Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, tutti emessi il 6 maggio 2024 e notificati il 20 maggio 2024, con i quali è stata disposta la revoca dei nulla osta richiesti dal ricorrente e rilasciati in favore dei cittadini extracomunitari -OMISSIS-, nonché degli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti di rigetto dei visti di ingresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoche di tre nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, connesse ai pareri ostativi della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché ai conseguenti rigetti dei visti di ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto tre nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari per lavoro subordinato non stagionale, rilasciati ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, a seguito del decorso del termine per l’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi. Successivamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca, richiamando un parere ostativo della Questura e un parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva accertato l’impiego di manodopera irregolare. Il ricorrente deduceva: difetto di motivazione, perché non erano specificate le irregolarità rilevate dall’Ispettorato; violazione del diritto di difesa, per la mancata corrispondenza tra comunicazione di avvio e provvedimenti finali, per il riferimento generico al parere della Questura e per la coincidenza della data degli atti; violazione dell’art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la revoca per irregolare impiego di manodopera costituisce un potere discrezionale riferito al solo lavoro stagionale e non un automatismo applicabile ai nulla osta per lavoro subordinato non stagionale. L’Amministrazione, in giudizio, richiamava inoltre una condanna del datore di lavoro per reati in materia di stupefacenti, posta a fondamento del parere negativo della Questura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha qualificato i provvedimenti come plurimotivati, ma ha ritenuto illegittimi entrambi i distinti presupposti motivazionali. Quanto al parere della Questura, ha rilevato il difetto di motivazione e di conoscibilità: i provvedimenti si limitavano a richiamare genericamente un parere ostativo senza indicare i fatti, i reati e le condanne posti a fondamento della valutazione, né rendere disponibile l’atto richiamato, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Il deposito del parere e del certificato del casellario in giudizio non ha sanato il vizio, poiché il parere continuava a essere generico e il certificato riguardava una condanna per reati inerenti agli stupefacenti, ostativa all’ingresso del lavoratore straniero ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.l. n. 73/2022, ma non automaticamente ostativa per il datore di lavoro. L’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 elenca infatti tassativamente le condanne del datore di lavoro che impongono il rifiuto del nulla osta e non ricomprende la condanna considerata dall’Amministrazione. Quanto al parere dell’Ispettorato, il TAR ha precisato che l’art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 disciplina esclusivamente il lavoro stagionale e consente la revoca del nulla osta, previa congrua motivazione, in presenza di sanzioni per lavoro irregolare o violazioni degli obblighi in materia lavoristica. Tale disciplina non è applicabile ai nulla osta per lavoro subordinato non stagionale, regolati dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, che non contempla tra le condizioni automaticamente ostative pregresse irregolarità contributive o amministrative in materia di lavoro. Il Collegio ha escluso la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, ritenendo giustificata la diversa disciplina tra lavoro stagionale e non stagionale in ragione della non omogeneità delle situazioni e delle peculiarità del lavoro stagionale. Poiché entrambi i pareri erano illegittimi, sono stati annullati i tre provvedimenti di revoca. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
Il nulla osta può essere rilasciato anche nel caso in cui, entro il prescritto termine, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi; può essere revocato qualora sia successivamente accertata la presenza di elementi ostativi al rilascio.
La disposizione consente il rilascio del nulla osta decorso il termine per i controlli e permette la successiva revoca solo in presenza di elementi realmente ostativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione.
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Se le ragioni risultano da altro atto richiamato, tale atto deve essere indicato e reso disponibile.
Il mero richiamo generico a un parere ostativo non soddisfa l’obbligo di motivazione né consente l’esercizio della difesa e dell’accesso; l’atto richiamato deve essere specificamente individuato e reso disponibile.
art. 43, comma 1, d.l. n. 73/2022
Non è consentito il rilascio del nulla osta per cittadini stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti agli stupefacenti.
La previsione riguarda il lavoratore straniero cui il nulla osta si riferisce e non può essere automaticamente applicata al datore di lavoro richiedente.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La commissione di reati inerenti agli stupefacenti osta all’ingresso dello straniero.
La disposizione opera con riferimento allo straniero che intende entrare nel territorio nazionale, non al datore di lavoro.
art. 22, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il rifiuto del nulla osta è previsto per le condanne del datore di lavoro relative ai reati specificamente elencati dalla disposizione.
Le condanne del datore di lavoro che impediscono il rilascio o determinano la revoca del nulla osta sono quelle tassativamente previste dalla norma; una condanna non ricompresa nell’elenco non costituisce automaticamente elemento ostativo.
art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato quando il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare o non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego.
La disposizione attribuisce un potere discrezionale di revoca, da esercitare con congrua motivazione, ma riguarda esclusivamente il lavoro stagionale e non è applicabile ai nulla osta per lavoro subordinato non stagionale.
art. 3 Cost.
Principi di uguaglianza e ragionevolezza.
La diversa disciplina tra lavoro stagionale e lavoro subordinato non stagionale non viola il principio di uguaglianza, perché le due situazioni sono ritenute non omogenee e le peculiarità del lavoro stagionale giustificano una disciplina più rigorosa.
art. 35 Cost.
Il possibile rilievo della tutela dei lavoratori non impone di equiparare la disciplina del lavoro stagionale a quella del lavoro subordinato non stagionale, poiché la finalità primaria dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 è il controllo dei flussi migratori e della regolarità degli ingressi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato deve indicare in modo specifico i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il mero richiamo generico a un parere ostativo della Questura, senza indicare i reati, le condanne e gli elementi concreti valutati, integra difetto di motivazione.
- Quando l’amministrazione motiva per relationem mediante il richiamo a un parere o ad altro atto, deve individuare specificamente l’atto richiamato e renderlo disponibile insieme alla comunicazione del provvedimento, così da consentire la comprensione delle ragioni della decisione, l’esercizio della difesa e l’accesso.
- Le condanne per reati inerenti agli stupefacenti previste come ostative al rilascio del nulla osta riguardano il lavoratore straniero che intende entrare nel territorio nazionale; non possono essere automaticamente estese al datore di lavoro quando la disciplina applicabile elenca tassativamente le condanne del datore ostative al rilascio.
- L’art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca del nulla osta per sanzioni conseguenti a lavoro irregolare o per altre violazioni degli obblighi lavoristici, si applica esclusivamente al lavoro stagionale e non ai nulla osta per lavoro subordinato non stagionale.
- La diversa disciplina tra lavoro stagionale e lavoro subordinato non stagionale, quanto agli effetti delle pregresse irregolarità amministrative del datore di lavoro, non determina di per sé una violazione degli artt. 3 e 35 Cost., poiché le due tipologie di rapporto non sono omogenee e il lavoro stagionale presenta peculiarità legate alla temporaneità, alla vulnerabilità del lavoratore e al rischio di sfruttamento.
- Il potere di revoca previsto dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 può essere esercitato soltanto quando gli elementi sopravvenientemente accertati siano effettivamente ostativi secondo la disciplina applicabile al tipo di lavoro per il quale il nulla osta è stato richiesto; non è sufficiente il richiamo a circostanze ostative previste per una diversa tipologia di rapporto.
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