2000.
- Le ipotesi di autotutela per falsa rappresentazione dei fatti e per dichiarazioni mendaci sono distinte e autonome; la ricorrenza dell'una non dipende dalla sussistenza dell'altra.
- Quando il privato coopera all'istruttoria amministrativa fornendo elaborati tecnici e dichiarazioni che rappresentano come reale una situazione poi smentita dagli accertamenti, l'amministrazione può legittimamente rimuovere il titolo rilasciato sulla base di quella rappresentazione.
- In materia ambientale, l'accertata presenza di elementi naturalistici incompatibili con l'opera può giustificare il diniego o la rimozione del titolo anche in applicazione del principio di precauzione.
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