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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07218/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per omicidio stradale, riducendo a un anno la durata della sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato e corredato da memoria, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sola quantificazione della sospensione della patente. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata apodittica perché limitata al richiamo a una durata ritenuta equa, senza considerare il percorso seguito per la pena principale e le circostanze attenuanti riconosciute (artt. 62-bis, 62 n. 6 e 589-bis, comma 7, c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la determinazione della sanzione amministrativa accessoria segue criteri autonomi rispetto alla pena principale e non può essere criticata richiamando la diversa commisurazione della pena. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque valutato, sia pure in forma sintetica e unitaria, la pericolosità della condotta e la gravità della colpa, riducendo solo la sospensione della patente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma incriminatrice dell'omicidio stradale, per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 222 d.lgs. n. 285 del 1992

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; la Corte afferma che la sua durata va commisurata autonomamente rispetto alla pena principale.

  • art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992

    Indica i criteri di riferimento per la determinazione della durata della sospensione della patente, distinti da quelli dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    La Corte esclude che i criteri di commisurazione della pena principale siano automaticamente riferibili alla sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanza attenuante valorizzata dalla difesa per contestare la durata della sospensione, ma ritenuta non decisiva ai fini della sanzione accessoria.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante richiamata nel ricorso ai fini della critica alla motivazione sulla sospensione della patente.

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    Disposizione richiamata dalla difesa tra le attenuanti considerate nella determinazione della pena principale.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per l’enunciazione del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La commisurazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida segue criteri propri e autonomi rispetto alla determinazione della pena principale; pertanto, non è consentito censurarla sulla base della diversa valutazione operata per la pena.
  • Quando la sanzione accessoria è determinata entro parametri non eccedenti la media edittale e non emergono specifici elementi di meritevolezza a favore dell'imputato, la motivazione può essere sintetica.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura di criteri non pertinenti.
  • Ai fini della durata della sospensione della patente, il giudice può valorizzare in modo complessivo la pericolosità della condotta e la gravità della colpa, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i parametri seguiti.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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