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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12558/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, tramite cartelle conseguenti a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, di IRPEF ritenuta non versata per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Il contribuente aveva esposto in dichiarazione un credito "Sisma Abruzzo" relativo ad acconti non versati in forza delle misure emergenziali conseguenti al sisma del 6 aprile 2009: su acconti teorici per euro 50.479,00, aveva utilizzato euro 17.735,00 per compensare l’imposta dovuta per il 2010 e aveva riportato a credito per l’anno successivo euro 32.744,00. L’Ufficio ha disconosciuto quest’ultima parte del credito, sostenendo che la sospensione riguardasse solo il credito nei limiti dell’imposta dovuta e non anche l’intero importo degli acconti non versati. La CTR Abruzzo ha invece accolto la tesi del contribuente, ritenendo che per i soggetti interni al cratere sismico operasse l’integrale sospensione degli acconti e che, inoltre, il recupero non fosse eseguibile con la procedura automatizzata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della disciplina emergenziale e tributaria, sostenendo che il credito non potesse essere integralmente riportato e che la CTR avesse attribuito ai benefici un effetto eccedente la ratio di sostegno; 2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo che il controllo automatizzato era legittimo perché fondato sui dati dichiarati dal contribuente e sull’anagrafe tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che la disciplina emergenziale, letta nel suo complesso, consente di agevolare in modo graduato i contribuenti colpiti dal sisma, ma non di riconoscere un vantaggio ulteriore non previsto dalla legge: il credito da acconti sospesi può essere riconosciuto solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta, mentre gli acconti realmente non versati e non assorbiti dall’imposta non possono generare un credito spendibile per annualità diverse. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il recupero mediante controllo automatizzato, poiché l’Amministrazione si è limitata a rettificare la dichiarazione sulla base di dati oggettivi emergenti dalla stessa dichiarazione e dall’anagrafe tributaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato e la rettifica della dichiarazione quando il recupero derivi dal riscontro oggettivo tra i dati dichiarati e quelli presenti nell’anagrafe tributaria; è legittimo anche se la contestazione involge l’applicazione della normativa al credito esposto.

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 78/2009

    è norma a portata generale che disciplina la ripresa della riscossione dei tributi sospesi, con rateizzazione in 60 rate a partire da giugno 2010.

  • art. 39 d.l. n. 78/2010

    per i soli contribuenti residenti all’interno del cratere sismico proroga la sospensione e amplia la rateizzazione in 120 mensilità.

  • art. 33 l. n. 183/2011

    prevede l’abbattimento del 60% dell’imposta per i soggetti beneficiari nel perimetro della disciplina emergenziale.

  • art. 22 TUIR

    si riferisce agli acconti effettivamente versati; non giustifica il riconoscimento di crediti ulteriori derivanti da acconti soltanto sospesi e mai effettivamente corrisposti.

  • art. 1 d.m. 9 aprile 2009

    richiamato quale base della disciplina emergenziale relativa al sisma Abruzzo, in coordinamento con gli altri atti normativi e amministrativi.

  • art. 1 OPCM n. 3780/2009

    richiamato come fonte della sospensione e del quadro agevolativo per i contribuenti colpiti dal sisma Abruzzo.

  • art. 38 d.l. n. 78/2010

    richiamato nel complesso del quadro normativo emergenziale, senza specifica autonoma ratio enunciata nella decisione.

  • art. 14 preleggi

    richiamato per la corretta interpretazione sistematica della disciplina, da leggere in modo coerente con la normativa primaria.

  • artt. 54 e 55 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati nel motivo dell’Agenzia in relazione alla disciplina dell’accertamento e del controllo delle dichiarazioni.

  • art. 107 TFUE

    la Corte osserva che l’interpretazione accolta dalla CTR avrebbe potuto configurare una surrettizia forma di aiuto di Stato, incompatibile con la disciplina euro-unitaria, per i soggetti esercenti attività imprenditoriale o professionale.

Massime di principio

  • Nella disciplina agevolativa per eventi sismici, i benefici fiscali devono essere interpretati secondo la loro finalità di sostegno, ma non possono essere estesi fino a creare un vantaggio fiscale ulteriore non previsto dal legislatore.
  • Il credito d’imposta o il credito utilizzabile in compensazione derivante da acconti sospesi può essere riconosciuto solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta o comunque dell’effettivo esborso fiscalmente rilevante; non può trasformarsi in un bonus spendibile per annualità estranee al regime agevolativo.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando l’Ufficio si limiti a correggere la dichiarazione sulla base di dati formali dichiarati dal contribuente e di riscontri oggettivi dell’anagrafe tributaria, anche se la questione coinvolge l’interpretazione della disciplina applicabile.
  • La complessità giuridica della controversia non esclude di per sé la procedura automatizzata, se il disconoscimento del credito deriva da una mera verifica di coerenza tra dati dichiarati e quadro normativo applicabile.
  • L’interpretazione delle misure fiscali emergenziali deve evitare esiti che, soprattutto per soggetti imprenditoriali o professionali, possano tradursi in un indebito vantaggio assimilabile a un aiuto di Stato incompatibile con l’art. 107 TFUE.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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