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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23472/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici, già soccombenti in primo e secondo grado, hanno chiesto in cassazione il riconoscimento del diritto a percepire la differenza tra la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, da essi effettivamente percepita durante la frequenza delle scuole di specializzazione, e il compenso più elevato introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 per il contratto di formazione specialistica, assumendo che quest'ultimo trattamento fosse dovuto anche a chi aveva frequentato corsi in anni precedenti all'anno accademico 2006/2007; in subordine hanno chiesto almeno l'adeguamento economico della borsa di studio secondo gli incrementi previsti dalla legge. Con il primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la corte d'appello avrebbe fatto applicazione non della legge ma di una interpretazione giurisprudenziale non pacifica. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. e dell'art. 95 Cost., lamentando l'omessa pronuncia sulla riforma dell'esclusione dei ministeri dalla legittimazione passiva. Con il terzo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, dell'art. 3 Cost. e degli artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. Con il quarto motivo hanno denunciato violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché la censura si risolveva in una critica all'interpretazione del diritto e la motivazione per relationem a precedenti conformi è legittima. Il secondo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la questione della legittimazione passiva dei ministeri era irrilevante una volta definitivamente escluso il fondamento sostanziale delle pretese. Il terzo e il quarto, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme a un indirizzo di legittimità consolidato: l'attività degli specializzandi non è equiparabile a lavoro subordinato o autonomo; la borsa di studio del d.lgs. n. 257 del 1991 ha assolto gli obblighi comunitari di adeguata remunerazione nella sua misura originaria; il d.lgs. n. 368 del 1999 non impone di estendere retroattivamente il trattamento economico più favorevole; gli incrementi triennali e quelli legati al costo della vita erano stati validamente esclusi o sospesi dalle successive norme di finanza pubblica. Il ricorso è stato quindi complessivamente dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa degli intimati, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    non è stata ravvisata una violazione, perché la censura si limitava a contestare un'interpretazione giurisprudenziale adottata dal giudice

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'interesse a una pronuncia sulla legittimazione passiva

  • art. 95 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente senza che la Corte ne ravvisasse una decisività autonoma

  • artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE

    la direttiva non prevede una precisa misura del compenso minimo e non è violata dalla disciplina interna applicata

  • art. 3 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma esclusa l'illegittimità della disciplina

  • artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368/1999

    il nuovo trattamento economico dei medici specializzandi non si estende ai corsi frequentati prima dell'anno accademico 2006/2007

  • art. 6 del d.lgs. n. 257/1991

    la borsa di studio originaria è stata ritenuta misura sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari; non è dovuto un incremento retroattivo

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione può legittimamente consistere nel richiamo a precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 7 del d.l. n. 384/1992

    ha disposto il blocco dell'incremento della borsa di studio per gli anni indicati, ritenuto non irragionevole

  • art. 32, comma 12, della l. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale

  • art. 36, comma 1, della l. n. 289/2002

    ha confermato la disciplina che esclude l'adeguamento triennale della borsa di studio

  • art. 6 del d.lgs. n. 257/1991

    non consente un incremento della borsa di studio per mera variazione del costo della vita nei periodi considerati

Massime di principio

  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non integra un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma una particolare ipotesi di formazione specialistica con remunerazione funzionale al sostentamento dello specializzando e non quale corrispettivo di prestazioni lavorative.
  • Gli obblighi di attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi possono ritenersi assolti dalla borsa di studio introdotta dalla normativa interna, quando la direttiva non stabilisca una misura minima determinata del compenso.
  • L'introduzione di un trattamento economico più favorevole per gli specializzandi a partire da una certa riforma non comporta di per sé un obbligo di estenderlo retroattivamente a chi ha frequentato corsi in anni precedenti.
  • La sospensione o l'esclusione degli adeguamenti periodici della borsa di studio prevista da norme di finanza pubblica non è di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione se la disciplina comunitaria non definisce criteri vincolanti di adeguatezza della remunerazione.
  • In cassazione, è inammissibile la censura che si limiti a contestare in modo generico un'interpretazione del diritto già consolidata, specie quando la decisione impugnata sia conforme a precedenti di legittimità costanti.
  • La questione della legittimazione passiva può essere dichiarata irrilevante quando la pretesa azionata sia comunque infondata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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