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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31337/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto la quota di un immobile in comunione ereditaria, seguita da giudizio di divisione endoesecutiva e dall'emissione del decreto di trasferimento. La parte esecutata ha proposto opposizione ex artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. sostenendo che la vendita e il trasferimento fossero viziati perché un'altra condividente avrebbe vantato, sull'immobile, un diritto di abitazione e perché tale situazione avrebbe reso errato il pignoramento e l'individuazione della quota trasferita. Ha inoltre lamentato che la gestione della procedura da parte del custode/professionista delegato fosse irregolare e non terza, anche per la richiesta di rimborso di spese vive da lui anticipate, con conseguente lesione del giusto processo e nullità dell'intera procedura. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati tre motivi: 1) violazione degli artt. 788, 187 e 161 c.p.c., per non avere il giudice rimesso tempestivamente la contestazione tra condividenti al collegio prima di disporre la vendita; 2) violazione degli artt. 540 e 555 c.p.c., per asserita nullità del pignoramento e dell'ordine di trasferimento, nonché per errata individuazione delle quote in presenza di un diritto di abitazione sulla casa familiare; 3) violazione degli artt. 586 c.p.c. e 164-bis disp. att. c.p.c., per la dedotta mancanza di terzietà del custode/delegato e per l'antieconomicità della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato a una società risultata parte del giudizio di merito, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio poiché la causa era già definita da una evidente causa di inammissibilità. Nel merito dell'ammissibilità, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse caratterizzato da una esposizione oscura, farraginosa e lacunosa dei fatti di causa, priva della necessaria chiarezza richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 e applicabile al ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023. Ha inoltre osservato che alcune censure apparivano nuove, perché non adeguatamente ricondotte ai motivi già proposti nei gradi di merito e non localizzate negli atti precedenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il decreto di trasferimento.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara dei fatti di causa, essenziale e autosufficiente; una narrativa oscura o lacunosa rende il ricorso inammissibile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 27, lett. d), n. 1

    Ha modificato l'art. 366 c.p.c., imponendo una esposizione più chiara dei fatti rilevanti ai fini dell'illustrazione dei motivi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 5

    Le modifiche all'art. 366 c.p.c. si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.

  • art. 788 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla divisione endoesecutiva e alla rimessione al collegio.

  • art. 187 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice istruttore avrebbe dovuto rimettere la questione al collegio prima della vendita.

  • art. 161 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre l'invalidità del decreto di trasferimento come effetto della nullità processuale denunciata.

  • art. 540 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare l'esistenza di un diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sulla casa familiare.

  • art. 555, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il pignoramento immobiliare deve individuare correttamente beni e diritti immobiliari sottoposti a espropriazione.

  • art. 586 c.p.c.

    Invocato a fondamento della censura sull'ordine di trasferimento emesso all'esito della vendita forzata.

  • art. 164-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare che la procedura non avesse raggiunto il suo scopo e fosse stata antieconomica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, completa e autosufficiente: se la narrativa è oscura o lacunosa al punto da impedire alla Corte di comprendere con immediatezza la vicenda e le censure, il ricorso è inammissibile.
  • Con la disciplina applicabile ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023, l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. esige una esposizione ancora più chiara e funzionale all'illustrazione dei motivi, non essendo sufficiente un racconto confuso o incompleto.
  • La Corte di cassazione può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario non evocato quando il ricorso sia già manifestamente inammissibile, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • Le censure formulate per la prima volta in cassazione, o non adeguatamente collegate alle questioni effettivamente trattate nei gradi di merito e agli atti in cui sarebbero state dedotte, sono inammissibili per novità.
  • La dedotta nullità di atti esecutivi o dell'intera procedura non può essere scrutinata se il ricorso non consente alla Corte di ricostruire con precisione i fatti, gli atti processuali rilevanti e il percorso logico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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