Cassazione Civile, Ordinanza n. 05906/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una azienda sanitaria locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, rigettando il suo gravame, aveva confermato la condanna al pagamento di oltre un milione di euro in favore della cessionaria di crediti derivanti da prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale rese nel 2017, in forza di contratti di accreditamento e di prestazioni relative a Patologia Clinica e Radiologia. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) difetto di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria, assumendosi che il soggetto tenuto ai pagamenti sarebbe la società regionale di sanità indicata dalla normativa regionale; (2) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che la controparte avrebbe dovuto provare il titolo contrattuale e che sarebbe stata trascurata la mancata contestazione del superamento della capacità operativa massima delle prestazioni; (3) omesso esame dell'obbligo del giudice ordinario di adeguarsi agli atti amministrativi espressione di potere autoritativo della pubblica amministrazione, con riferimento al dedotto superamento della capacità operativa massima.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e nuova, perché la ricorrente non ha indicato se la questione della legittimazione passiva fosse stata già dedotta nei gradi di merito, e comunque ha richiamato la necessità di verificare, alla luce della disciplina regionale, se la centralizzazione dei pagamenti in capo alla società regionale comporti o meno il subentro nei rapporti obbligatori, subentro che la normativa richiamata esclude. Sul secondo motivo ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una autonoma ratio di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; tale ratio non è stata specificamente censurata, sicché è divenuta definitiva e da sola sufficiente a sorreggere la decisione, rendendo inammissibili anche le ulteriori doglianze che miravano solo a un riesame del merito e delle prove. Sul terzo motivo ha ritenuto la censura del tutto generica e assertiva, priva dell'indicazione dell'atto o documento amministrativo cui si riferiva il preteso potere autoritativo, con conseguente violazione dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 102
Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'assunta carenza di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria.
L. 27 ottobre 1993, n. 423
Richiamata dalla ricorrente insieme al decreto-legge sopra menzionato, senza che la Corte ne ricavi un effetto decisivo per la doglianza.
L.R. Campania 6 dicembre 2003, n. 28, art. 6
Richiamata per sostenere che la società regionale per la sanità sarebbe l'unica legittimata ai pagamenti; la Corte osserva che la disciplina regionale va letta in modo specifico e che la centralizzazione dei pagamenti non comporta, di per sé, subentro nei rapporti obbligatori.
art. 1269 c.c.
Richiamato nella disciplina regionale come base della delega a eseguire i pagamenti da parte della società regionale.
L.R. 4/2011, art. 1, comma 224
"In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento ..."
La Corte la richiama per evidenziare che la So.Re.Sa. è delegata ai pagamenti, ma ciò non implica il trasferimento della titolarità dei rapporti obbligatori in capo ad essa.
Decreto n. 90 del 9 agosto 2013
"[...] 4. Di precisare che la centralizzazione di cui al presente decreto è finalizzata esclusivamente ai pagamenti dei debiti pregressi e correnti delle aziende sanitarie, escludendosi il subentro in qualsiasi forma della So.Re.Sa. spa nella titolarità dei rapporti obbligatori facenti capo alle aziende sanitarie ovvero una novazione soggettiva dei rapporti obbligatori stessi"
È richiamato come fonte che esclude espressamente il subentro della società regionale nei rapporti obbligatori delle aziende sanitarie.
art. 360 c.p.c., n. 4
Norma evocata per denunciare violazioni processuali, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e per mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi.
art. 167 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la non contestazione della controparte avrebbe dovuto incidere sull'oggetto del giudizio; la Corte non entra nel merito perché la censura non colpisce la ratio di inammissibilità dell'appello.
art. 112 c.p.c.
Evocato nel motivo processuale relativo alla asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
Evocato insieme alle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama la corretta applicazione della regola di riparto dell'onere della prova, ma dichiara inammissibile la censura perché non aggredisce la autonoma ratio di inammissibilità dell'appello e mira in realtà a un riesame del merito.
art. 342 c.p.c.
La sentenza d'appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità; tale autonoma ratio è stata ritenuta non specificamente censurata e quindi decisiva per l'inammissibilità del ricorso.
art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6
La Corte afferma che il terzo motivo viola i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, perché non indica con precisione l'atto amministrativo o documento rilevante e non consente di comprendere compiutamente l'oggetto della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamato come norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione passiva può essere dedotto in cassazione solo se la questione sia stata già affrontata nei gradi di merito o comunque emerga dai fatti ritualmente allegati; una censura generica, che si limiti a richiamare in modo indistinto fonti normative senza specificarne il contenuto e la rilevanza processuale, è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, come la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve impugnare specificamente anche tale ratio; in mancanza, essa si consolida e rende irrilevanti le ulteriori censure di merito.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di riesame del fatto o delle prove: le doglianze formalmente costruite come violazioni di legge sono inammissibili se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le censure che invocano l'esistenza di poteri autoritativi della pubblica amministrazione devono indicare con precisione l'atto amministrativo o il documento da cui tali poteri deriverebbero, altrimenti difettano dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti al ricorso per cassazione.
- La centralizzazione dei pagamenti in capo a un soggetto regionale del servizio sanitario, quando la normativa esclude espressamente il subentro nei rapporti obbligatori, non comporta di per sé una novazione soggettiva né trasferisce la titolarità del debito all'ente centrale di pagamento.
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