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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

Normativa italiana24G00093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, introduce una piattaforma nazionale di monitoraggio, nuovi controlli e obblighi per CUP ed erogatori, misure per aumentare l’offerta e recuperare le prestazioni arretrate, nonché disposizioni sul personale sanitario e sulla tassazione delle prestazioni aggiuntive. Prevede scadenze attuative espresse e misure temporanee, tra cui gli incrementi del tetto di spesa per il personale dal 2024 fino all’adozione della metodologia prevista dal decreto.

Misure urgenti per la riduzione delle liste di attesa sanitarie

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa sanitarie

Il decreto-legge introduce strumenti nazionali e regionali per monitorare e governare le liste di attesa e misure organizzative, finanziarie e fiscali per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Le disposizioni riguardano il Servizio sanitario nazionale, le regioni e province autonome, gli erogatori pubblici e privati accreditati e il personale sanitario.

Piattaforma nazionale e monitoraggio delle liste di attesa

Presso l’AGENAS è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, della quale si avvale il Ministero della salute. È finalizzata all’interoperabilità con le piattaforme regionali e provinciali e al monitoraggio nazionale delle prestazioni in lista, della disponibilità delle agende pubbliche e degli erogatori privati accreditati, dei percorsi di tutela, dei tempi per classe di priorità, dell’attuazione del regolamento sull’assistenza territoriale e dell’appropriatezza nell’accesso alle prestazioni. Per quest’ultima attività possono essere utilizzate anche piattaforme di intelligenza artificiale, nel rispetto dei criteri RAO e delle raccomandazioni clinico-assistenziali.

Per il funzionamento della Piattaforma sono resi disponibili al Ministero e all’AGENAS i dati del flusso informativo della Tessera sanitaria, compresi i dati in chiaro delle ricette SSN dematerializzate, quelli pseudonimizzati relativi alla spesa sanitaria confluita nella dichiarazione precompilata e i dati sulle prenotazioni dei CUP regionali. L’AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali per la gestione della Piattaforma.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un decreto del Ministro della salute, sentita l’AGENAS e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, deve definire le linee guida sui criteri di realizzazione e funzionamento e sull’interoperabilità con i sistemi regionali. La Piattaforma opera in coerenza con il Modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione; le relative modalità dovevano essere individuate con decreto ministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Quando dal controllo delle agende emergono inefficienze o anomalie, l’AGENAS può svolgere audit presso le regioni interessate, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Le attività previste per la Piattaforma sono svolte dall’Agenzia utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Organismo ministeriale e responsabilità regionali

Presso il Ministero della salute è istituito l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, alle dirette dipendenze del Ministro. Esso svolge le funzioni già attribuite al SiVeAS e ne assicura il supporto tecnico, fatte salve le funzioni che la disposizione mantiene disciplinate dal decreto ministeriale 17 giugno 2006. Le attività sono organizzate mediante programmi annuali.

La struttura prevista comprende un ufficio dirigenziale generale e quattro uffici dirigenziali non generali, tre dei quali di struttura complessa. La dotazione del Ministero è incrementata, dal 1° luglio 2024, di un dirigente generale e quattro dirigenti non generali, tre imputati all’aliquota sanitaria. In prima applicazione gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali ordinarie previste per gli incarichi dirigenziali. Per il biennio 2024-2025 è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato di 20 funzionari, mediante mobilità tra amministrazioni, scorrimento di graduatorie o nuovi concorsi, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more, il Ministero può utilizzare fino a 20 funzionari di altre amministrazioni in comando, distacco, fuori ruolo o istituti analoghi, con esclusione del personale scolastico indicato dalla norma. Per gli oneri di personale e funzionamento sono indicati stanziamenti specifici per il 2024 e, a regime, dal 2025.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, ciascuna regione e provincia autonoma deve istituire un’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla sanità e composta da professionisti sanitari e amministrativi. Entro i successivi 90 giorni l’Unità individua il Responsabile unico dell’assistenza sanitaria (RUAS), senza attribuzione di compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Il RUAS risponde dell’efficienza nell’erogazione delle prestazioni, del funzionamento della gestione delle liste, dei piani di recupero e del raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale annuale sulle liste di attesa. Verifica volumi, tempi e dati necessari, segnala le strutture inadempienti, invia trimestralmente all’AGENAS un rapporto sulle prestazioni critiche e sulle liste aziendali e individua interventi formativi per gli operatori coinvolti nell’accoglienza e nella comunicazione con i pazienti.

Se il RUAS non viene individuato entro il termine oppure si verificano ripetute inadempienze, il Ministro della salute può esercitare poteri sostitutivi, previo contraddittorio e secondo procedure da definire con DPCM, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Il Ministro può verificare aziende ed enti del SSN, aziende ospedaliere universitarie, policlinici, erogatori privati accreditati e IRCCS, anche trasformati in fondazioni. A tal fine può utilizzare i dati della Piattaforma e gli esiti degli audit AGENAS. La disposizione esclude nuovi o maggiori oneri, salvo gli stanziamenti specificamente previsti per l’Organismo.

CUP, agende e obblighi degli erogatori

Gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire a un CUP unico regionale o infraregionale. Le modalità di accesso distinguono:

  • presa in carico programmata, senza intermediazione dell’assistito, per cronicità e fragilità, secondo il piano personalizzato di assistenza;
  • prenotazione tramite CUP per prestazioni richieste in presenza di sintomi, segni o eventi acuti che necessitino di approfondimento;
  • accesso diretto per salute mentale, dipendenze patologiche e assistenza consultoriale;
  • accesso su chiamata per screening rivolti alla popolazione bersaglio.

La piena interoperabilità dei sistemi di prenotazione dei privati accreditati con i CUP territoriali è condizione preliminare, a pena di nullità, per stipulare gli accordi contrattuali previsti dal decreto legislativo n. 502/1992. L’interoperabilità costituisce inoltre elemento di valutazione per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Le regioni promuovono strumenti digitali per prenotare, disdire gli appuntamenti e pagare il ticket, ove dovuto. Tutti gli erogatori devono garantire la piena trasparenza delle agende, sia sulle prenotazioni effettuate sia sui posti disponibili; tale adempimento è elemento contrattuale qualificante.

Il CUP deve predisporre un sistema che ricordi all’assistito la data della prestazione e consenta di confermare o cancellare la prenotazione almeno due giorni lavorativi prima dell’appuntamento, anche da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende. Le indicazioni tecniche nazionali devono essere definite con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Le relative linee di indirizzo disciplinano anche i casi in cui l’assistito che non si presenta senza giustificata disdetta, salvo forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, è tenuto a pagare la quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione prenotata e non fruita, anche se esente.

Per le patologie cronico-degenerative e oncologiche devono essere garantiti gli accessi alle prestazioni previste dai PDTA mediante agende dedicate, gestibili dallo specialista di riferimento o da una struttura appositamente dedicata della ASL. È vietato alle aziende sanitarie e ospedaliere sospendere o chiudere le attività di prenotazione; per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 266/2005, con minimo e massimo edittale raddoppiati. L’inadempimento contrattuale definitivamente accertato del soggetto affidatario dello sviluppo del CUP costituisce illecito professionale grave ai sensi del codice dei contratti pubblici: comporta l’esclusione dalle gare avviate in qualsiasi regione e impedisce all’operatore di ricorrere alle misure di self-cleaning indicate dalla norma.

Recupero delle prestazioni e organizzazione dell’offerta

Quando non è possibile rispettare i tempi previsti dalle classi di priorità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, le direzioni generali aziendali devono garantire la prestazione, nei limiti delle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2024, ricorrendo all’attività libero-professionale intramuraria, alle prestazioni aggiuntive o agli erogatori privati accreditati, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali vigilano sull’adempimento, anche ai fini dell’azione disciplinare e della responsabilità erariale per i soggetti cui sia imputabile la mancata erogazione.

Le misure attivabili, entro il limite di spesa previsto e senza oneri aggiuntivi per l’assistito oltre all’eventuale compartecipazione sanitaria, comprendono la revisione dei volumi e della tipologia delle prestazioni tramite modifica degli accordi contrattuali con gli erogatori, la riprogrammazione delle ore di specialistica ambulatoriale interna, la richiesta eccezionale e temporanea di prestazioni aggiuntive ai dirigenti, d’intesa con le équipe interessate, e l’aumento delle ore degli specialisti ambulatoriali interni o l’attivazione di nuove ore convenzionali.

Il Ministero della salute monitora, con riferimento al 30 giugno 2024, l’utilizzo delle risorse destinate al recupero delle liste. Queste non possono essere impiegate per finalità diverse; quelle non utilizzate sono accantonate nei bilanci del SSN per interventi di recupero attuati tramite piani operativi regionali. Criteri e direttive dei piani devono essere convenuti con protocollo d’intesa tra Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze e Conferenza Stato-regioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Le visite diagnostiche e specialistiche possono essere svolte anche il sabato e la domenica e in fasce orarie prolungate, entro le risorse disponibili. I direttori regionali della sanità vigilano sull’attuazione e trasmettono un rapporto alle direzioni generali competenti del Ministero; l’attività rileva ai fini delle misure sanzionatorie e premiali nei loro confronti. Per assicurare il fabbisogno nazionale di sangue e plasma, aziende ed enti del SSN possono inoltre aprire straordinariamente i centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, fino al raggiungimento del fabbisogno e nei limiti delle risorse disponibili, anche con il supporto delle associazioni e federazioni di donatori convenzionate.

In ogni azienda deve essere mantenuto un rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria: quest’ultima non può determinare, per ciascun dipendente o professore e ricercatore universitario inserito nell’assistenza, un volume superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La direzione generale verifica il rispetto del limite e può adottare misure, inclusa la sospensione del diritto all’attività libero-professionale.

Spesa per il personale sanitario

Dal 2024 e fino all’adozione dei decreti sulla metodologia di determinazione del fabbisogno, i valori di spesa per il personale autorizzati per il 2023 ai sensi del decreto-legge n. 35/2019 sono incrementati annualmente a livello regionale, nell’ambito del finanziamento sanitario nazionale standard, in relazione all’incremento del fondo sanitario regionale. Le disposizioni originarie prevedevano inoltre incrementi ulteriori subordinati all’equilibrio finanziario regionale, al rispetto dei LEA e a verifiche o autorizzazioni ministeriali; la Corte costituzionale, con sentenza n. 114/2025, ha dichiarato illegittimo l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, e il comma 2, secondo periodo.

Dal 2025 la metodologia per determinare il fabbisogno di personale degli enti del SSN deve essere adottata con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-regioni. I piani triennali regionali dei fabbisogni sono sottoposti ad approvazione ministeriale ai fini della congruità finanziaria, secondo la disciplina vigente nei limiti risultanti dalla pronuncia costituzionale. Fino all’adozione della metodologia continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi 1-4 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 35/2019. La legge di bilancio 2025 ha inoltre autorizzato, in deroga a questo articolo e limitatamente alle prestazioni connesse ai piani regionali per le dipendenze patologiche finanziati dal relativo Fondo, l’impiego del 30% annuo delle risorse del Fondo per assumere a tempo indeterminato personale sanitario e sociosanitario destinato ai servizi pubblici per le dipendenze.

Interventi territoriali e salute mentale

Per le regioni destinatarie del Programma nazionale Equità nella salute 2021-2027, un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, definisce un piano d’azione finanziato con le risorse del Programma e nel rispetto dei relativi vincoli territoriali, programmatici, finanziari e di ammissibilità. Il piano mira a rafforzare la capacità di erogazione e l’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali, con particolare attenzione ai servizi domiciliari e ambulatoriali, ai Dipartimenti di salute mentale, alle strutture previste dalla disciplina sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai Consultori familiari e ai punti di screening oncologico.

Sono previste iniziative per investimenti in infrastrutture tecnologiche, adeguamento e potenziamento di Dipartimenti di salute mentale, Consultori e punti di screening, sostituzione o ammodernamento di attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche e formazione degli operatori. La formazione riguarda la sperimentazione di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati nei Dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con servizi sociali comunali e terzo settore; modelli organizzativi e PDTA per i Consultori; aggiornamento delle liste anagrafiche degli inviti agli screening per includere persone in vulnerabilità socio-economica; e modelli organizzativi per migliorare i servizi di screening.

La Calabria è autorizzata a riprogrammare, fino a 19.732.858,87 euro, la quota residua assegnata nell’ambito della prima fase del programma di edilizia sanitaria previsto dalla legge n. 67/1988, derivante da economie registrate nei quadri economici dei singoli progetti, per rafforzare i servizi sanitari e sociosanitari territoriali e favorire il superamento del commissariamento.

Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive

I compensi per le prestazioni aggiuntive del personale dell’Area Sanità previste dal CCNL 2019-2021 e rideterminate dalla legge n. 213/2023 sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. La stessa aliquota si applica ai compensi per prestazioni aggiuntive del personale del Comparto Sanità previsti dal relativo CCNL 2019-2021 e rideterminati dalla medesima legge.

Il sostituto d’imposta applica il regime ai compensi erogati dalla data di entrata in vigore del decreto. Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle imposte sui redditi. Gli oneri sono valutati, per entrambe le categorie di compensi, in complessivi 88,4 milioni di euro nel 2024, 160,3 milioni nel 2025, 165,9 milioni nel 2026 e 165,5 milioni annui dal 2027; la norma individua le relative coperture finanziarie e dispone, dal 2025, una corrispondente riduzione del finanziamento sanitario nazionale standard.

Modifiche normative e clausola di salvaguardia

Il decreto modifica l’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo n. 517/1999, relativo alle aziende ospedaliero-universitarie: sostituisce la previsione di contratti a tempo determinato, non superiori a quattro anni e non rinnovabili, con la facoltà di assumere dirigenti medici e sanitari nel rispetto delle disposizioni sulla spesa di personale degli enti del SSN, della disciplina del decreto legislativo n. 502/1992 e del CCNL dell’Area Sanità; elimina inoltre il richiamo all’assoggettamento del personale al rapporto di lavoro esclusivo.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome applicano le misure del decreto compatibilmente con i propri statuti e con le relative norme di attuazione, garantendo i LEA sull’intero territorio nazionale. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

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