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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inversione dell'onere della prova e inadeguata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato (contestazione della responsabilità per la detenzione di hashish rinvenuto nell'auto); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestando che la Corte d'appello avrebbe valutato solo il dato quantitativo senza considerare altri parametri giurisprudenziali

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: (i) sul punto della responsabilità ha confermato la valutazione dei giudici di merito fondata su elementi oggettivi (rinvenimento di 1.200 grammi di hashish occultati nel veicolo, consegna del pacco al coimputato, assenza di spiegazioni credibili, nervosismo dei due e mancanza degli acquisti dichiarati) e ha escluso qualsiasi inversione dell'onere della prova; (ii) sulla lieve entità ha condiviso la valutazione che il rilevante dato ponderale, unitamente alle modalità di occultamento e trasporto, giustifica l'esclusione della causa di non punibilità, richiamando la giurisprudenza che ammette valore assorbente al dato quantitativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità concorrente: il ricorrente è stato ritenuto concorrente nella commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma penale incriminatrice cui è stata ricondotta la condotta del ricorrente (detenzione di stupefacenti), cui è stata applicata la pena confermata in sede di appello

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Previsione della causa di non punibilità per lieve entità: la Corte ha ritenuto che il consistente quantitativo e le modalità organizzative e di occultamento escludono l'applicabilità di tale causa

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che ammette che il dato ponderale possa avere valore 'assorbente' nel rigetto della lieve entità

  • Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019 (Erario)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omessa prospettazione di una ricostruzione alternativa plausibile da parte dell'imputato può costituire elemento di supporto per la valutazione della colpevolezza

Massime di principio

  • La mera presenza dell'imputato a bordo di un veicolo in cui viene rinvenuta sostanza stupefacente occultata può essere valutata congiuntamente ad altri elementi (modalità di occultamento, quantità, comportamento nervoso, incongruenze nelle dichiarazioni) per inferire la responsabilità, senza che ciò configuri un'automatica inversione dell'onere della prova
  • Il giudice non viola il principio di presunzione di non colpevolezza se valorizza l'assenza, da parte dell'imputato, di una ricostruzione alternativa plausibile: tale omissione può essere utilizzata come argomento a supporto del convincimento fondato sulle prove raccolte
  • La causa di non punibilità per lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva; tuttavia un elevato quantitativo di stupefacente e modalità di occultamento e trasporto particolarmente idonee ad indicare destinazione allo spaccio possono legittimamente escluderne l'applicabilità, essendo il dato ponderale talvolta decisivo
  • Le valutazioni di merito (accertamento dei fatti e credibilità delle dichiarazioni) sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge evidenti; valutazioni logiche e probatorie fondate su elementi concreti risultano difficilmente capovolgibili
  • In casi analoghi, fornire una ricostruzione alternativa dettagliata e plausibile, supportata da elementi concreti, è cruciale per contrastare la responsabilità derivante dal rinvenimento di stupefacenti in un luogo comune (es. veicolo) in cui si è presenti

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