Cassazione Civile, Sentenza n. 16772/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a verbale di accertamento per violazione dell'art. 146 co. 3 Codice della Strada (attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso). In primo grado l'opponente (Marrone) aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione; la decisione veniva confermata dal Tribunale di Salerno. Il Comune di Capaccio ricorreva in Cassazione sostenendo, in sintesi, che il Tribunale avesse ritenuto non provato il deposito in primo grado della documentazione fotografica e del rapporto della Polizia Municipale per aver mancato il deposito del fascicolo di parte vistato dal cancelliere, mentre invece la documentazione era stata tempestivamente prodotta (e risultava nel fascicolo d'ufficio con timbri e annotazioni). Il Comune ha invocato l'applicabilità dell'art. 23 co. 2 e 6 l. 689/1981 (oggi art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011) che impone il deposito, da parte dell'autorità emittente, della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, a prescindere dalla costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del Comune: ha ritenuto provato il deposito in primo grado del rapporto della Polizia Municipale con le foto (anche in base al timbro originale della Cancelleria del Giudice di Pace datato 18/03/2011 e all'annotazione sul fascicolo d'ufficio), e che l'obbligo di deposito previsto dall'art. 23 l. 689/1981 era stato adempiuto. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 146 co. 3 Codice della Strada
Regola il fatto storico contestato (attraversamento con semaforo rosso). La sentenza si limita a ricordarne la violazione come oggetto del verbale di accertamento.
art. 320 co. 5 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione che in generale non graverebbe l'onere di depositare il fascicolo di parte; la Corte ha però valutato i mezzi di prova materiali (timbri e annotazioni di cancelleria) per accertare l'effettivo deposito in primo grado.
art. 23 co. 2 e 6 l. 689/1981 (oggi art. 7 co. 7 d.lgs. 150/2011)
Norma centrale per la decisione: impone il deposito, da parte dell'autorità emittente, di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, a prescindere dalla costituzione in giudizio dell'ente. La Corte ha ritenuto che tale deposito fosse stato effettuato e documentato.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dalla resistente come presunte violazioni procedurali (omessa pronuncia, ultra petita, ecc.). La Corte ha però assorbito tali doglianze alla luce dell'accertamento del corretto deposito documentale e della soluzione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento stradale l'Autorità emittente deve depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento; tale deposito è rilevante a prescindere dalla costituzione in giudizio dell'ente (art. 23 l. 689/1981, oggi art. 7 d.lgs. 150/2011).
- La prova del tempestivo deposito in primo grado può essere desunta da elementi materiali quali timbri e annotazioni della cancelleria sul fascicolo d'ufficio; un successivo ritiro dei documenti dal fascicolo non annulla la prova del deposito antecedente.
- Il giudice di merito non può dichiarare la mancata produzione di documenti senza aver esaminato il fascicolo d'ufficio e gli elementi di cancelleria che attestano il deposito; in appello e in cassazione è doveroso acquisire ed esaminare il fascicolo d'ufficio quando vi sono contestazioni sul deposito.
- Le eccezioni di natura procedurale (omessa pronuncia, ultra petita, ecc.) possono risultare assorbite se la decisione di legittimità risolve la questione sostanziale principale (es. prova del deposito della documentazione).
- Per evitare rischi processuali, l'ente che emette il verbale dovrebbe conservare e produrre le copie vistate o comunque prove materiali (timbri, ricevute, annotazioni in cancelleria) del deposito degli atti già dalla prima fase del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16679/2023 del 13/06/2023
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16682/2023 del 13/06/2023
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16708/2023 del 13/06/2023
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16731/2023 del 13/06/2023
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16740/2023 del 13/06/2023
- Sentenza civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 16750/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →