Cassazione Civile, Ordinanza n. 30043/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda cartelle di pagamento relative all'imposta di registro dovuta per la vendita di un compendio immobiliare. La commissione tributaria regionale aveva annullato le cartelle ritenendo che le contribuenti, coobbligate in solido, potessero giovarsi ex art. 1306, comma 2, c.c. del giudicato favorevole intervenuto nei confronti della società acquirente, che aveva rideterminato il valore del bene in misura inferiore rispetto a quella accertata dall'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva inciso sulla pretesa sostanziale e non su un vizio proprio della cartella; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., censurando l'uso del criterio cronologico tra giudicati e affermando che l'efficacia riflessa del giudicato favorevole era comunque preclusa dall'esistenza di un giudicato sfavorevole diretto formatosi nei confronti delle venditrici. Le contribuenti hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo, tra l'altro, difetti di notifica dell'appello, inammissibilità del gravame, violazioni del processo tributario e l'inconferenza del presunto giudicato sfavorevole richiamato dall'Agenzia. Inoltre, hanno tentato di definire la lite con la procedura di condono agevolato ex d.l. 119/2018, ma l'Agenzia ha negato l'ammissibilità della definizione perché le cartelle impugnate avevano natura meramente riscossiva e non impositiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, dichiarando la lite non definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 perché avente ad oggetto cartelle di pagamento e non atti impositivi. Sul ricorso principale ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la CTR aveva in realtà individuato un vizio proprio della cartella; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente fondato la decisione su un criterio di mera priorità temporale tra giudicati, senza verificare se esistesse un giudicato diretto sfavorevole e pertinente che precludesse l'efficacia riflessa del giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato solidale. È stato accolto anche, nei limiti esposti in motivazione, il motivo incidentale condizionato delle contribuenti, nella parte in cui lamentava l'omessa pronuncia sulla concreta pertinenza del presunto giudicato ostativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione del giudicato ostativo e, a seconda dell'esito, le ulteriori questioni assorbite, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato per escludere che la cartella potesse essere annullata per ragioni inerenti alla fondatezza della pretesa e non per un vizio proprio dell'atto impugnato
consente al coobbligato solidale di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, ma solo se non esiste un giudicato contrario già definitivo nei suoi confronti
il giudicato contrario diretto, se pertinente e definitivo, preclude l'efficacia riflessa del giudicato favorevole invocato dal coobbligato
l'omessa pronuncia su un motivo ritualmente devoluto integra vizio di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come parametro del motivo incidentale per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
artt. 6 e 7 d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018
la definizione agevolata riguarda solo controversie aventi ad oggetto atti impositivi; le cartelle di mera riscossione non rientrano nella categoria definibile
Massime di principio
- In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato, ma l'efficacia riflessa è esclusa solo da un giudicato diretto, contrario e definitivo, effettivamente pertinente alla medesima pretesa tributaria.
- Il giudice di merito, quando è invocato il giudicato favorevole di un coobbligato solidale, deve verificare in concreto se il preteso giudicato ostativo sia davvero riferibile alla stessa pretesa e agli stessi soggetti; non può risolvere la questione con un mero criterio cronologico tra giudicati.
- La cartella di pagamento, se emessa per riscuotere un credito tributario già definitivamente accertato, ha natura meramente riscossiva e non costituisce atto impositivo ai fini della definizione agevolata delle liti.
- L'annullamento di una cartella non può essere fondato su censure che attengono solo alla pretesa sostanziale se l'atto è impugnato per vizi propri; occorre distinguere tra legittimità della riscossione e fondatezza dell'accertamento presupposto.
- L'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta integra nullità della sentenza e impone al giudice di rinvio di esaminare la censura rimasta inevasa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →