Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione (depositata il 25/03/2016) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso sentenza della CTR Campania; si deduce errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) per omessa considerazione del passaggio in giudicato di altra sentenza della Cassazione (n.5975/2016) concernente medesima struttura e consumi idrici/elettrici, con effetto di giudicato esterno; in subordine si prospetta revocazione per contrasto di giudicati e questione di costituzionalità degli artt. 391-bis e 395 c.p.c. nella parte che esclude la revocazione delle sentenze di Cassazione per contrasto di giudicati; inoltre istanza di sospensione e tentativo di definizione agevolata ex art.5 l. n.130/2022 (domanda di definizione, pagamento e richiesta di estinzione del giudizio).
La decisione
La Corte dichiara inammissibile l'istanza di estinzione per definizione agevolata ex art.5 l. n.130/2022 e, nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Il primo motivo è rigettato perché il presunto giudicato sulle rilevazioni dei consumi non concerne elementi di carattere permanente idonei a vincolare l'accertamento relativo ad altri periodi; l'errore di fatto invocato non risulta evidente, decisivo e incontestabile. Il secondo motivo è inammissibile perché le sentenze della Corte di cassazione non sono impugnabili per revocazione per contrasto di giudicati ai sensi dell'ordinamento (gli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. escludono tale rimedio). Vengono condannate le spese processuali a carico del ricorrente (liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e disposta la liquidazione del contributo unificato raddoppiato ove dovuto.
Norme richiamate
La pendenza del termine per la revocazione di una sentenza di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della medesima; perciò una sentenza di cassazione respingente il ricorso ha efficacia di giudicato anche se è pendente il termine per la revocazione.
art. 395 cod. proc. civ. (n.4 e n.5)
Art. 395 n.4: revocazione per errore di fatto ammessa solo per errore percettivo, essenziale e decisivo; art. 395 n.5: la previsione di revocazione per contrasto di giudicati non è applicabile alle sentenze della Corte di cassazione, stante il quadro normativo e giurisprudenziale.
La definizione agevolata si applica solo alle controversie ancora pendenti alla data di presentazione della domanda; non è operativa quando la sentenza è già passata in giudicato per effetto dell'art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per distinguere la revocazione delle sentenze di merito (che sospende il passaggio in giudicato) dalla revocazione delle sentenze di legittimità, la cui disciplina è diversa e non impedisce il passaggio in giudicato.
Richiamato in relazione alla tutela del giudicato; il ricorso sosteneva violazione del giudicato ma la Corte ha ritenuto che il presunto giudicato esterno non riguarda elementi permanenti idonei a vincolare altri periodi d'imposta.
art. 13 comma 1-quaterd DPR 30 maggio 2002 n.115
Norma richiamata in relazione agli oneri processuali a carico del ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle spese e contributi previsti.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza di Cassazione è uno strumento eccezionale e limitato: il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile soltanto se l'errore è percettivo, immediatamente evidente, incontestabile e decisivo ai fini della decisione.
- Una sentenza di Cassazione che respinge un ricorso può acquistare efficacia di giudicato anche se è pendente il termine per la revocazione, per effetto dell'art. 391-bis c.p.c.; pertanto non è possibile utilizzare gli strumenti di definizione agevolata per controversie già divenute definitive.
- Il principio del giudicato esterno opera con riferimento agli elementi permanenti della fattispecie: solo circostanze costanti e riproducibili negli anni (es. natura giuridica di un atto, qualificazione contrattuale stabile) possono vincolare accertamenti su periodi successivi; dati variabili anno per anno (es. consumi di utenze, composizione nucleo familiare) non producono automaticamente efficacia vincolante.
- La possibilità di sospendere o estinguere il giudizio tramite definizione agevolata richiede che la controversia sia ancora 'pendente' in senso processuale, ossia non definitivamente decisa; il mero fatto che sia in corso il termine per proporre la revocazione non rende la controversia pendente ai fini della definizione.
- La questione della impossibilità di revocare sentenze della Cassazione per contrasto di giudicati non è ritenuta, dalla giurisprudenza di legittimità, incompatibile con i principi costituzionali o con il diritto dell'Unione europea, nella misura in cui il principio della cosa giudicata è riconosciuto e tutelato.
- Quando si intende far valere giudicati esterni per ottenere la revocazione o impedire un nuovo accertamento, è necessario dimostrare che gli elementi accertati siano permanenti e decisivi per la medesima fattispecie nei diversi periodi; altrimenti l'eccezione di giudicato esterno difficilmente avrà efficacia.
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