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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10001/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio (hashish e cocaina) sostenendo: 1) che fosse applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., perché i singoli episodi, considerati isolatamente, rientrerebbero nella tenuità e perché la continuazione non dovrebbe automaticamente escludere il beneficio quando le azioni sono commesse nelle medesime circostanze di tempo e luogo; inoltre contestava la rilevanza di alcune contestazioni ritenute non mosse; 2) che la Corte non avesse compiuto una valutazione prognostica adeguata ai fini della sospensione condizionale della pena (richiamando artt. 163, 164 e 133 c.p.), non spiegando perché un soggetto incensurato e senza pendenze dovrebbe reiterare i reati, né parametri logico-giuridici a fondamento del diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis co. 3 perché la reiterazione di violazioni della stessa indole, con vincolo di continuazione nel tempo, costituisce indice di comportamento abituale e quindi ostativo al riconoscimento della particolare tenuità. Ha precisato che le massime citate dalla difesa si riferivano a ipotesi particolari (esecuzione contemporanea e sostanziale unicità della volizione) non riscontrabili nel caso in esame. Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione: la serialità degli approvvigionamenti e delle cessioni è elemento rilevante ai fini della prognosi sulla futura astensione e pertanto può giustificare il diniego della sospensione condizionale; la situazione economica precaria da sola non giustifica la prognosi favorevole. La Corte ha confermato la condanna originaria (pena e multa) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Le condotte contestate sono state qualificate come detenzione a fini di spaccio ai sensi dell'art. 73 co. 5, e la ricorrenza di più episodi della stessa fattispecie ha costituito il fondamento della qualificazione e della valutazione della gravità complessiva del fatto

  • Codice Penale - art. 131-bis

    La Corte ha interpretato il terzo comma come escludente l'applicabilità della causa di non punibilità quando sono presenti piu' reati legati dalla continuazione, ritenendo la reiterazione come indice di comportamento abituale e non occasionale

  • Codice Penale - art. 133

    Rilevato come, ai fini della valutazione della sospensione condizionale, debbano considerarsi elementi della personalita' dell'imputato (tra cui la capacita' a delinquere) e che la serialita' degli approvvigionamenti e delle cessioni costituisce un segnale negativo per la prognosi di astensione futura

  • Codice Penale - art. 164

    Richiamato nel quadro delle norme sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione prognostica richiesta da tale disciplina sia stata effettuata correttamente sulla base degli elementi di fatto

  • Codice di Procedura Penale - art. 616

    Applicata per l'imposizione dell'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Norme procedurali - art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso e' stato riprodotto nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione, limiti entro i quali la Suprema Corte ha esaminato le doglianze

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis è incompatibile con la presenza di più reati collegati da vincolo di continuazione: la reiterazione nel tempo è considerata indice di abitualità e ostativa al beneficio
  • Per far valere l'eccezione di 'tenuità' in presenza di più azioni è necessario dimostrare la sostanziale unicità della condotta (esecuzione contemporanea, medesima volizione) e l'assenza di carattere seriale; mere argomentazioni formali sulla mancata contestazione di taluni episodi non neutralizzano il giudicato o la sequenza di fatti già accertati
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena la valutazione prognostica tiene conto non solo delle condanne pregresse ma anche della condotta di vita antecedente e concomitante: la serialità delle condotte illecite (approvvigionamento e cessione ripetuta) è un forte elemento negativo per la prognosi
  • La condizione economica precaria da sola non è sufficiente a giustificare una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; il giudice deve motivare il giudizio con riferimento agli elementi indicati dall'art. 133 c.p.
  • In casi analoghi è utile documentare elementi concreti e circostanziati che attestino l'eccezionalità e l'isolamento dell'episodio (assenza di reiterazioni, unicità della volizione, frammentarietà temporale) per contrastare l'accusa di comportamento abituale

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