Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato aveva concordato con il Procuratore generale la sola rideterminazione della pena, rinunciando ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, ha dedotto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando la carenza di motivazione della sentenza di appello sulle ragioni della decisione, quindi sulla responsabilità. La Corte ha però rilevato che, essendo stati rinunciati i motivi relativi all'an della responsabilità e avendo l'accordo riguardato soltanto la pena, non era dovuta una nuova motivazione su quel punto; la doglianza investiva quindi una questione ormai preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello in funzione del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. precluda il riesame, in cassazione, delle questioni rinunciate, compresi i profili sulla responsabilità, già coperti dalla motivazione della sentenza di primo grado e dal giudicato formatosi sul punto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
concordato formulata dalle parti
La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere dedotto per contestare la responsabilità quando i motivi di appello sul punto siano stati rinunciati nel concordato sulla pena.
La censura sulla mancata immediata declaratoria delle cause di non punibilità è ritenuta inammissibile nel caso in cui la responsabilità sia ormai coperta da preclusione per rinuncia ai motivi di appello.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, quando sia finalizzata al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., restringe l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non rinunciati.
- Quando l'accordo in appello riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla responsabilità resta quella già contenuta nella sentenza di primo grado e non sorge un obbligo di rinnovarla in appello.
- Le questioni relative all'an della responsabilità, se coperte da rinuncia ai motivi di impugnazione, non possono essere riproposte in cassazione come vizio di motivazione.
- La rinuncia ai motivi di appello produce effetti preclusivi e determina il giudicato sui punti della decisione non più devoluti, con estensione anche al controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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