Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: i) dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 46/2025 emessa dal Comune di Positano in data 12 dicembre 2025 e successivamente notificata, con cui il Responsabile dell’Area tecnica comunale ha evidenziato che le attività istruttorie eseguite sulla CILA presentata dal ricorrente ed inerente a lavori di manutenzione straordinaria con rettifica della disposizione degli ambienti interni relativi all’immobile sito in via G. Marconi n. 300, catastalmente identificato al foglio 4, p.lla 259 sub 6 del Comune di Positano (SA) avrebbero restituito che “1. L’immobile è del tutto dissimile da quello assentito con la richiamata licenza edilizia del 1962 (assistita dal visto di approvazione della Soprintendenza ai Monumenti della Campania prot. 6164 del 21/06/1961) e lo stesso ha subito negli anni notevoli ampliamenti di superficie e di volume utile, con conseguente modifica anche dell’aspetto esteriore, nello specifico si rileva: - creazione di una cucina e di un bagno in ampliamento, posti al lato monte per circa mq 11,75 (mt 4,50 x mt 1,50) + mq (mt 2,50 x mt 2,00); - ampliamento al lato Ovest con creazione di un bagno, cassa scale e ampliamento dei vani residenziali per circa mq 28,60 (mt 10,00 x mt 2,00) + mq (mt 1,00 x mt 8,60); - ampliamento al lato Est con creazione di maggiore superficie della camera ampliamento dei vani residenziali per circa mq 7,20 (mt. 4,5 x mt1,60); - minore superficie lato monte per circa mq 1,50; 2) è dato rilevare, inoltre, l’eliminazione della muratura portante posta nei locali a monte dell’edificio, sostituita da una tramezzatura, in assenza di autorizzazione sismica; 3) presenza di un ulteriore livello, posto al piano superiore a quello interessato da lavori, di circa mq 38,40 (mt 4,80 x mt 8,00)”, con conseguente necessità di loro demolizione; (ii) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino relativa ad ampliamenti, modifiche interne e strutturali e a un ulteriore livello dell'edificio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, con otto motivi, l'insussistenza dei presupposti dell'abuso edilizio, l'erronea ricostruzione dello stato dei luoghi rispetto alla licenza edilizia del 1962, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle opere del primo piano, la pendenza di un'istanza di condono e, in via subordinata, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, abnormità, difetto del presupposto e omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha inoltre contestato l'assenza di autorizzazione sismica riferita alla sostituzione di una muratura portante con una tramezzatura e la qualificazione delle opere come abusive. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza è stata annullata. Il TAR ha ritenuto fondato, anzitutto, il motivo relativo alle opere del primo piano: tale porzione risultava di proprietà altrui e il Comune non aveva precisato se il ricorrente fosse destinatario dell'ordine quale proprietario o quale responsabile dell'abuso, né aveva indicato elementi idonei a dimostrarne la responsabilità. In caso di non coincidenza tra proprietario e autore dell'abuso, l'amministrazione deve preliminarmente accertare la responsabilità del destinatario e motivare puntualmente l'imputazione delle opere. Il TAR ha inoltre rilevato che la documentazione del 1963, non contestata dal Comune, mostrava una sostanziale corrispondenza tra l'attuale struttura dell'immobile e quella già esistente all'epoca, inclusi cucina e bagni che il Comune aveva ritenuto aggiunti più recentemente. L'ordinanza, limitandosi ad affermare genericamente che l'immobile era del tutto dissimile da quello assentito nel 1962, non descriveva con sufficiente precisione le opere abusive né indicava adeguatamente il presupposto dell'abusività. La motivazione dell'ordine di demolizione può essere contenuta, ma deve comunque consentire di individuare con certezza l'ambito e l'estensione delle opere da demolire. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e della risalenza dei fatti e della definizione del giudizio in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
I destinatari dell'ingiunzione demolitoria sono principalmente il proprietario e, se specificamente individuato, il responsabile dell'abuso. Quando proprietario e autore dell'abuso non coincidono, l'amministrazione deve accertare la responsabilità del destinatario e motivare puntualmente l'imputazione dell'abuso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione della parte in camera di consiglio.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione deve esporre gli elementi necessari a individuare con precisione le opere abusive e il presupposto della loro abusività; una motivazione generica e contrastante con la documentazione disponibile è insufficiente.
art. 7 l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la decisione è stata fondata su altri profili assorbenti.
art. 21-octies l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta, ma il giudice ha definito la controversia sulla base del difetto di legittimazione passiva, del difetto del presupposto e dell'insufficienza della motivazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato tra le norme dedotte in giudizio con riferimento al profilo paesaggistico, senza autonoma valutazione decisiva nella motivazione.
artt. 38 e 44 l. 47/1985
Richiamati in relazione alla dedotta pendenza di un'istanza di condono, senza autonoma statuizione decisiva.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso; se il destinatario non è proprietario, l'amministrazione deve previamente accertare la sua qualità di responsabile e indicare puntualmente gli elementi fattuali e giuridici che consentono di imputargli la realizzazione dell'abuso.
- La natura vincolata del potere repressivo edilizio non esonera l'amministrazione dall'obbligo di individuare con precisione le opere abusive, descriverne l'estensione e indicare il presupposto della loro esecuzione in assenza o difformità dal titolo edilizio.
- È illegittimo per difetto di motivazione l'ordine di demolizione che qualifichi genericamente l'immobile come difforme dal titolo edilizio senza confrontarsi con la documentazione disponibile e senza specificare quali opere siano effettivamente abusive.
- La prova documentale dello stato dei luoghi preesistente, se non contestata dall'amministrazione, può escludere il presupposto fattuale dell'abuso quando dimostri che le opere contestate erano già presenti all'epoca rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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