Cassazione Civile, Ordinanza n. 34034/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare un avvocato, pur iscritto alla Cassa Forense e tenuto al versamento del contributo integrativo, anche all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata INPS per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo contributivo valorizzando la perdurante iscrizione all'albo come indice sufficiente di abitualità dell'esercizio professionale e ponendo a carico del professionista l'onere di provare l'insussistenza dell'obbligo, senza dare rilievo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla gestione separata e della regola sull'onere della prova, sostenendo che l'iscrizione all'albo non basta da sola a provare l'abitualità e che l'onere probatorio gravava sull'INPS; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il dies a quo adottato dalla Corte d'appello e sostenendo che la prescrizione non dovesse decorrere dalla sola presentazione della denuncia dei redditi; 3) violazione delle norme che regolano il rapporto tra contributo integrativo versato alla Cassa di categoria e obbligo verso la gestione separata; 4) violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio, nonché delle norme sulle sanzioni, questione che però non era stata trattata nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, nei limiti di quanto rilevante, anche il secondo; ha respinto il terzo motivo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per un professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca redditi non già integralmente soggetti a contribuzione presso la cassa di appartenenza; la sola iscrizione all'albo è un indice possibile ma non decisivo dell'abitualità, che va accertata in fatto mediante una valutazione complessiva degli elementi disponibili, potendo rilevare anche il mancato superamento della soglia di euro 5.000 come indice contrario all'abitualità. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito che decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, tenendo conto di eventuali differimenti normativamente previsti. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione del rapporto tra contributo integrativo alla cassa professionale e contribuzione dovuta alla gestione separata. Il motivo sulle prove è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e perché, per la parte sulle sanzioni, introduceva una questione nuova.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per chi esercita abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo; per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo sussiste se il reddito prodotto non è già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
fornisce interpretazione autentica della disciplina sulla gestione separata, confermando i criteri applicati dalla Corte
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la scadenza del contributo dovuto
richiamato dalla parte ricorrente in tema di prescrizione, ma non accolto come decisivo
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza autonoma decisività nella decisione
in cassazione la violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore legale a prove non legali o viceversa, non per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio
la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata; non basta dolersi della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS non deriva automaticamente dalla sola iscrizione all'albo o da un dato formale isolato, ma richiede l'accertamento in fatto dell'esercizio abituale dell'attività professionale e dell'assenza di copertura contributiva integrale presso la cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non è parametro decisivo per l'attività professionale abituale; al contrario, un reddito inferiore a tale soglia può costituire, insieme ad altri elementi, un indizio contrario all'abitualità.
- L'abitualità dell'attività professionale va valutata ex ante come modalità concreta di svolgimento della professione, non ex post soltanto sulla base dell'ammontare del reddito prodotto.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare genericamente la valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia legale a prove che non la hanno.
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto, tenendo conto di eventuali differimenti previsti dalla disciplina applicabile.
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