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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il gravame con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., accogliendo un concordato sulla pena e riducendo il trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale. Una ricorrente ha dedotto, con unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la decisione fosse priva di adeguata giustificazione sulle ragioni poste a base della determinazione della pena. L’altra ricorrente ha dedotto il medesimo vizio motivazionale, richiamando anche l’art. 163 c.p.p., lamentando la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, perché non enunciavano in modo specifico e argomentato le critiche rispetto alle rationes della sentenza impugnata; inoltre, quanto alla pena concordata, ha osservato che il controllo del giudice di appello riguarda solo la legalità della pena e non la sua congruità. Quanto alla sospensione condizionale, ha ribadito che in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il beneficio può essere riconosciuto solo se compreso nell’accordo o espressamente rimesso al giudice, ipotesi non ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici e comunque infondati nella parte relativa alla dosimetria della pena, poiché la pena era stata concordata con il Procuratore generale e risultava legale e compresa nella forbice edittale dei reati contestati. Quanto alla sospensione condizionale della pena, ha escluso la possibilità di riconoscerla perché non risultava parte integrante dell’accordo né questione specificamente devoluta al giudice. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il giudice non può modificare liberamente l’accordo tra le parti: può soltanto accoglierlo o rigettarlo, verificando in caso di accoglimento la legalità della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve denunciare un effettivo vizio di motivazione, specifico e argomentato; mere asserzioni astratte e generiche non consentono il controllo di legittimità.

  • art. 163 c.p.p.

    in relazione all’art. 163 cod. proc. pen.

    Il beneficio della sospensione condizionale, nel contesto del concordato ex art. 599-bis c.p.p., è riconoscibile solo se inserito nell’accordo o devoluto espressamente al giudice da entrambe le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione deve essere dedotto con specificità: sono inammissibili censure meramente generiche, astratte o non correlate alle reali ragioni della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, il sindacato del giudice riguarda la sola legalità della sanzione concordata e non la sua congruità o opportunità.
  • La pena concordata dalle parti è censurabile solo se risulta illegale; se rientra nei limiti edittali applicabili, non può essere sindacata in cassazione sotto il profilo della mera dosimetria.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta d’ufficio in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., salvo che sia stata espressamente inserita nell’accordo o devoluta specificamente al potere del giudice da entrambe le parti.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la possibile condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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