Cassazione Civile, Ordinanza n. 28004/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, contestando operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti ai fini IVA. La CTP aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo insufficienti gli indizi della pretesa fraudolenta connessione tra la contribuente e alcuni fornitori qualificati come "missing traders" o "cartiere". In Cassazione l'Ufficio ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e norme IVA), sostenendo che la CTR avesse errato nel valutare indizi e prova in tema di operazioni inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla mancata valutazione delle operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente e per omessa pronuncia su una delle censure d'appello. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello dell'Ufficio e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la questione sugli eventuali effetti della sentenza penale assolutoria eventualmente invocata dalla società potrà venire in rilievo solo dopo il nuovo esame del merito, se e quando sia necessario.
Norme richiamate
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nelle contestazioni fiscali su operazioni inesistenti
richiamato per il governo delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio
richiamato per la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme IVA invocate dall'Ufficio
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme IVA invocate dall'Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme IVA invocate dall'Ufficio
art. 36, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente nelle sentenze tributarie
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza
art. 21 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
menzionato solo in relazione agli eventuali effetti della sentenza penale assolutoria, la cui rilevanza è stata ritenuta logicamente successiva al vaglio della nullità della motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione
richiamato quale disciplina del processo tributario
Massime di principio
- In materia di accertamento IVA fondato su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può sostenere la pretesa mediante elementi indiziari, ma il giudice deve verificare in modo concreto la gravità, precisione e concordanza degli indizi, spiegando le ragioni del proprio convincimento.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, si limita ad affermazioni generiche o stereotipate e non consente il controllo logico-giuridico del percorso decisorio; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
- In sede di impugnazione il giudice d'appello può motivare per relationem alla sentenza di primo grado, ma deve comunque dar conto, sia pure sinteticamente, dell'esame dei motivi di gravame e delle ragioni della conferma della decisione; l'adesione acritica al primo giudice integra nullità.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, anche se rilevabile dal testo del ricorso e delle questioni devolute, comporta la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando la sentenza di merito è cassata per motivazione apparente o omessa pronuncia, l'eventuale rilevanza di una successiva sentenza penale assolutoria va apprezzata solo nel giudizio di rinvio e dopo il nuovo esame della fondatezza della pretesa fiscale.
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