Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
Per l’accertamento e annullamento dell’intervenuto silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti prodotta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 03.11.2025, protocollo n. 23117
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso al fascicolo edilizio relativo all’immobile confinante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al Comune di Vietri sul Mare, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo edilizio relativo all’immobile confinante, intestato al controinteressato. A sostegno dell’istanza aveva dedotto l’esigenza di esaminare la documentazione anche per finalità di tutela, prospettando che alcune opere assentite fossero state realizzate su parti comuni delle quali sarebbe stata comproprietaria. Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento e l’annullamento del diniego tacito, deducendo, in sintesi, la propria legittimazione e il proprio interesse all’accesso, l’illegittimità del silenzio-diniego, la violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dell’art. 9 del d.P.R. 184/2006, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la violazione del diritto di difesa e dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto e dichiarato difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, trattandosi di un processo a impulso di parte e in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione imponesse di dichiarare l’improcedibilità, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del silenzio-rigetto e alla sussistenza del diritto di accesso. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione del Comune e del controinteressato.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale, esercitato dalla ricorrente per ottenere il fascicolo edilizio dell’immobile confinante.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso.
art. 9 d.P.R. 184/2006
È richiamato tra le disposizioni dedotte come violate in relazione al procedimento di accesso e alla posizione del controinteressato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione; la disposizione è stata applicata a seguito della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo e del carattere del giudizio come processo a impulso di parte, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso avverso un diniego, anche tacito, di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimazione, all’interesse all’accesso e alla legittimità del diniego.
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