Cassazione Civile, Sentenza n. 16682/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tra confinanti per regolamento di confini, arretramento di un edificio costruito in violazione delle distanze legali e apposizione di termini. In primo grado il Tribunale aveva accertato il confine e ordinato l'arretramento dell'edificio a 5 metri dal confine. In appello la sentenza veniva riformata rigettando la domanda di arretramento sulla base di nuovi documenti (in particolare la comunicazione di avvio del procedimento per imposizione di vincolo preordinato alla realizzazione di una strada pubblica), dai quali la Corte di appello desumeva che la disciplina sulle distanze non si applicava ex art. 879, co. 2 c.c. Ricorso per cassazione della parte attrice (con cinque motivi) sostenendo, tra l'altro, che l'avvio del procedimento di esproprio (art. 9 DPR 327/2001) non è di per sé sufficiente a mutare il regime privato dei diritti e a escludere l'applicazione delle norme sulle distanze; è necessario il provvedimento espropriativo, l'occupazione d'urgenza o una convenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che l'avvio del procedimento ex art. 9 DPR 327/2001 non altera immediatamente il regime dei diritti immobiliari e non è sufficiente a far risultare inapplicabile la disciplina sulle distanze; è invece necessario il compimento dell'atto (decreto di esproprio, occupazione d'urgenza o convenzione). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato dei resistenti è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché proponeva questioni non decise dalla sentenza impugnata. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9 d.p.r. 327/2001
L'avvio del procedimento di esproprio previsto dall'art. 9 DPR 327/2001 non determina di per sé la mutazione del regime giuridico del fondo e non è sufficiente a escludere l'applicazione delle norme sulle distanze tra edifici: occorre il provvedimento espropriativo, l'occupazione d'urgenza o la convenzione.
art. 879, comma 2, c.c.
La deroga alla disciplina sulle distanze prevista dall'art. 879, co. 2 c.c. può operare quando l'area sia effettivamente destinata a pubblica utilità mediante atti che incidono sul diritto di proprietà (esproprio, occupazione d'urgenza o convenzione), non già in presenza di un mero programma di fabbricazione o di un semplice avvio del procedimento amministrativo.
art. 100 c.p.c.
Riferimento formale alla perdita di interesse processuale ove l'interesse della parte venga meno per effetto di eventi futuri certi; qui la Corte di appello aveva ritenuto che gli appellati non avrebbero avuto interesse a chiedere l'arretramento in vista della futura realizzazione della strada, ma la Cassazione richiede atti concreti che incidano sui diritti.
art. 91 c.p.c.
Norma citata nella contestazione relativa alla compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto che, accogliendo il primo motivo, gli altri motivi (compresi quelli sulle spese) siano assorbiti e la questione delle spese sarà sistemata in sede di rinvio.
art. 183 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla decisione sulle spese di appello; nella sentenza di cassazione è stato disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese.
art. 875 c.c.
Richiamata nel ricorso incidentale (mancata applicazione), ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse, lasciando impregiudicata la riproposizione della questione nel giudizio di rinvio.
art. 4 piano di lottizzazione
Riferimento sollevato nel ricorso incidentale; non valutato dalla Corte di Cassazione per inammissibilità del ricorso incidentale, ma eventualmente riproponibile in sede di rinvio.
Giurisprudenza: Cass. 21146/2013 e Cass. 11270/2020
La Corte richiama la giurisprudenza costante (es. Cass. 21146/2013) per affermare il principio secondo cui l'avvio del procedimento non è sufficiente a mutare il regime dei diritti; Cass. 11270/2020 è richiamata in tema di inammissibilità di questioni non decise nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mera previsione o l'inclusione di un terreno in un programma di fabbricazione o l'avvio del procedimento di esproprio non incidono automaticamente sui diritti privati: per escludere l'applicazione delle norme sulle distanze è necessario un atto concreto che perfezioni l'esproprio (decreto di esproprio), l'occupazione d'urgenza o una convenzione tra pubblico e privato.
- Chi deduce l'inapplicabilità della disciplina sulle distanze in ragione di una destinazione pubblica deve provare la sussistenza dell'atto amministrativo idoneo a modificare i diritti di proprietà, non bastano comunicazioni o atti preparatori.
- Le questioni non decise dalla sentenza impugnata non possono essere sollevate con un ricorso incidentale condizionato per mancanza di interesse; tali questioni restano riproponibili nel giudizio di rinvio.
- Se la Cassazione accoglie un motivo principale, i restanti motivi possono risultare assorbiti; la liquidazione delle spese e la nuova valutazione della causa saranno effettuate dal giudice di rinvio.
- Nelle controversie tra confinanti, occorre distinguere tra efficacia giuridica di atti amministrativi già perfezionati e atti meramente propedeutici o programmatori che non incidono immediatamente sui rapporti di diritto privato.
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