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Sentenza

Sentenza n. 1118/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024, punto 22, e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono agli erogatori privati accreditati di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie per garantire i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale sulla base di un contratto con l'ATS, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare applicativa deducendo sei motivi. In primo luogo, ha denunciato contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale impedisse la programmazione dell'attività secondo il budget e la continuità del servizio. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 2009, sostenendo che l'obbligo comportasse l'erogazione di prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati, in contrasto con il principio per cui gli erogatori privati non sono tenuti a prestare servizi oltre i limiti contrattualmente stabiliti. In terzo luogo, ha invocato la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite costituisse una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa. In quarto luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, prospettando una sostanziale espropriazione del credito maturato per l'attività prestata. In quinto luogo, ha contestato la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, sostenendo che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa prevedesse un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici. In sesto luogo, ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, assumendo che il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, richiamato dalla Regione, avesse ormai esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della camera di consiglio del 3 marzo 2026, dopo l'avviso di fissazione ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte di un'espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerga una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi massimi e il tetto di spesa contrattualmente programmati; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a tutela del credito asseritamente sacrificato dall'obbligo di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024

    Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il suo effetto concreto sulla controversia non è stato oggetto di decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere verificata mediante fissazione della causa ai soli fini dell'accertamento della permanenza dell'interesse e può condurre alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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