Cassazione Civile, Ordinanza n. 32037/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per il maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2014. Nei gradi di merito la Commissione tributaria regionale ha confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo invalida la notifica dell'invito ex art. 32 d.P.R. n. 600/1972 e art. 51 d.P.R. n. 633/1972 perché, a suo dire, non era provato che il contribuente avesse ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) motivazione apparente/nullità della sentenza, sostenendo che il giudice d'appello avesse comunque preso atto della produzione dell'avviso di ricevimento della CAD e del perfezionamento per compiuta giacenza; 2) violazione dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, L. n. 890/1982, assumendo che la notifica della raccomandata informativa si fosse perfezionata anche senza ritiro materiale, essendo stata la CAD immessa nella cassetta postale e poi giacente per il decorso del termine; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su vizi non dedotti dal contribuente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo chiarendo che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica può essere data mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD e che la raccomandata informativa non richiede una consegna personale con sottoscrizione del destinatario; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la notifica della CAD si perfeziona quando la raccomandata informativa è recapitata nella sfera di conoscibilità del destinatario, anche mediante immissione nella cassetta postale e successiva compiuta giacenza, essendo irrilevante la mancata consegna materiale con sottoscrizione del destinatario, salvo prova di impossibilità incolpevole di prenderne cognizione, che nel caso non era stata dedotta.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria
richiamati dalla ricorrente in relazione alla prova documentale e all'efficacia dell'avviso di ricevimento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come norma processuale per far valere nullità della sentenza e ultrapetizione
art. 8, commi 2, 3 e 4, L. n. 890/1982
la Corte afferma che, per la prova del perfezionamento della notifica della raccomandata informativa CAD, è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento; la raccomandata può perfezionarsi anche per compiuta giacenza e non richiede consegna materiale con sottoscrizione del destinatario
norma richiamata come base dell'invito notificato al contribuente
norma richiamata come base dell'invito notificato al contribuente
richiamato per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
richiamati nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982
la raccomandata informativa pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali, quando il destinatario è temporaneamente assente e l'atto viene depositato, la prova del perfezionamento della notifica della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) può essere fornita dal notificante mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
- La raccomandata informativa della CAD non richiede necessariamente consegna materiale con firma del destinatario: è sufficiente che risulti recapitata nella sua sfera di conoscibilità, anche tramite immissione nella cassetta postale e successiva compiuta giacenza.
- La sola prova della spedizione della raccomandata informativa non basta; il giudice deve poter desumere dall'avviso di ricevimento la sorte della spedizione e la ricezione, effettiva o legale, da parte del destinatario.
- Quando la raccomandata informativa è pervenuta all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo se il difetto o l'incongruenza motivazionale emerge dal testo della sentenza, non essendo sufficiente contestarne la mera insufficienza rispetto al materiale probatorio.
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