Cassazione Civile, Sentenza n. 16731/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione (depositata il 25/03/2016) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amitrano contro la sentenza della CTR Campania n.44/2010. Il ricorrente deduceva: 1) errore di fatto (art. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.) per omissione di considerare il precedente passaggio in giudicato della sentenza n.5975/2016, la quale, concernendo le annualità 1997-2000, avrebbe accertato che i "consumi idroelettrici" erano compatibili con la tipologia familiare e le dimensioni dell'immobile (Agriturismo La Grotta), precludendo così accertamenti analoghi per periodi successivi per violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato; 2) censura di illegittimità costituzionale delle norme che impediscono la revocazione delle sentenze di Cassazione per contrasto di giudicati (art. 395 n.5 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'errore di fatto revocatorio richiede un errore percettivo immediato, oggettivo ed essenziale che, in sua assenza, avrebbe cambiato il risultato; la sentenza richiamata (1997-2000) si fondava su elementi non permanenti (consumi anno per anno, valutazione riferita alla "tipologia familiare") e quindi non vincola gli accertamenti relativi ad anni diversi; inoltre l'Ufficio aveva fondato l'accertamento anche su altri indizi (dichiarazioni di terzi). Sul secondo motivo, ha confermato l'inammissibilità della revocazione verso decisioni della Corte di Cassazione (art. 395 n.5 c.p.c. non applicabile), richiamando precedenti di legittimità e ritenendo non fondata la questione costituzionale. Condanna del ricorrente alle spese (liquidate in €6.000,00) e applicazione delle previsioni fiscali processuali richiamate (art.13 comma 1-quaterd P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 391-bis e 391-ter citati come limiti alla revocazione di sentenze di Cassazione
Richiama i presupposti e le limitazioni processuali per la revocazione, in particolare l'impossibilità di revocare sentenze della Cassazione secondo le disposizioni combinate
art. 395 cod. proc. civ., n. 4 e n. 5
art. 395, n. 4 (errore di fatto) e n. 5 (contrasto di giudicati)
Art.395 n.4 invocato per errore di fatto: la Corte richiede un errore percettivo, immediatamente dimostrabile e decisivo. Art.395 n.5 non è utilizzabile per la revocazione di sentenze della Corte di Cassazione, per consolidata giurisprudenza
richiamato in relazione al principio del giudicato
Centrale nel tema del giudicato; la Corte valuta la portata del giudicato esterno solo se fondato su elementi permanenti della fattispecie
istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 l. n. 130/2022
La Corte ha preso atto della successiva rinuncia alla definizione agevolata (l.130/2022) e ha trattato la causa nel merito
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176)
udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n.137
Norma procedurale richiamata per la celebrazione dell'udienza; indicata nel contesto della trattazione
P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quaterd (introdotto dall'art.1 comma 17 l.24/12/2012 n.228)
art.13 comma 1-quaterd P.R. 115/2002 richiamato nella decisione
Previsione processuale per eventuale versamento da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione
Costituzione italiana, artt. 3, 24, 111
richiamati in relazione all'assenza di contrasto costituzionale
La Corte ha ritenuto che l'impossibilità di revocare sentenze di Cassazione non offende i principi costituzionali invocati (parità, diritto di difesa, giusto processo)
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile solo per errori percettivi immediati, oggettivi ed essenziali: deve risultare con chiarezza che l'errore, se corretto, avrebbe cambiato il giudizio.
- Il valore vincolante di un giudicato esterno tra periodi d'imposta è limitato agli elementi permanenti della fattispecie; elementi variabili di anno in anno (es. consumi utenze) non costituiscono di norma base per estendere il giudicato ad annualità diverse.
- Un accertamento tributario fondato su più indizi (consumi + dichiarazioni di terzi) non viene scosso dal solo richiamo a precedenti sentenze che riguardano fatti non permanenti.
- Non è possibile ottenere la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione sulla base dell'art. 395 n.5 c.p.c.; i rimedi verso sentenze di Cassazione sono estremamente limitati e la questione costituzionale su questo punto incontra difficoltà pratiche e giurisprudenziali.
- In cause tributarie aventi rilievo pluriennale, per ottenere efficacia vincolante di un precedente su periodi successivi è necessario dimostrare che l'elemento decisivo sia di natura stabile e permanente.
- Prassi consigliata: se si intende contestare accertamenti fondati su consumi o dati variabili, produrre prove specifiche e contestuali per il periodo rilevante (documentazione dei consumi anno per anno, atti che dimostrino la composizione familiare nel periodo, eventuali registrazioni contabili o ricevute), e non fare affidamento esclusivo su giudicati relativi a periodi diversi.
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