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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24790/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA relativa a compensi fatturati dal commissario straordinario di una procedura di amministrazione straordinaria. Il professionista aveva addebitato l'IVA in rivalsa su quattro fatture emesse nei confronti di società olandesi appartenenti al gruppo ristrutturato; successivamente sosteneva che l'IVA fosse stata applicata erroneamente sia per difetto del presupposto territoriale, sia per difetto del presupposto soggettivo. Il credito IVA derivante dall'istanza di rimborso veniva poi ceduto alla società ricorrente, che impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la sentenza regionale che aveva negato la cedibilità del credito: (1) violazione dell'art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988 e dell'art. 1260 c.c., per avere ritenuto cedibile solo il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale; (2) violazione degli artt. 1260, 1264 e 1418 c.c. e dell'art. 28 l. notarile, per aver escluso l'esistenza di un titolo idoneo alla cessione del credito; (3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla rappresentanza sostanziale e processuale della cessionaria; (4) genericamente, su questioni asseritamente rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che il riferimento dell'art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988 non impedisce la cessione del credito IVA prima della sua esposizione in dichiarazione annuale, poiché la norma disciplina essenzialmente la fase successiva del recupero dell'indebito da parte dell'Amministrazione verso il cessionario, non la fase genetica della cessione. Ha quindi richiamato il principio di libera cedibilità dei crediti, anche futuri, ex art. 1348 c.c., purché esista il rapporto giuridico di base, e ha ribadito che le dichiarazioni fiscali non costituiscono il titolo dell'obbligazione, ma mere esternazioni di scienza. La cessione del credito IVA, una volta osservati gli adempimenti formali previsti dalla contabilità generale dello Stato, produce effetti obbligatori e il trasferimento si perfeziona quando il credito viene a esistenza; non è ostativa la mancata indicazione del credito nella dichiarazione annuale al momento della cessione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988

    "Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"

    La disposizione non limita la cedibilità del credito IVA al solo credito risultante dalla dichiarazione annuale; disciplina invece la tutela dell'Amministrazione finanziaria nella fase successiva al rimborso, consentendo il recupero dell'indebito anche nei confronti del cessionario.

  • art. 1260 c.c.

    I crediti sono liberamente cedibili, salvo divieto di legge o patto; tale regola si applica anche al credito IVA nei limiti indicati dalla disciplina speciale.

  • art. 1264 c.c.

    La cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto secondo le regole di opponibilità previste dal codice civile, richiamate anche nella vicenda del credito IVA.

  • art. 1348 c.c.

    È ammessa la cessione di crediti futuri, purché esista il rapporto giuridico di base; il trasferimento del credito si realizza quando esso viene ad esistenza.

  • art. 69 R.D. n. 2440/1923

    Le cessioni di crediti verso lo Stato, nei casi ammessi, devono essere notificate all'amministrazione competente e indicare titolo e oggetto del credito.

  • art. 70 R.D. n. 2440/1923

    Si applicano le regole formali della contabilità generale dello Stato per la notificazione e l'efficacia delle cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione.

  • art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972

    È il contesto normativo richiamato dall'art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988, relativo ai rimborsi IVA e alle garanzie a tutela dell'erario.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per il dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lamentava l'omessa pronuncia del giudice d'appello su una specifica censura.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della negata validità del trasferimento del credito.

  • art. 28 l. n. 89/1913

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla validità del trasferimento del credito.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la cessione del credito segue le regole ordinarie del codice civile e della contabilità generale dello Stato: il credito può essere ceduto anche prima della sua esposizione in dichiarazione annuale, purché esista il rapporto giuridico da cui origina.
  • L'art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 non introduce un limite generale alla cedibilità del credito IVA, ma rafforza la tutela dell'erario nella fase successiva al rimborso, estendendo al cessionario l'azione di ripetizione dell'indebito.
  • La dichiarazione fiscale non costituisce il titolo del credito o del debito tributario, ma una mera esternazione di scienza e di giudizio; ai fini della cessione rileva l'esistenza del rapporto giuridico sottostante, non la già intervenuta formalizzazione dichiarativa.
  • La cessione di un credito futuro è valida e produce inizialmente effetti obbligatori; il trasferimento del credito si perfeziona solo quando il credito viene a esistenza e si cristallizza secondo la disciplina tributaria applicabile.
  • Una cessione del credito IVA, una volta rispettati gli adempimenti formali previsti per i crediti verso la pubblica amministrazione, conserva autonomia rispetto agli assetti concorsuali o agli atti di trasferimento dell'attivo nell'ambito della procedura, salvo diversa previsione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCessione del creditoInadempimento
RamiTributiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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