Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, difeso e munito di procura speciale, ha chiesto la rimessione del processo pendente davanti al Tribunale di Verona ad altro ufficio giudiziario, sostenendo che durante il dibattimento si fosse creato un clima di forte tensione e ostilità dopo che, all'udienza del 10/06/2024, il pubblico ministero aveva chiesto la trasmissione degli atti per procedere contro il difensore per oltraggio a magistrato in udienza. Secondo la difesa, tale vicenda, unitamente alle prese di posizione di organismi forensi e penali, avrebbe compromesso l'imparzialità e la serenità dell'ufficio giudiziario, incidendo sul diritto di difesa e rendendo concreto il rischio di condizionamento del difensore, esposto a ulteriori denunce per il contenuto dell'arringa. Il ricorso mirava quindi a ottenere il trasferimento del processo per grave situazione locale e legittimo sospetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione. Ha ritenuto anzitutto non rispettato l'onere di notificazione della richiesta alle altre parti, poiché la persona offesa non risultava destinataria della notifica, e ha interpretato l'art. 46, comma 1, c.p.p. nel senso che la notifica va effettuata anche alla persona offesa, pur se non costituita parte civile. In ogni caso, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti sostanziali della rimessione, osservando che l'istituto ha carattere eccezionale e richiede una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, idonea a incidere sull'intero ufficio giudiziario o sulla libertà di determinazione dei partecipanti al processo; nel caso concreto, le criticità prospettate riguardavano semmai condotte interne al processo e non un contesto ambientale abnorme e autonomamente accertato. La Corte ha quindi rimesso gli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sulla condanna alle spese in caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
la richiesta di rimessione deve essere notificata entro sette giorni alle altre parti, includendo anche la persona offesa pur non costituita parte civile
art. 45 c.p.p.
è richiamato come norma che disciplina gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della rimessione del processo
art. 48, comma 6, c.p.p.
prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte segnala il contrasto sulla possibilità di aggiungere anche le spese processuali
art. 616 c.p.p.
norma generale sulle spese processuali, rispetto alla quale si discute se sia applicabile anche al procedimento di rimessione
art. 111 Cost.
è richiamato come presidio costituzionale dell'istituto della rimessione, in relazione alla tutela dell'imparzialità e del giusto processo
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
indica il reato per cui l'imputato era giudicato nel processo principale
art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
citato anche nella forma estesa come disciplina formale della notificazione della richiesta di rimessione
Massime di principio
- La richiesta di rimessione del processo deve essere notificata alle altre parti, comprendendovi anche la persona offesa non costituita parte civile, poiché essa è parte in senso sostanziale ed è portatrice di un interesse concreto a opporsi all'accoglimento dell'istanza.
- La rimessione del processo è istituto eccezionale e derogatorio del giudice naturale: richiede una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, di tale intensità da compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nel suo complesso o la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
- Non bastano mere patologie interne al processo, né contestazioni riferite a singoli magistrati o al pubblico ministero; in tali casi devono essere valutati gli ordinari rimedi di astensione o ricusazione, non il trasferimento del processo ad altro ufficio.
- I comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilievo ai fini della rimessione solo se si inseriscono in una grave situazione locale e producono un concreto pregiudizio alla libera determinazione delle parti o un legittimo sospetto sull'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
- In materia di rimessione del processo, persiste un contrasto sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità: secondo un orientamento si applica l'art. 616 c.p.p.; secondo altro orientamento, il silenzio dell'art. 48, comma 6, c.p.p. impedisce di estendere quella disciplina al procedimento incidentale.
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