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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05891/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La lite nasce da atti impositivi IVA e sanzionatori emessi a seguito di verifica nei confronti di una società operante nel settore assicurativo, in relazione alle somme percepite come "commissioni di delega" nell'ambito di rapporti di coassicurazione. L'Ufficio ha ritenuto tali prestazioni non esenti da IVA, qualificandole come mera gestione amministrativa del contratto e non come operazioni assicurative o accessorie esenti ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972, con recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni. La contribuente ha impugnato gli atti; in appello la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi quattro, riuniti, denunciano violazione di norme civilistiche, tributarie e unionale sulla base dell'assunto che le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria sarebbero parte di un'unica operazione assicurativa economicamente unitaria, oppure prestazioni di mandato/mediazione/intermediazione o comunque accessorie e quindi esenti da IVA; il quinto motivo deduce, in via subordinata, l'applicazione retroattiva del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 158/2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi da primo a quarto, aderendo all'orientamento secondo cui le prestazioni svolte dalla coassicuratrice delegataria in forza della clausola di delega non costituiscono operazioni assicurative esenti né prestazioni accessorie esenti, perché riguardano la gestione del rapporto assicurativo già perfezionato e operano solo nei rapporti interni tra imprese, senza attività di ricerca clienti o mediazione assicurativa. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che il nuovo e più favorevole regime sanzionatorio tributario introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 si applica retroattivamente ai processi ancora pendenti, se la parte sanzionatoria non è definitiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al giudice tributario competente per il riesame della sola questione sanzionatoria e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    invocato come parametro ermeneutico del rapporto contrattuale di coassicurazione e della clausola di delega; la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva, limitandosi a ricondurre la disciplina alla natura oggettiva delle prestazioni.

  • art. 1387 c.c.

    richiamato nel motivo sul mandato e sulla rappresentanza, ma ritenuto non decisivo per ricondurre le prestazioni della delegataria all'esenzione IVA.

  • art. 1703 c.c.

    richiamato per sostenere la natura di mandato delle attività svolte; la Corte esclude che ciò basti a qualificare tali prestazioni come esenti.

  • art. 1704 c.c.

    richiamato nel tentativo di ricondurre le attività della delegataria al mandato con effetti rilevanti verso i terzi; non accolto nella tesi difensiva.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato in tema di mandato senza rappresentanza; la Corte non vi rinviene base per l'esenzione rivendicata.

  • art. 1911 c.c.

    utilizzato per descrivere la coassicurazione pro quota tra più assicuratori, ma la Corte chiarisce che la clausola di delega non trasforma la gestione interna in operazione assicurativa esente.

  • art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'esenzione per operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio non si estende alle prestazioni di mera gestione amministrativa rese dalla coassicuratrice delegataria.

  • art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'esenzione per prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni esenti riguarda attività di intermediazione assicurativa vera e propria, non la gestione successiva del rapporto già concluso.

  • art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la nozione di prestazione accessoria richiede un collegamento con la prestazione principale e, nella specie, non ricorre per la clausola di delega tra coassicuratori, che opera solo nei rapporti interni e non a favore dell'assicurato.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in relazione alla riduzione delle sanzioni per ius superveniens; la Corte ne demanda l'applicazione al giudice di rinvio.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato nei motivi sull'irrilevanza sanzionatoria delle operazioni contestate; non accolto quanto alla debenza delle sanzioni inizialmente irrogate.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato per l'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria; la Corte conferma l'applicabilità retroattiva del regime più favorevole se il giudizio è ancora pendente.

  • art. 13, parte B, sesta direttiva IVA 77/388/CEE

    letto in senso restrittivo: l'esenzione vale per le operazioni assicurative e per i servizi di intermediazione assicurativa, non per attività interne di gestione del contratto.

  • art. 135, comma 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    interpretato conformemente alla giurisprudenza UE nel senso che l'esenzione riguarda solo prestazioni con contenuto assicurativo o di intermediazione assicurativa svolte da mediatori o intermediari.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 32 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    richiamato per la decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio tributario, applicabile dal 1° gennaio 2016.

  • art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    ha introdotto la revisione del sistema sanzionatorio, che la Corte ritiene rilevante ai fini del favor rei.

Massime di principio

  • Le prestazioni rese dalla coassicuratrice delegataria, consistenti nella gestione del contratto, riscossione dei premi, ricezione delle comunicazioni e gestione dei sinistri, non integrano di regola operazioni di assicurazione esenti da IVA, perché non attengono alla copertura del rischio ma alla mera amministrazione del rapporto già perfezionato.
  • L'esenzione IVA prevista per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni assicurative riguarda attività di intermediazione in senso proprio, cioè finalizzate alla ricerca del cliente e alla conclusione del contratto, non la successiva gestione interna del rapporto tra assicuratori.
  • La nozione di prestazione accessoria ex art. 12 d.P.R. n. 633/1972 presuppone un collegamento funzionale con la prestazione principale e una relazione tale da coinvolgere il rapporto con il destinatario della prestazione principale; non vi rientrano servizi che producono effetti solo nei rapporti interni tra coassicuratori.
  • In materia di esenzioni IVA, le norme sono di stretta interpretazione: il contribuente che invochi l'esenzione deve dimostrare che la prestazione rientra esattamente nel perimetro normativo e unionale dell'operazione esente.
  • In materia di sanzioni tributarie, il regime più favorevole sopravvenuto si applica retroattivamente ai procedimenti ancora pendenti, se la parte sanzionatoria non è divenuta definitiva, imponendo al giudice di rinvio di rideterminare la sanzione secondo lo ius superveniens.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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