Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva rideterminato la pena per il tentato furto aggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di profili di colpa ostativi alla sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che, a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. su sua richiesta, aveva rideterminato la pena per un tentato furto aggravato. Il ricorso non deduceva vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti nel concordato, né un contenuto della pronuncia difforme dall'accordo, ma investiva in sostanza la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non proponibili, perché nel concordato in appello le censure ammissibili sono solo quelle relative alla validità dell'accordo o alla difformità della decisione rispetto a esso, ovvero all'illegalità della sanzione; in mancanza di tali vizi, il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello non sono ammesse censure generiche sulla quantificazione della pena; il ricorso per cassazione è limitato ai vizi della formazione del consenso, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'eventuale illegalità della sanzione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non emergano cause escludenti la colpa.
legge n. 103/2017
La modifica legislativa non ha previsto, per il concordato in appello, specifiche ulteriori ipotesi di ricorso per cassazione, che resta quindi limitato ai soli profili indicati dalla giurisprudenza.
Corte Cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
È richiamata come precedente per affermare che, nel concordato in appello, sono deducibili solo i vizi relativi alla volontà delle parti o alla difformità del provvedimento rispetto all'accordo, non quelli sulla mera determinazione della pena salvo illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel rito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per far valere vizi che incidano sulla validità dell'accordo tra le parti o sulla conformità della decisione al contenuto concordato; non può essere utilizzato per contestare in via ordinaria il merito della determinazione della pena.
- La censura sulla pena è deducibile in cassazione soltanto se la sanzione risulti illegale, mentre resta preclusa ogni doglianza che attenga alla sola valutazione discrezionale della sua misura entro i limiti dell'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono profili di assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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