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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06263/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi asseritamente dovuti in relazione a 10 collaboratori impiegati tra settembre 2012 e febbraio 2015 presso una società sportivo-dilettantistica. In appello, l'opposizione era stata accolta solo in minima parte: la Corte territoriale aveva ritenuto che, dei 6 rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative, 5 avessero invece i caratteri della subordinazione (orario fisso, retribuzione fissa commisurata alle ore lavorate, inserimento stabile nell'organizzazione, direttive dei titolari), mentre per 4 istruttori sportivi aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo applicabile l'esenzione fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, senza rilievo della professionalità della prestazione. La società ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 67, lett. m), ultimo periodo, e dell'art. 69, comma 2, TUIR, sostenendo che i rapporti erano genuine collaborazioni coordinate e continuative, non subordinate; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non aver spiegato adeguatamente la sussistenza della subordinazione. L'INPS, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, dei d.m. lavoro 15 marzo 2005 nn. 17445 e 17454, e degli artt. 67, comma 1, lett. m), TUIR e 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009, sostenendo che l'esenzione ex art. 67 TUIR opera solo sul piano fiscale e non esclude l'obbligo contributivo; inoltre, che non possono considerarsi "redditi diversi" i compensi percepiti per attività svolte professionalmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società, ritenendo infondate le censure sulla motivazione e inammissibile, per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., la doglianza che in sostanza mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla subordinazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'INPS, affermando che l'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR non consente di qualificare come redditi diversi le somme percepite nello svolgimento professionale dell'attività sportiva dilettantistica, né rende superfluo l'accertamento della natura professionale o meno del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovi accertamenti conformi ai principi richiamati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, essendo il suo ricorso stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    ultimo periodo; redditi diversi

    La norma non consente di qualificare come redditi diversi le somme percepite da chi svolge professionalmente l'attività da cui derivano; l'esenzione non opera automaticamente per tutte le attività sportive dilettantistiche e richiede l'accertamento della natura non professionale del rapporto.

  • art. 69, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla società a sostegno della qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, ma la censura è stata respinta/inammissibile perché diretta in sostanza a contestare l'accertamento di fatto della subordinazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente, perché la Corte territoriale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni di primo grado e gli indici della subordinazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Non vi è nullità della sentenza quando la motivazione, pur sintetica, renda comprensibile il percorso argomentativo e gli elementi posti a base della decisione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge, miri a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • artt. 3 e 4 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947

    Richiamati dall'INPS a fondamento dell'obbligo contributivo nel settore sportivo, nel contesto della contestazione dell'efficacia esimente dell'art. 67 TUIR.

  • d.m. Lavoro 15 marzo 2005 n. 17445

    Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile ai rapporti in questione.

  • d.m. Lavoro 15 marzo 2005 n. 17454

    Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile ai rapporti in questione.

  • art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009

    Richiamato per sostenere che l'esenzione fiscale non esclude, di per sé, la contribuzione previdenziale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale prevista per i compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico non può essere automaticamente estesa al piano contributivo: occorre verificare se il rapporto e la prestazione siano effettivamente non professionali.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, rilevano gli indici tipici della subordinazione, quali orario fisso, retribuzione predeterminata commisurata al tempo lavorato, inserimento stabile nell'organizzazione e soggezione alle direttive del datore di lavoro.
  • La denuncia di nullità per difetto di motivazione non è fondata quando il giudice d'appello richiami e condivida le argomentazioni della sentenza di primo grado, rendendo intellegibile il percorso logico decisorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • Nel settore delle collaborazioni sportive, l'accertamento della natura professionale o meno della prestazione è un passaggio necessario per stabilire se il compenso possa essere trattato come reddito diverso e se vi sia o meno obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenzaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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