Cassazione Penale, Sentenza n. 9984/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 29/03/2021 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena e confermato la condanna a 2 anni per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione fiscale 2011. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento di elementi essenziali (termine di presentazione del modello unico, contenuto e data del modello versato, contenuto dei bilanci, modalità di quantificazione dell'evasione pari a euro 103.149); errata valutazione dell'accertamento induttivo; e mancata considerazione della difesa che lo qualificava come prestanome, insistendo sulla necessità di accertamenti ulteriori in relazione al ruolo dell'effettivo gestore Franco Ricci e producendo in cassazione un'informativa GICO e dichiarazioni testimoniali per dimostrare la qualità di prestanome e l'insussistenza del dolo specifico, chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato documentalmente che Luca Ricci è stato legale rappresentante della Orchidea s.r.l. nel periodo in cui era dovuta la presentazione della dichiarazione Iva 2011 (dichiarazione da presentare entro il 1 ottobre 2012) e quindi responsabile dell'omissione. Ha dichiarato inammissibili le deduzioni nuove rilevanti per il merito (qualificazione di prestanome e indicazione dell'amministratore di fatto) poiché non tempestivamente dedotte in appello e perciò non sindacabili in cassazione ai sensi degli artt. 606 e 609 c.p.p. Ha altresì dichiarato inammissibile la produzione in cassazione dell'informativa di reato come nuova prova. Quanto all'accertamento dell'imposta evasa, la Corte ha confermato che la determinazione è avvenuta mediante una ricostruzione analitica dell'Agenzia delle Entrate e che il ricorso non ha fornito elementi specifici per dimostrarne l'errata quantificazione. Ha richiamato i principi giurisprudenziali che ammettono l'utilizzo dell'accertamento induttivo nel processo penale purché il giudice penale operi una autonoma valutazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale finalizzata all'evasione; la Corte l'ha ritenuta applicabile alla fattispecie in quanto l'imputato era legale rappresentante nel periodo rilevante
D.P.R. n. 322/1998, art. 1 comma 4
Stabilisce che la dichiarazione delle persone giuridiche è sottoscritta dal rappresentante legale o da chi ha l'amministrazione anche di fatto; usata dalla Corte per ritenere documentalmente la responsabilità del legale rappresentante nel periodo di riferimento
cod. proc. pen., art. 530 comma 2
Norma sull'assoluzione quando manca prova del fatto; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto insufficienti le allegazioni e le prove prodotte
cod. proc. pen., art. 606 comma 3 e art. 609
Norme che limitano il sindacato in cassazione su fatti e prove non dedotti nei precedenti gradi; la Corte le ha applicate per escludere le nuove deduzioni sulla qualità di prestanome
cod. proc. pen., art. 189
Principio di atipicità dei mezzi di prova; la Corte lo evoca per confermare che l'accertamento induttivo può essere utilizzato nel processo penale
cod. proc. pen., art. 192 comma 1
Criteri di valutazione delle prove che il giudice deve seguire; la Corte indica che il giudice penale deve compiere una autonoma valutazione degli elementi dell'accertamento tributario
cod. proc. pen., art. 613
Norma che limita la produzione in cassazione di nuovi documenti rispetto al precedente rimando normativo abrogato; la Corte ha ritenuto la produzione dell'informativa come nuova prova non ammissibile
cod. proc. pen., art. 616
Norma relativa alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- La responsabilità per omissione della dichiarazione fiscale grava sul soggetto risultante come legale rappresentante nel periodo in cui la dichiarazione doveva essere presentata; la documentazione che attesta la carica è decisiva.
- Le deduzioni di fatto rilevanti per il merito (es. che l'imputato fosse prestanome e non l'effettivo gestore) devono essere tempestivamente dedotte e provate nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- La produzione di documenti nuovi in cassazione è generalmente preclusa quando costituiscono nuova prova o richiedono valutazione della loro efficacia; in cassazione si valuta la legittimità e la logicità della motivazione, non si svolge nuovo esame probatorio.
- L'accertamento induttivo o gli studi/ricostruzioni dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzati nel processo penale, ma il giudice penale deve svolgere un'autonoma valutazione e verificare la congruenza e la specificità degli elementi che giustificano la quantificazione dell'imposta evasa.
- Le impugnazioni generiche prive di indicazioni precise su come e perché la quantificazione dell'evasione sarebbe erronea sono inammissibili; è necessaria specificità probatoria per scalfire una determinazione analitica dell'Agenzia delle Entrate.
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