Cassazione Penale, Sentenza n. 9993/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che l'aveva ritenuta penalmente responsabile, quale legale rappresentante della "NIPA s.r.l.", del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per aver utilizzato la fattura n. 52 della "Beer & Beverage di Tiziana Iosca" (operazioni inesistenti) nelle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2008 (dichiarazioni presentate nel 2009). In Cassazione sono stati prospettati due motivi: (1) vizio di motivazione sulla dichiarata recidiva reiterata infraquinquennale - contestando che la Corte d'appello si sia limitata al casellario senza valutare concretamente grado di offensività, pericolosità sociale e nesso con i precedenti; (2) violazione di legge relativa all'applicazione della recidiva e alla mancata declaratoria di estinzione dei reati precedenti (sentenze del 2005 e 2007), sostenendo che tali precedenti si erano estinti ai sensi degli artt. 460, comma 5, e 445, comma 2, c.p.p., con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura sulla mancata valutazione concreta della recidiva fosse difforme rispetto ai mezzi di gravame effettivamente proposti in appello (in appello si era dedotta l'inesistenza o l'estinzione dei precedenti, non la mera carenza di una valutazione sulla pericolosità), così rendendo la nuova censura inammissibile. Sul secondo motivo ha dichiarato le censure manifestamente infondate: la giurisprudenza consolidata stabilisce che, ai fini dell'estinzione del reato conseguente a decreto penale o patteggiamento, la commissione di un nuovo reato entro cinque anni impedisce l'estinzione qualora il nuovo reato sia poi accertato con sentenza irrevocabile (anche se la irrevocabilità sopraggiunge dopo il quinquennio). Nel caso di specie il decreto penale del 2005 non si era estinto perché era stato commesso un nuovo reato nel 2007, oggetto di patteggiamento irrevocabile, e quindi i precedenti non potevano essere considerati estinti. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende (per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
Norma penale sui reati tributari applicata alla condotta consistente nell'indicazione di operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali; la Corte ha confermato l'addebito in base alla ricostruzione dei fatti.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Disciplina della recidiva (in particolare la recidiva reiterata ed infraquinquennale); la Corte d'appello ha dichiarato la recidiva applicabile e la Cassazione ne ha ritenuto corretta l'applicazione alla fattispecie.
Prevede l'effetto estintivo del decreto penale salvo che sia intervenuta, entro cinque anni, la commissione di un ulteriore delitto poi accertato con sentenza irrevocabile: tale causa impeditiva dell'estinzione è stata ritenuta applicabile nel caso di specie.
Stabilisce che, in caso di patteggiamento, la commissione di un delitto nel quinquennio comporta il rigetto della richiesta di estinzione se il nuovo delitto è accertato con decisione irrevocabile; la Corte ha ritenuto che il patteggiamento del 2007 impedisse l'estinzione del precedente del 2005.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), c.p.p.
Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: lett. e) riguarda vizio di motivazione, lett. b) violazione di legge. La Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle censure alla luce di tali disposizioni.
Massime di principio
- In tema di recidiva la Corte può richiedere una valutazione concreta della pericolosità dell'autore e del nesso tra reato recente e precedenti, ma la Cassazione non esaminerà motivi di natura diversa o nuovi rispetto a quelli effettivamente sollevati in sede di appello: il difensore deve formulare in appello tutte le censure che intende poi portare in Cassazione.
- L'estinzione automatica del reato derivante da decreto penale o patteggiamento può essere impedita se, entro cinque anni dall'esecutività o applicazione, è commesso un nuovo reato poi accertato con sentenza irrevocabile, anche se la irrevocabilità interviene oltre il quinquennio; pertanto i precedenti possono continuare ad alimentare la recidiva se sussistono successive condanne irrevocabili entro la disciplina sopra richiamata.
- Se si contesta l'applicazione della recidiva o l'estinzione di precedenti condanne, è essenziale documentare e dedurre espressamente in appello l'assenza o l'estinzione dei precedenti (con riferimenti temporali e provvedimenti esecutivi), altrimenti tali questioni possono risultare improponibili o inammissibili in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso per Cassazione può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella scelta dei motivi, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; ciò impone cautela nella selezione e nell'articolazione dei motivi di ricorso.
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