Cassazione Civile, Sentenza n. 16750/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza n. 5981/2016 della Corte di Cassazione (depositata 25/03/2016) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Amitrano avverso la sentenza della CTR Campania n. 43/2010. L'avviso di accertamento concerneva il periodo d'imposta 2002, originato da un PVC che contestava omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi da attività di impresa in una struttura immobiliare ("Agriturismo La Grotta" a Ischia). Il ricorrente ha dedotto: 1) errore di fatto revocatorio (art. 395 n.4 c.p.c.) per omissione della Corte circa il precedente passaggio in giudicato di una sentenza della stessa Corte (n. 5975/2016 relativa alle annualità 1997-2000) che avrebbe accertato la compatibilità dei consumi con l'uso familiare, e che quindi sarebbe stata decisiva anche per le annualità successive (violazione del giudicato, art. 2909 c.c., e principio ne bis in idem); 2) questione di legittimità delle norme sulla revocazione (art. 391-bis e 395 n.5 c.p.c.) nella parte che esclude la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per contrasto di giudicati.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Motivi: sul primo capo, l'errore di fatto è insussistente perché l'eventuale giudicato sulle annualità 1997-2000 riguardava elementi non permanenti (consumi idrici/elettrici e "tipologia familiare"), che non vincolano l'accertamento per periodi d'imposta diversi; inoltre l'accertamento contestato non si fondava unicamente sui consumi ma su un coacervo indiziario (dichiarazioni di terzi ecc.), per cui non sussisteva un errore percettivo essenziale e decisivo. Sul secondo capo, la revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 n.5 c.p.c.) è inammissibile avverso sentenze della Corte di Cassazione (esclusione prevista dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (€ 7.000,00 oltre oneri) e ad ulteriori somme previste dall'art. 13 comma 1-quaterd P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176)
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamata per motivare la procedura e la relazione in udienza ai sensi delle disposizioni emergenziali; non incide sul merito della revocazione
art. 16, comma 3 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. l. 25 febbraio 2022 n. 15)
art. 16, comma 3 d.l. 30 dicembre 2021 n. 228
richiamato per la proroga procedurale menzionata nella fase di trattazione; non rilevante ai fini della decisione sulla revocazione
art. 5 l. n. 130/2022
norma sulla sospensione connessa alla definizione agevolata; il ricorrente aveva inizialmente chiesto sospensione ma poi ha rinunciato alla definizione agevolata, quindi la questione è stata archiviata e il ricorso trattato nel merito
art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis cod. proc. civ.
disciplina la revocazione delle sentenze per motivi tassativi; richiamata come capo procedurale per valutare ammissibilità del ricorso
art. 395 c.p.c., n. 4 e n. 5
art. 395, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
n.4 prevede la revocazione per errore di fatto (errore percettivo decisivo); n.5 prevede la revocazione per contrasto di giudicati. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto non sussisteva e che la revocazione per contrasto di giudicati non è ammissibile avverso sentenze della Corte di Cassazione
art. 2909 c.c.
norma sul giudicato; invocata dal ricorrente per sostenere la vincolatività del precedente giudicato, ma la Corte ha ritenuto che il giudicato esterno vincola solo per elementi di carattere permanente
P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quaterd (introdotto dall'art. 1, comma 17 l. 24 dicembre 2012, n. 228)
art. 13 comma 1-quaterd P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione agli oneri a carico del ricorrente previsti in caso di soccombenza; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori percettivi immediati, essenziali e decisivi per la decisione: deve trattarsi di una svista che, una volta rettificata, avrebbe determinato un esito diverso.
- Il "giudicato esterno" in materia tributaria vincola gli accertamenti solo quando poggiano su elementi permanenti e costanti della fattispecie; elementi variabili nel tempo (es. consumi di utenze, composizione del nucleo familiare) non costituiscono normalmente base per estendere vincoli tra periodi d'imposta diversi.
- La revocazione per contrasto di giudicati (art. 395 n.5 c.p.c.) non è esperibile avverso sentenze della Corte di Cassazione: la giurisprudenza ritiene esclusa tale possibilità per preservare la stabilità delle decisioni di legittimità.
- La prova che un elemento sia "permanente" spetta a chi invoca l'efficacia vincolante del giudicato esterno; senza elementi che dimostrino la stabilità nel tempo, la pretesa vincolativa è debole.
- Richieste di sospensione connesse a istituti di definizione agevolata devono essere tempestivamente mantenute per poter sortire effetti; una rinuncia alla definizione (o alla sospensione) comporta il ritorno alla fase di merito.
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