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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16750/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza n. 5981/2016 della Corte di Cassazione (depositata 25/03/2016) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Amitrano avverso la sentenza della CTR Campania n. 43/2010. L'avviso di accertamento concerneva il periodo d'imposta 2002, originato da un PVC che contestava omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi da attività di impresa in una struttura immobiliare ("Agriturismo La Grotta" a Ischia). Il ricorrente ha dedotto: 1) errore di fatto revocatorio (art. 395 n.4 c.p.c.) per omissione della Corte circa il precedente passaggio in giudicato di una sentenza della stessa Corte (n. 5975/2016 relativa alle annualità 1997-2000) che avrebbe accertato la compatibilità dei consumi con l'uso familiare, e che quindi sarebbe stata decisiva anche per le annualità successive (violazione del giudicato, art. 2909 c.c., e principio ne bis in idem); 2) questione di legittimità delle norme sulla revocazione (art. 391-bis e 395 n.5 c.p.c.) nella parte che esclude la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per contrasto di giudicati.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: sul primo capo, l'errore di fatto è insussistente perché l'eventuale giudicato sulle annualità 1997-2000 riguardava elementi non permanenti (consumi idrici/elettrici e "tipologia familiare"), che non vincolano l'accertamento per periodi d'imposta diversi; inoltre l'accertamento contestato non si fondava unicamente sui consumi ma su un coacervo indiziario (dichiarazioni di terzi ecc.), per cui non sussisteva un errore percettivo essenziale e decisivo. Sul secondo capo, la revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 n.5 c.p.c.) è inammissibile avverso sentenze della Corte di Cassazione (esclusione prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 7.000,00 oltre oneri) e ad ulteriori somme previste dall'art. 13 comma 1-quaterd P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176)

    art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    richiamata per motivare la procedura e la relazione in udienza ai sensi delle disposizioni emergenziali; non incide sul merito della revocazione

  • art. 16, comma 3 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. l. 25 febbraio 2022 n. 15)

    art. 16, comma 3 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228

    richiamato per la proroga procedurale menzionata nella fase di trattazione; non rilevante ai fini della decisione sulla revocazione

  • art. 5 l. n. 130/2022

    norma sulla sospensione connessa alla definizione agevolata; il ricorrente aveva inizialmente chiesto sospensione ma poi ha rinunciato alla definizione agevolata, quindi la questione è stata archiviata e il ricorso trattato nel merito

  • art. 391-bis c.p.c.

    art. 391-bis cod. proc. civ.

    disciplina la revocazione delle sentenze per motivi tassativi; richiamata come capo procedurale per valutare ammissibilità del ricorso

  • art. 395 c.p.c., n. 4 e n. 5

    art. 395, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.

    n.4 prevede la revocazione per errore di fatto (errore percettivo decisivo); n.5 prevede la revocazione per contrasto di giudicati. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto non sussisteva e che la revocazione per contrasto di giudicati non è ammissibile avverso sentenze della Corte di Cassazione

  • art. 2909 c.c.

    norma sul giudicato; invocata dal ricorrente per sostenere la vincolatività del precedente giudicato, ma la Corte ha ritenuto che il giudicato esterno vincola solo per elementi di carattere permanente

  • P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quaterd (introdotto dall'art. 1, comma 17 l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13 comma 1-quaterd P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione agli oneri a carico del ricorrente previsti in caso di soccombenza; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori percettivi immediati, essenziali e decisivi per la decisione: deve trattarsi di una svista che, una volta rettificata, avrebbe determinato un esito diverso.
  • Il "giudicato esterno" in materia tributaria vincola gli accertamenti solo quando poggiano su elementi permanenti e costanti della fattispecie; elementi variabili nel tempo (es. consumi di utenze, composizione del nucleo familiare) non costituiscono normalmente base per estendere vincoli tra periodi d'imposta diversi.
  • La revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 n.5 c.p.c.) non è esperibile avverso sentenze della Corte di Cassazione: la giurisprudenza ritiene esclusa tale possibilità per preservare la stabilità delle decisioni di legittimità.
  • La prova che un elemento sia "permanente" spetta a chi invoca l'efficacia vincolante del giudicato esterno; senza elementi che dimostrino la stabilità nel tempo, la pretesa vincolativa è debole.
  • Richieste di sospensione connesse a istituti di definizione agevolata devono essere tempestivamente mantenute per poter sortire effetti; una rinuncia alla definizione (o alla sospensione) comporta il ritorno alla fase di merito.

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