Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Seconda Sezione penale che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rimessione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza della Corte di appello divenuta irrevocabile. Deduce, in sintesi, che la Corte avrebbe errato nell'applicare l'art. 175-bis c.p.p., ritenendo decorrente il termine di trenta giorni dalla conoscenza dei dati identificativi del provvedimento anziché dalla piena conoscenza del contenuto della sentenza; sostiene inoltre che vi sarebbe stato un errore nel qualificare la sua posizione processuale come assenza anziché contumacia e che l'istanza avrebbe dovuto essere convertita in domanda di rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte qualifica il rimedio come ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo astrattamente legittimata la sua proposizione avverso una decisione che stabilizza gli effetti di un precedente giudicato. Tuttavia dichiara il ricorso inammissibile perché le censure non denunciano un errore di fatto percettivo, ma contestano valutazioni e ragionamenti giuridici della precedente decisione, dunque esulano dall'ambito applicativo dell'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere che il termine per chiedere la rimessione in termine decorresse dalla piena conoscenza della sentenza e non dalla sola conoscenza dei dati identificativi del provvedimento.
Richiamato dal ricorrente quale base dell'istanza originaria, poi prospettata come azione da convertire in rescissione del giudicato.
Rimedio straordinario esperibile contro decisioni della Corte di cassazione in presenza di un errore di fatto percettivo; non è utilizzabile per criticare errori di giudizio o valutazioni giuridiche.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile anche contro decisioni che non abbiano formato per la prima volta il giudicato, purché la pronuncia di legittimità abbia comunque stabilizzato gli effetti del giudicato stesso.
- L'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo sulla lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, idoneo a influire sulla decisione; se la censura investe la valutazione giuridica o il ragionamento decisorio, l'errore è di giudizio e il rimedio non è esperibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso straordinario per riproporre questioni di diritto già esaminate o per contestare la qualificazione processuale operata dalla Corte, quando la doglianza non denunci un travisamento percettivo del contenuto degli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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