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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07893/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'utilizzo, da parte di una Provincia, di alcuni locali di proprietà comunale adibiti ad aule scolastiche e ad aula magna. Per un primo gruppo di locali vi era stato un rapporto locatizio già oggetto di precedente contenzioso, conclusosi con la condanna al pagamento dei canoni; per un altro gruppo di locali, invece, il Comune assumeva che vi fosse stata una detenzione senza valido contratto, oppure comunque la protrazione dell'occupazione oltre la scadenza. Il Comune, nel nuovo giudizio, chiedeva il pagamento di somme a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., parametrandole ai canoni non corrisposti. I giudici di merito respingevano la domanda ritenendo che: per i locali di via Trieste esistesse un'azione contrattuale o comunque un'azione diversa dall'arricchimento; per i locali della scuola media De Sanctis il rapporto andasse ricondotto, non al Comune contro la Provincia, ma all'eventuale azione contro i funzionari ai sensi della disciplina sulla spesa degli enti locali; inoltre il preteso riconoscimento di debito fuori bilancio non valeva a sanare la mancanza del valido titolo né a rendere esperibile l'azione generale di arricchimento. In cassazione il Comune articolava undici motivi, tutti volti a sostenere, in sintesi, che la Provincia aveva ottenuto un'utilità economica evidente, che la spesa per l'istruzione era obbligatoria e doveva trovare copertura in bilancio, che il riconoscimento del debito avrebbe reso operante il rapporto obbligatorio e che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare improponibile l'azione ex art. 2041 c.c. e nel ritenere inammissibile la diversa qualificazione della pretesa come danno da ritardata restituzione o occupazione illegittima. Il ricorso censurava anche asserite omissioni di pronuncia, difetti di istruttoria e valutazioni delle prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e undici i motivi. Ha ritenuto che le censure non individuassero correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'improponibilità dell'azione di arricchimento perché il Comune disponeva di una diversa azione esperibile: azione contrattuale per i locali coperti da contratto e azione contro il funzionario, per i locali privi di valido rapporto, alla luce della disciplina sulla spesa degli enti locali. La Corte ha inoltre ribadito che il riconoscimento del debito fuori bilancio non sana contratti nulli o invalidi né deroga al regime di inammissibilità dell'azione generale di arricchimento. Ha anche osservato che molte doglianze erano nuove, generiche o prive degli oneri di specificazione richiesti in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con il rilievo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Azione generale di arricchimento non esperibile quando l'attore dispone di un'altra azione a tutela del proprio preteso diritto; la sussidiarietà opera in senso ostativo.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento è subordinata all'assenza di altra azione tipica esperibile.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato come possibile diversa azione per il ritardo nella restituzione dell'immobile, ma ritenuto comunque distinto e non fondante la domanda ex art. 2041 c.c.

  • art. 23, terzo e quarto comma, D.L. 3 marzo 1989, n. 66

    La disciplina esclude la riferibilità all'ente delle iniziative assunte fuori dallo schema normativo, con conseguente possibile azione verso il funzionario e non verso l'ente tramite arricchimento senza causa.

  • art. 191, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato come norma di sistema sulla spesa degli enti locali, senza che il suo richiamo consentisse di superare il difetto del titolo o la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c.

  • art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Il riconoscimento del debito fuori bilancio ha natura discrezionale e non costituisce sanatoria di contratti nulli o invalidi, né deroga all'inammissibilità dell'azione di arricchimento.

  • art. 19 T.U. enti locali

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo provinciale di fornire i locali per l'istruzione secondaria; la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non confrontata con la ratio decidendi.

  • art. 2 d.m. 28.5.1993

    Richiamato dal ricorrente in correlazione all'obbligo di bilancio, senza esito utile nel giudizio di legittimità.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per contestare la ritenuta novità della diversa qualificazione della domanda in appello; la censura è stata considerata inammissibile e non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi a omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili, anche perché nuove o non autosufficienti.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato in relazione a dedotte eccezioni processuali e alla tardività di alcune difese, ma senza superare le preclusioni di legittimità.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente l'ammissione dei fatti dedotti nei capitoli.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare l'onere di indicare e trascrivere o riassumere i documenti rilevanti in ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale che ha governato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto della mancata proposizione di memorie.

  • art. 136 c.p.c.

    Citato solo per le comunicazioni di cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento ha carattere sussidiario e non è proponibile quando l'attore disponga, anche solo astrattamente, di un'altra azione tipica per ottenere la tutela del proprio diritto.
  • Il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte di un ente locale è un procedimento discrezionale che non sana la nullità o l'inefficacia di un contratto e non consente di superare il divieto di ricorrere all'azione di arricchimento senza causa se esiste un diverso rimedio.
  • Quando si impugna una sentenza di appello, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione; la mancata censura di una sola ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove, generiche o non autosufficienti; occorre indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e trascrivere o riassumere gli atti e documenti rilevanti.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce un automatismo probatorio di piena confessione, dovendo il giudice valutare gli effetti nei limiti previsti dall'art. 232 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoTitolo esecutivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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