Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) della determina n. generale -OMISSIS- (n. -OMISSIS- di settore) del Resp. dell’Area Tecnica del Comune di Mercato S. Severino (notificata in data 29.11.2025), di ingiunzione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31 c. 4 del DPR 380/2001, per un importo di € 20.000,00; b) del verbale all’ingiunzione prot. int. n -OMISSIS-. del 15.7.2025 e prot. gen. -OMISSIS- del 21.7.2025 del Comando dei VV.UU. del Comune di Mercato S. Severino di parziale ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-; c) del verbale recante prot. n. -OMISSIS-del 24.7.2025, indicato nell’ingiunzione di cui sub a) mai notificato o altrimenti conosciuto; d) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 22.5.2024 di demolizione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mercato San Severino; e) della nota del 25.9.2025 con prot. n. -OMISSIS- dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno; f) del decreto n. -OMISSIS- del 22.5.2025 dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno, mai notificato; g) della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.5.2025, dell’Unità Operativa Semplice del Genio Civile di Salerno, citata nella nota di cui sub d), mai conosciuta o altrimenti notificata; h) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di 20.000 euro ex art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, unitamente agli atti presupposti relativi all'ordinanza di demolizione e all'accertamento dell'inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione della sanzione pecuniaria e gli atti presupposti, contestando la legittimità della sanzione irrogata dopo l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di tre opere abusive: la variazione dell'altezza e della distribuzione interna di un locale artigianale, una tettoia metallica e un manufatto in legno e lamiera. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della sanzione in ragione dell'avvenuta demolizione e del ripristino, dell'avvio delle opere mediante SCIA, dell'accertata esecuzione parziale dei lavori, della proroga concessa dal Genio Civile e della conclusione dei lavori il 21 novembre 2025, prima dell'irrogazione della sanzione. Sono stati inoltre impugnati atti del Comune e del Genio Civile ritenuti non notificati o non conosciuti, nonché l'ordinanza demolitoria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'ingiunzione della sanzione pecuniaria, qualificandola come esito doveroso e vincolato della sequenza procedimentale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Dalla documentazione risultava che l'ordinanza di demolizione era stata notificata e che la SCIA di ripristino era stata presentata tardivamente, al 92° giorno, mentre l'inizio effettivo delle opere era stato comunicato il 9 luglio 2025. Pertanto, l'ottemperanza all'ordine di demolizione, pur completata prima dell'irrogazione della sanzione, era intervenuta oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza. Secondo il principio richiamato dal TAR, l'adempimento tardivo non elimina la sanzione pecuniaria già dovuta, ma impedisce l'applicazione degli ulteriori costi conseguenti alla demolizione in danno. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sanzione pecuniaria consegue in modo doveroso e vincolato all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla notificazione; l'adempimento successivo non ne esclude l'irrogazione.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la sequenza procedimentale conseguente all'accertamento di interventi edilizi abusivi e all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 costituisce l'esito vincolato dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione protrattasi oltre il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordine.
- La demolizione o il ripristino eseguiti tardivamente non fanno venir meno la sanzione pecuniaria già maturata per l'inottemperanza; l'adempimento tardivo vale soltanto a evitare gli ulteriori costi derivanti dall'esecuzione della demolizione in danno da parte dell'amministrazione.
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