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Sentenza

Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento dell’Amministratore Delegato di SMAT n. 748 del 12.9.2025, avente ad oggetto “Procedura aperta: Comune di Torino (prog. 3186). Realizzazione collettore mediano zona Sud-Ovest Area Metropolitana e risanamento collettore zona Sud esistente. Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (rif. APP_50/2025 – CIG B774EC30D6 – CUP G15E18000020005)”, della comunicazione di SMAT del 12.9.2025, prot. 93343 di avvenuta aggiudicazione, e, ove occorrer possa: - del bando di gara; - del disciplinare di gara e dei relativi allegati; - dei verbali di gara: n. 1 del 6.8.2025, n. 2 dell’11.8.2025, n. 3 del 12.8.2025, n. 4 del 13.8.2025, n. 5 del 14.8.2025; - della nota del Direttore Generale del 20.8.2025, prot. n. 85360; - del provvedimento del RUP del 10.9.2025; nonché degli atti inerenti, connessi, presupposti e conseguenziali; nonché per l’accertamento - del diritto del costituendo RTI ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto secondo in graduatoria - dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; nonché per la condanna alla reintegrazione in forma specifica, da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione appaltante, unitamente all’affidamento in favore del costituendo RTI ricorrente, di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità del medesimo a subentrare, ai sensi dell’art. 121, comma 2, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stato stipulato con il costituendo RTI controinteressato; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal RTI SIDING SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA S.RL. - BUILD.ING S.R.L. il 13/11/2025: per l’annullamento degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara aperta indetta da Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione del seguente intervento: “Comune di Torino (prog. 3186). Lavori di realizzazione del collettore mediano della zona Sud-Ovest, Area Metropolitana e di risanamento del collettore della zona Sud esistente”, nella parte in cui con gli stessi la stazione appaltante ha ammesso alla gara e valutato l’offerta del costituendo RTI Nemesis e, in particolare: - di tutti i verbali della Commissione di gara, inclusi quelli riservati, nella parte relativa all’ammissione e valutazione dell’offerta del RTI Nemesis; - della graduatoria finale del procedimento nella parte inerente all’offerta del RTI Nemesis; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202502593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al RTI controinteressato della procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con i relativi atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso. In particolare, ha dedotto: la tardività o comunque l’assenza di data certa dell’atto di impegno a costituire il raggruppamento prodotto in sede di soccorso istruttorio; il mancato riscontro alla richiesta di integrazione relativa ai servizi analoghi e ai servizi di punta nelle categorie E.01, IA.02 e IA.04 e la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale della mandante; la configurabilità di un grave illecito professionale per le dichiarazioni rese in gara; l’invalidità del sopralluogo per mancanza di prova della delega anteriore; l’erronea attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, con riguardo ai servizi pregressi e alla professionalità del gruppo di lavoro; la sottostima dei costi della manodopera e l’insostenibilità dell’offerta economica. Il RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara del RTI ricorrente principale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. Quanto all’atto di impegno del RTI aggiudicatario, il Collegio ha ritenuto provata la sua formazione anteriore alla scadenza delle offerte sulla base della tracciatura Microsoft Exchange 365, della perizia tecnica e del file allegato, rilevando che i dati erano generati e conservati nei data center Microsoft e non erano alterabili dagli utenti. È stata quindi esclusa la necessità della sola marcatura temporale o della PEC quale mezzo esclusivo di prova della data certa. Il TAR ha inoltre considerato contraddittoria la contestazione della ricorrente, che aveva a sua volta prodotto in soccorso istruttorio un atto di impegno modificato e sottoscritto dopo la scadenza. Quanto ai requisiti tecnici della mandante, è stata ritenuta ammissibile l’interpretazione della stazione appaltante secondo cui la dimostrazione dei servizi doveva riferirsi alle categorie effettivamente assunte in esecuzione, non necessariamente a tutte quelle indicate nel disciplinare, anche in applicazione del principio del risultato e dell’uniformità del parametro applicato alle concorrenti. In ogni caso, la documentazione Metro 5 e gli ulteriori elementi istruttori dimostravano il possesso del requisito; l’integrazione documentale non costituiva modifica dell’offerta, poiché i servizi risultavano già indicati nell’offerta tecnica e il requisito doveva essere posseduto alla scadenza. È stata esclusa anche la configurabilità del grave illecito professionale. Il sopralluogo è stato ritenuto valido perché la delega digitale del tecnico era stata trasmessa alla stazione appaltante prima del sopralluogo. Le censure sul punteggio tecnico sono state respinte: le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Anche le contestazioni sui costi della manodopera sono state respinte: il parametro corretto era la durata residua stimata dei lavori secondo il bando e il disciplinare, non l’andamento futuro e imprevedibile dell’avanzamento. La censura è stata inoltre ritenuta contraddittoria, considerata la sostanziale equivalenza dei ribassi offerti dalle due concorrenti. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile poiché il rigetto del ricorso principale ha reso intangibile l’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 5.000 oltre accessori in favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata per sostenere l’esistenza di un grave illecito professionale; il TAR ne ha escluso l’applicazione perché le contestazioni sui requisiti erano infondate.

  • art. 100, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Rileva per i requisiti di partecipazione e di capacità tecnica e professionale; il requisito della mandante è stato ritenuto dimostrato.

  • art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Consente di integrare o chiarire la documentazione relativa alla partecipazione, purché non si modifichi sostanzialmente l’offerta e il requisito fosse posseduto alla scadenza; la prova della data anteriore può risultare da evidenze tecniche oggettive.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante ha verificato la congruità dell’offerta aggiudicataria prima dell’aggiudicazione.

  • art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023

    È stato invocato per contestare la quantificazione dei costi della manodopera; il TAR ha ritenuto corretta la stima basata sulla durata residua oggettivamente desumibile dagli atti di gara.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Concorre a giustificare un’interpretazione degli atti di gara che valorizzi il conseguimento del risultato e la sostanza dei requisiti, quando sia applicata uniformemente a tutti i concorrenti.

  • art. 120 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.

  • art. 121, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per chiedere l’inefficacia del contratto e il subentro, domanda non accolta per il rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • La data anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte di un documento informatico può essere provata anche mediante tracciati tecnici oggettivi generati e conservati da sistemi informatici terzi, purché ne risulti dimostrata l’autenticità, l’integrità e la non alterabilità; la marcatura temporale o la trasmissione tramite PEC non costituiscono necessariamente gli unici mezzi di prova della data certa.
  • Il soccorso istruttorio può consentire l’integrazione della dichiarazione o della documentazione probatoria relativa a un requisito speciale già posseduto alla scadenza, quando l’integrazione non modifichi l’offerta e il requisito risulti dal complesso della documentazione di gara; l’esclusione non può fondarsi su un formalismo privo di incidenza sostanziale sulla par condicio.
  • Nelle gare per raggruppamenti temporanei, la verifica dei requisiti tecnici può essere riferita alle categorie di prestazioni effettivamente assunte dal singolo componente, se questa interpretazione è coerente con gli atti di gara ed è applicata uniformemente a tutti i concorrenti.
  • Le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
  • La quantificazione dei costi della manodopera deve fondarsi sui parametri oggettivi stabiliti dalla lex specialis, inclusa la durata residua stimata del servizio, e non su variabili future e imprevedibili relative all’andamento dei lavori.
  • Quando il ricorso principale contro l’aggiudicazione è respinto e l’aggiudicazione diviene stabile, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario volto a contestare l’ammissione del ricorrente principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioRequisiti di capacità economica e tecnicaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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