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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso principale: - della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” n. 2220 del 10 ottobre 2025, comunicata in data 20 ottobre 2025, con cui è stato aggiudicato in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese Beckman – Diasorin il lotto n. 2 della “Gara a Procedura Aperta telematica per la fornitura in service di “Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia” per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 84 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi” (CIG B26C7CAD56); - dei verbali di gara; - della lex specialis per le parti di interesse; nonché per la condanna dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” al risarcimento del danno in favore di Roche Diagnostics s.p.a., previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese Beckman Coulter s.r.l. – Diasorin Italia s.p.a.; B) quanto al ricorso incidentale, presentato dalla controinteressata Beckman Coulter s.r.l. in data 22 dicembre 2025, degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui Roche Diagnostics s.p.a. è stata illegittimamente ammessa alla gara.

Giustizia amministrativa202502255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio e microbiologia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario fosse non conforme a prescrizioni minime della lex specialis. In particolare, ha dedotto: a) la mancata offerta del modulo di caricamento massivo dei campioni tramite tramoggia (bulk inlet), perché non espressamente indicato nella proposta e non autonomamente valorizzato nell’offerta economica; b) la mancata offerta del middleware, descritto nell’offerta tecnica ma non indicato né quotato separatamente nell’offerta economica; c) la violazione dell’obbligo di offrire almeno due analizzatori di immunometria per ciascun presidio, poiché non tutti i test obbligatori sarebbero stati eseguibili su entrambi gli analizzatori; d) la non conformità del sistema di automazione Power Express al requisito della strumentazione di ultima generazione, essendo disponibili modelli più recenti. In via subordinata ha censurato la lex specialis ove interpretata nel senso di ammettere offerte prive di chiara individuazione e separata valorizzazione economica dei componenti prescritti. Ha inoltre chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostenendo l’illegittima ammissione della ricorrente per asserita non conformità del layout progettuale e per mancata offerta di strumentazione di ultima generazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Progetto Tecnico descrivesse espressamente, per il presidio di Treviso, il sistema di caricamento massivo tramite bulk inlet e che la qualificazione del modulo come opzionale nella documentazione commerciale non dimostrasse la sua mancata inclusione nella concreta configurazione offerta. La mancata autonoma quotazione del modulo non era decisiva, poiché la lex specialis prevedeva un canone unitario e complessivo e non imponeva la scomposizione del prezzo per singoli componenti. Analogamente, il middleware risultava descritto nell’offerta tecnica; tale descrizione integrava l’assunzione dell’impegno contrattuale e ne attestava l’inclusione nella configurazione, mentre il relativo costo poteva essere incorporato nel canone globale. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha interpretato coordinatamente le clausole del capitolato: l’obbligo di almeno due analizzatori riguardava la dotazione strutturale minima, mentre la duplicazione dello stesso test su due strumenti era richiesta soltanto per gli esami contrassegnati da asterisco. Non era quindi previsto che ciascun test obbligatorio fosse eseguibile su entrambi gli analizzatori. Un’interpretazione diversa avrebbe introdotto un requisito ulteriore e una causa di esclusione non chiaramente prevista, in contrasto con il criterio letterale e sistematico e con il favor partecipationis. Il quarto motivo è stato respinto perché il requisito della strumentazione di ultima generazione non può essere automaticamente collegato alla data più recente di immissione sul mercato o alla presenza di modelli successivi nel catalogo del produttore. In assenza di specifiche tecniche ulteriori, occorre valutare concretamente l’attualità e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze della gara. Non è stata fornita la prova che il sistema Power Express fosse obsoleto o radicalmente diverso, per struttura e funzione, da quello richiesto, sicché non ricorreva nemmeno un’ipotesi di aliud pro alio. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, presupponendo l’illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Disciplina l’accesso alla documentazione di gara; nel caso concreto il precedente giudizio aveva condotto all’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

  • art. 120 c.p.a.

    Rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamati in relazione ai principi generali della materia dei contratti pubblici, tra cui risultato, fiducia, imparzialità e parità di trattamento.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Secondo il principio richiamato dal giudice, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza ricavarne significati impliciti o cause di esclusione non espresse.

Massime di principio

  • La qualificazione di un componente come "opzionale" nella documentazione commerciale del produttore non dimostra, di per sé, che esso sia stato escluso dall’offerta concreta; occorre verificare il contenuto complessivo della configurazione progettuale presentata in gara.
  • Quando la lex specialis prevede un prezzo unitario e complessivo per la fornitura e non impone la scomposizione del corrispettivo, la mancata autonoma valorizzazione economica di un singolo modulo o componente non equivale alla sua mancata offerta, se il componente risulta incluso nella configurazione tecnica e il relativo costo può essere ricompreso nel canone globale.
  • L’obbligo di offrire almeno due strumenti appartenenti a una determinata categoria non implica, salvo espressa previsione, che ciascun test o prestazione debba essere eseguibile su entrambi gli strumenti. Se la lex specialis prescrive espressamente la duplicazione solo per determinate prestazioni, tale disciplina speciale esclude l’introduzione interpretativa di un obbligo generale di duplicazione.
  • Le clausole della lex specialis che prevedono requisiti minimi o cause di esclusione devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e sistematico; non è consentito ricavarne, in via integrativa o estensiva, requisiti ulteriori non chiaramente espressi, dovendosi privilegiare, in caso di ambiguità, l’interpretazione favorevole alla più ampia partecipazione.
  • Il requisito della strumentazione "di ultima generazione", se non ulteriormente definito dalla lex specialis mediante specifiche tecnologie o prestazioni minime, non coincide automaticamente con il modello più recente immesso sul mercato. La verifica deve essere effettuata in concreto, considerando l’attualità e l’adeguatezza funzionale del prodotto rispetto alle esigenze della gara.
  • L’aliud pro alio in una gara pubblica richiede la prova che il bene offerto sia radicalmente diverso, per struttura o funzione, da quello richiesto e non è configurabile per la sola disponibilità sul mercato di modelli più recenti del prodotto offerto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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