Cassazione Civile, Sentenza n. 16679/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia circa l'esistenza di una servitù di acquedotto gravante sul fondo degli attori (Basile-Pagano) a favore del fondo confinante di proprietà di Calderone. I ricorrenti chiedevano l'accertamento dell'inesistenza della servitù e la rimozione delle tubature; il convenuto (Calderone) chiedeva il rigetto e, in riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione o, in subordine, la costituzione coattiva della servitù. La controversia verteva su fatti di fatto: esistenza e natura delle tubazioni (uno o due tubi zincati a vista), il loro percorso fino ad abbeveratoio/cisterna e la continuità dell'uso dalla installazione negli anni '70 da parte del padre di Calderone fino ad oggi.
La decisione
Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda degli attori e ordinato la rimozione delle tubature. La Corte d'appello di Catania, riformando, ha riconosciuto invece l'acquisto del diritto di servitù di acquedotto a favore di Calderone per usucapione (ventennio), ritenendo provata l'esistenza e l'uso continuato della tubazione sin dagli anni '70, e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei Basile-Pagano, ritenendo inammissibili le doglianze sulla valutazione della prova testimoniale e sulle presunte omissioni istruttorie e motivazionali, e ha confermato la decisione di merito; ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e disposto l'annotazione relativa al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa in cassazione la rivalutazione della prova di merito o delle scelte discrezionali del giudice delle prove; i motivi invocati attecchiscono ad una rivalutazione dei fatti e dunque sono inammissibili.
art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito può basare la decisione sulle prove dedotte dalle parti; la censura può essere fondata solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte o assunte fuori dai poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
Il prudente apprezzamento del giudice di merito sulla prova non è sindacabile in cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla legge; la Corte conferma la discrezionalità valutativa del giudice di merito.
art. 99 c.p.c.
Riferito al potere istruttorio del giudice: le contestazioni relative all'esercizio di tale potere sono di merito quando riguardano la scelta delle prove da ritenere attendibili e non sono sindacabili in cassazione.
art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello conforme al 'minimo costituzionale' e non affetta da nullità.
art. 111 Cost.
La Corte verifica che la motivazione rispetti il minimo costituzionale di motivazione e la presenza degli elementi necessari per il controllo di legittimità.
art. 1058 c.c.
Norma sulla servitù; la Corte richiama i presupposti per l'acquisto della servitù, esaminando gli elementi fattuali che consentono di ritenere assoggettato un fondo ad altro.
art. 1061 c.c.
Riguarda l'acquisto della servitù per usucapione: la Corte sottolinea il requisito dell'apparenza e che anche una canalizzazione evidente può costituire base per usucapione.
art. 1159 c.c.
Norma sul possesso ai fini dell'usucapione (ventennio): la Corte ritiene che il possesso continuativo e pubblico sin dagli anni '70 abbia integrato il requisito temporale.
art. 2051 c.c.
Richiamata dai ricorrenti ma la Corte non ha ritenuto decisiva la censura fondata su tale norma; non è stata riconosciuta una responsabilità oggettiva del proprietario alla luce degli accertamenti sulla servitù.
art. 378 c.p.c.
La Corte segnala che le parti hanno depositato memorie ai sensi di questo articolo; richiamo formale alle facoltà difensive in sede di legittimità.
d.P.R. n. 115/2002 art. 13
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'obbligo, in capo ai ricorrenti soccombenti, del versamento integrativo del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di fatto: le contestazioni sulla valutazione della prova testimoniale o sulla ricostruzione dei luoghi dal giudice di merito sono inammissibili se mirano soltanto a una rivalutazione degli elementi di fatto.
- Per l'acquisto della servitù per usucapione occorre possesso pubblico, pacifico e continuato per il termine previsto (ventennio per i diritti reali), e la servitù può essere acquisita anche se esercitata mediante opere 'apparenti' (es. tubazioni a vista) che rendono manifesta la funzione di adduzione acqua.
- Il requisito dell'apparenza è soddisfatto quando l'opera è tale da denotare in modo evidente e permanente l'assoggettamento di un fondo al servizio dell'altro; anche canalizzazioni naturali o tubazioni a vista possono essere considerate apparenza.
- Le questioni relative all'omessa chiamata di terzi (litisconsorzio necessario) devono essere dedotte con precisione e fondamento probatorio; un generico richiamo non è sufficiente per ottenere l'annullamento per mancata integrazione del contraddittorio.
- Il giudice di merito ha il potere selettivo e discrezionale di valutare le deposizioni; la parte che lamenta errori di valutazione deve dimostrare che il giudice ha fondato la decisione su elementi non prodotti o acquisiti illegittimamente.
- In tema di spese processuali e contributo unificato, il rigetto di un ricorso può comportare, oltre alle spese ordinarie, l'obbligo di versamento di contributi integrativi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
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