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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05925/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La lite nasce dal fatto che, dopo la declaratoria di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcuni impianti fotovoltaici, il gestore del sistema energetico ha promosso davanti al giudice amministrativo un autonomo giudizio di condanna alla restituzione degli incentivi già erogati, qualificando la pretesa come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La società destinataria della domanda ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta divenuta definitiva la decadenza e non essendo più in discussione la legittimità del provvedimento autoritativo, la domanda restitutoria aveva natura meramente patrimoniale e doveva essere devoluta al giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., assumendo che la giurisdizione esclusiva amministrativa non si estende alle sole azioni di recupero di somme indebitamente percepite quando il potere pubblicistico si è ormai esaurito; con il secondo motivo ha denunciato anche un vizio di eccesso di potere giurisdizionale per il diniego di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del riesame amministrativo sopravvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la controversia sulla restituzione degli incentivi, ormai divenuti indebiti dopo una decadenza definitiva e non più contestata, non integri una controversia attinente all'esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione di energia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., ma una ordinaria azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza del Consiglio di Stato è stata quindi cassata e la giurisdizione è stata dichiarata in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; il giudice del rinvio/prosieguo provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia si radica solo quando la lite attenga all'esercizio, diretto o mediato, di poteri pubblicistici su procedure o provvedimenti concernenti la produzione energetica; non si estende automaticamente a ogni controversia solo causalmente collegata a un precedente atto amministrativo.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di restituzione degli incentivi già pagati, divenuti privi di causa per effetto di una decadenza definitiva, configura un'azione di ripetizione di indebito e si colloca sul piano del diritto soggettivo di credito.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    La disciplina sopravvenuta sulla riduzione dell'importo da restituire è stata ritenuta di portata innovativa e applicabile solo alle violazioni accertate dal 1° gennaio 2018, quindi non riferibile alla decadenza accertata nel 2017.

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    La pendenza del procedimento di riesame previsto dalla norma non incide sulla giurisdizione della controversia restitutoria quando la decadenza è già consolidata; può rilevare al più in sede di ottemperanza o come nuova regolazione del rapporto.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiesta per pregiudizialità è stata ritenuta non pertinente dal giudice amministrativo, ma tale profilo è rimasto assorbito una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 362 c.p.c.

    È la base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato come disposizione processuale di riferimento per il ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione avverso le sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    Costituisce il fondamento costituzionale del sindacato della Corte di cassazione sui soli limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito del ricorso e degli atti necessari alla cognizione del fatto processuale.

Massime di principio

  • Il criterio di riparto della giurisdizione va individuato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola forma della domanda o alle difese svolte dal convenuto.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia copre le controversie che investono l'esercizio di poteri autoritativi sul regime degli incentivi, ma non si estende all'azione meramente patrimoniale di ripetizione di indebito quando il provvedimento di decadenza è definitivo e non più controverso.
  • Quando un provvedimento amministrativo di decadenza si è consolidato e non è più oggetto di sindacato, esso opera solo come presupposto fattuale e giuridico della pretesa restitutoria, che resta soggetta alle regole del diritto comune.
  • La domanda volta al recupero di somme erogate e divenute prive di titolo, senza necessità di riesaminare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto, appartiene al giudice ordinario come azione di ripetizione dell'indebito.
  • Le pronunce che riconoscono la giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non sono automaticamente estensibili alle successive azioni di recupero patrimoniale, salvo che la controversia implichi ancora la verifica dell'esercizio di un potere pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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