Cassazione Civile, Sentenza n. 16708/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 5982/2016 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente relativo a un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004 (attività alberghiera/agruturismo "La Grotta" - contestazione basata su PVC, dichiarazioni di terzi e consumi di utenze). Il ricorrente deduce due motivi: (1) errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. per omessa considerazione del passaggio in giudicato di una precedente pronuncia della stessa Corte (sent. n. 5975/2016 riguardante le annualità 1997-2000) che, secondo il ricorrente, avrebbe accertato la compatibilità dei consumi con uso familiare e quindi precluderebbe nuovi accertamenti per anni successivi (violazione del giudicato, art. 2909 c.c., principio ne bis in idem); (2) dedotta violazione per contrasto di giudicati e questione di costituzionalità perché, a loro dire, l'art. 395 n.5 c.p.c. e correlati non consentirebbero adeguata tutela. In corso di procedimento il ricorrente ha anche chiesto la definizione agevolata (art. 5 l. n.130/2022) e, successivamente, l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento secondo la procedura prevista.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia l'istanza di estinzione per definizione agevolata sia il ricorso per revocazione. Motivi principali: (i) la definizione agevolata di cui all'art. 5 l. n.130/2022 si applica solo alle controversie effettivamente "pendenti" alla data di domanda; ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di Cassazione, perciò la controversia non era più idonea alla definizione; (ii) il primo motivo di revocazione (errore di fatto) è inammissibile perché l'eventuale giudicato esterno della sentenza su anni 1997-2000 riguardava elementi non permanenti (consumi delle utenze) e, oltre a ciò, la sentenza impugnata si fondava su un coacervo indiziario (anche dichiarazioni di terzi) non ricomposto da quel presunto giudicato; l'errore percettivo richiesto per la revocazione deve essere manifesto, decisivo e documentabile, requisito non soddisfatto; (iii) il secondo motivo (revocazione per contrasto di giudicati) è inammissibile rispetto a sentenze della Corte di Cassazione, perché l'ordinamento non prevede la revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. contro pronunce di legittimità. È stata inoltre respinta la questione di illegittimità costituzionale; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri) e applicazione delle relative disposizioni per contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto
La Corte ha applicato la disposizione per affermare che, anche se è pendente il termine per proporre revocazione, la sentenza di cassazione può comunque divenire definitiva; ciò esclude la possibilità di considerare la controversia ancora "pendente" ai fini della definizione agevolata.
art. 395, n. 4 c.p.c.
Stabilisce la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che tale errore deve essere un errore percettivo manifesto, essenziale e decisivo per la decisione (errore oggettivo e determinante) e che nel caso concreto tale requisito non è stato dimostrato.
art. 395, n. 5 c.p.c.
Prevede la revocazione per contrasto di giudicati; la Corte conferma che tale rimedio non è esperibile nei confronti delle sentenze della Corte di Cassazione (ciò è escluso dalle norme speciali sugli strumenti contro le sentenze di legittimità).
art. 5 l. n. 130/2022
definizione dei "giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione"
La definizione agevolata prevista opera solo per le controversie effettivamente pendenti alla data della domanda (ossia ancora impugnabili con i mezzi ordinari); non si applica a controversie già divenute definitive per effetto dell'art. 391-bis c.p.c.
art. 2909 c.c.
Richiamato in ordine alla tutela del giudicato; la Corte distingue tra elementi di fatto "permanenti" (che possono fondare efficacia vincolante tra periodi d'imposta) e elementi non permanenti (come i consumi annuali), i quali non determinano automaticamente efficacia vincolante del giudicato su esercizi diversi.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per contrasto con la disciplina della revocazione delle sentenze di merito: mentre la revocazione dei giudizi di merito può ostare al passaggio in giudicato, la disciplina speciale delle sentenze di legittimità (art. 391-bis) consente il passaggio in giudicato anche con termine di revocazione pendente.
art. 13 comma 1-quaterd P.R. 30 maggio 2002 n.115
Norma richiamata in relazione agli oneri/contributo unificato e alle conseguenze processuali; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione della disposizione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 5 l. n.130/2022 e norme analoghe) è ammessa solo se la controversia è effettivamente "pendente" alla data della domanda: non è utilizzabile quando la sentenza di Cassazione è già divenuta definitiva ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede un errore percettivo chiaro, oggettivo e decisivo per l'esito della decisione; mere contestazioni di valutazioni probatorie o conflitti tra decisioni non bastano.
- Il giudicato esterno in materia tributaria vincola in relazione a elementi di fatto permanenti (es. clausole contrattuali, qualità giuridiche stabili), mentre fatti variabili nel tempo (es. consumi annuali delle utenze) non producono automaticamente efficacia vincolante per periodi d'imposta successivi.
- Non è possibile ottenere la revocazione per contrasto di giudicati contro una sentenza della Corte di Cassazione; l'assenza di questo rimedio non appare confliggere, secondo la Corte, con i principi costituzionali della tutela giurisdizionale effettiva.
- In giudizi tributari fondati su un "coacervo indiziario", la presenza di un precedente giudicato favorevole su alcuni elementi non impedisce la riqualificazione della prova da parte del giudice se emergono ulteriori indizi o circostanze per gli anni successivi.
- Chi intende fruire della definizione agevolata deve verificarne il requisito della pendenza preventiva e, se necessario, agire tempestivamente prima che la sentenza di Cassazione diventi definitiva; il pagamento successivo non estingue automaticamente un giudizio ormai definitivo.
- Per ottenere efficacia vincolante di accertamenti su più annualità è opportuno documentare elementi costitutivi stabili e permanenti (contratti, autorizzazioni, registrazioni), che rendano più difficile la loro rettifica in anni successivi.
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