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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione (depositata il 25/03/2016) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso sentenza della CTR Campania; si deduce errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) per omessa considerazione del passaggio in giudicato di altra sentenza della Cassazione (n.5975/2016) concernente medesima struttura e consumi idrici/elettrici, con effetto di giudicato esterno; in subordine si prospetta revocazione per contrasto di giudicati e questione di costituzionalità degli artt. 391-bis e 395 c.p.c. nella parte che esclude la revocazione delle sentenze di Cassazione per contrasto di giudicati; inoltre istanza di sospensione e tentativo di definizione agevolata ex art.5 l. n.130/2022 (domanda di definizione, pagamento e richiesta di estinzione del giudizio).

La decisione

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di estinzione per definizione agevolata ex art.5 l. n.130/2022 e, nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo è rigettato perché il presunto giudicato sulle rilevazioni dei consumi non concerne elementi di carattere permanente idonei a vincolare l'accertamento relativo ad altri periodi; l'errore di fatto invocato non risulta evidente, decisivo e incontestabile. Il secondo motivo è inammissibile perché le sentenze della Corte di cassazione non sono impugnabili per revocazione per contrasto di giudicati ai sensi dell'ordinamento (gli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. escludono tale rimedio). Vengono condannate le spese processuali a carico del ricorrente (liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e disposta la liquidazione del contributo unificato raddoppiato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    La pendenza del termine per la revocazione di una sentenza di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della medesima; perciò una sentenza di cassazione respingente il ricorso ha efficacia di giudicato anche se è pendente il termine per la revocazione.

  • art. 395 cod. proc. civ. (n.4 e n.5)

    Art. 395 n.4: revocazione per errore di fatto ammessa solo per errore percettivo, essenziale e decisivo; art. 395 n.5: la previsione di revocazione per contrasto di giudicati non è applicabile alle sentenze della Corte di cassazione, stante il quadro normativo e giurisprudenziale.

  • art. 5 legge n. 130/2022

    La definizione agevolata si applica solo alle controversie ancora pendenti alla data di presentazione della domanda; non è operativa quando la sentenza è già passata in giudicato per effetto dell'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere la revocazione delle sentenze di merito (che sospende il passaggio in giudicato) dalla revocazione delle sentenze di legittimità, la cui disciplina è diversa e non impedisce il passaggio in giudicato.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla tutela del giudicato; il ricorso sosteneva violazione del giudicato ma la Corte ha ritenuto che il presunto giudicato esterno non riguarda elementi permanenti idonei a vincolare altri periodi d'imposta.

  • art. 13 comma 1-quaterd DPR 30 maggio 2002 n.115

    Norma richiamata in relazione agli oneri processuali a carico del ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle spese e contributi previsti.

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza di Cassazione è uno strumento eccezionale e limitato: il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile soltanto se l'errore è percettivo, immediatamente evidente, incontestabile e decisivo ai fini della decisione.
  • Una sentenza di Cassazione che respinge un ricorso può acquistare efficacia di giudicato anche se è pendente il termine per la revocazione, per effetto dell'art. 391-bis c.p.c.; pertanto non è possibile utilizzare gli strumenti di definizione agevolata per controversie già divenute definitive.
  • Il principio del giudicato esterno opera con riferimento agli elementi permanenti della fattispecie: solo circostanze costanti e riproducibili negli anni (es. natura giuridica di un atto, qualificazione contrattuale stabile) possono vincolare accertamenti su periodi successivi; dati variabili anno per anno (es. consumi di utenze, composizione nucleo familiare) non producono automaticamente efficacia vincolante.
  • La possibilità di sospendere o estinguere il giudizio tramite definizione agevolata richiede che la controversia sia ancora 'pendente' in senso processuale, ossia non definitivamente decisa; il mero fatto che sia in corso il termine per proporre la revocazione non rende la controversia pendente ai fini della definizione.
  • La questione della impossibilità di revocare sentenze della Cassazione per contrasto di giudicati non è ritenuta, dalla giurisprudenza di legittimità, incompatibile con i principi costituzionali o con il diritto dell'Unione europea, nella misura in cui il principio della cosa giudicata è riconosciuto e tutelato.
  • Quando si intende far valere giudicati esterni per ottenere la revocazione o impedire un nuovo accertamento, è necessario dimostrare che gli elementi accertati siano permanenti e decisivi per la medesima fattispecie nei diversi periodi; altrimenti l'eccezione di giudicato esterno difficilmente avrà efficacia.

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