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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23517/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, rideterminando il reddito imponibile di un contribuente in base al redditometro e a indici di capacità contributiva desunti dalla disponibilità di due immobili, due autovetture e dalla stipula di un mutuo. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello in secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, del D.M. 19 settembre 1992 e 19 novembre 1992, degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso o svalutato gli indici presuntivi di capacità contributiva e aveva attribuito rilievo a circostanze non idonee a superare la presunzione legale relativa. Con il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per motivazione contraddittoria, contestando sia il trattamento di questioni ritenute rinunciate, sia il contrasto logico della decisione nel valorizzare spese sanitarie sostenute in anni diversi da quello accertato e nel ritenere che il concorso del coniuge nelle spese dell'immobile in comunione conducesse all'annullamento integrale dell'avviso anziché, al più, a una rideterminazione del reddito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR non aveva correttamente applicato la disciplina dell'accertamento sintetico: la disponibilità di beni indice e le spese per incrementi patrimoniali integrano una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile solo con prova contraria documentale idonea; il giudice tributario non può neutralizzare tali indici con valutazioni generiche o con elementi non adeguatamente provati. Ha accolto parzialmente anche il secondo motivo limitatamente alla denunciata contraddizione motivazionale: era inconciliabile attribuire rilievo a spese sanitarie sostenute in anni diversi da quello di accertamento e ritenere che il concorso del coniuge nelle spese dell'immobile giustificasse l'annullamento totale dell'avviso, poiché, se provato, tale concorso potrebbe incidere solo sulla quantificazione del maggior reddito. Sono state invece dichiarate inammissibili le censure relative ad asserite questioni rinunciate e alla pretesa mancanza di nuovi dati, per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito: consente all'Ufficio di presumere un maggior reddito sulla base di elementi certi indicatori di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può superare la presunzione solo con prova contraria documentale della provenienza non imponibile delle risorse o dell'inesistenza/misura inferiore del reddito presunto.

  • D.M. 19 settembre 1992

    Richiamato come fonte dei parametri redditometrici utilizzati dall'Ufficio.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Richiamato come fonte dei parametri redditometrici utilizzati dall'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova contraria rispetto alla presunzione di maggior reddito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli indici di capacità contributiva e alla necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per profili processuali nel contenzioso tributario.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per profili di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'appello tributario.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla proposizione e alla devoluzione delle questioni in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per i requisiti della sentenza, in particolare la motivazione.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per profili attinenti alla decisione del giudice.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa rinuncia alle questioni non riproposte in appello.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di beni e le spese per incrementi patrimoniali costituiscono una presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertati i fatti indice, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare la prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria richiesta al contribuente non si esaurisce nella mera allegazione dell'esistenza di ulteriori redditi o del semplice transito di somme, ma richiede elementi documentali idonei a dimostrare la loro entità, la durata del possesso e la concreta riferibilità di tali risorse alle spese contestate.
  • Nel giudizio tributario su accertamento sintetico, se il contribuente supera la soglia minima di allegazione della prova contraria, il giudice deve procedere a un esame analitico e non può fondare la decisione su affermazioni apodittiche o su valutazioni sommarie prive di puntuale confronto con la documentazione in atti.
  • Circostanze economiche o patrimoniali riferite a periodi diversi da quello oggetto di accertamento non possono, senza adeguata correlazione temporale, essere utilizzate per escludere la capacità contributiva riferita all'anno accertato.
  • L'apporto economico del coniuge nella gestione di beni in comunione può incidere sulla misura del reddito imponibile ricostruito, ma non giustifica di per sé l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento se non esclude totalmente il contributo del contribuente alle spese indagate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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