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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9989/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il dipinto offerto in garanzia recava la dicitura "già Tornabuoni, con pubblicazione" che doveva essere interpretata come indicazione di una "prova (o copia) d'autore" e non come attestazione di autenticità. Contestava inoltre la logica della condanna in presenza di un'assoluzione, pur se con formula dubitativa, per il reato di ricettazione, e deduceva che la mancata esibizione al momento della consegna di una certificazione di smentita non poteva fondare la responsabilità penale. Con il secondo motivo censurava la motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata, lamentando l'assenza di indicazione se si fosse fatto riferimento al terzo o al quarto comma dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure del ricorrente diverse da quelle consentite o manifestamente infondate. Sulla sussistenza del reato ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello articolata e priva di vizi: il teste Canazza e l'imputato avevano riconosciuto la consegna del dipinto accompagnata da una dichiarazione che riportava riferimenti di esposizione e pubblicazione; Canazza fu rassicurato dall'imputato circa l'autenticità e vide documentazione che gli ispirò fiducia; l'assoluzione per ricettazione non esclude la responsabilità per messa in circolazione perché essa dipese dall'estraneità dell'imputato a vicende successive e alla apposizione della certificazione. Quanto alla recidiva, la Corte ha confermato che si trattava della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma), richiamando precedenti condanne (falso in opere d'arte nel 1996 e ricettazione nel 2005, irrevocabile 2007) e ritenendo che il fatto del 2011 dimostrasse indifferenza per le condanne pregresse e maggiore pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 1, lett. b)

    La norma è stata applicata per ritenere penalmente rilevante la messa in circolazione quale opera d'autore non genuina: consegnare/porre in circolazione un dipinto accompagnato da indicazioni di esposizione e pubblicazione è stato interpretato come comportamento volto a presentarlo come autentico

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Queste disposizioni regolano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte le ha richiamate per valutare le censure di vizio di motivazione e violazione di legge, ritenendole in gran parte richieste di rivalutazione fattuale e quindi manifestamente infondate

  • cod. pen., art. 99

    La Corte ha ritenuto applicabile la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, aumentando la pena della metà in ragione di precedenti condanne analoghe e della valutazione della maggiore pericolosità

Massime di principio

  • La presenza di una dichiarazione o di indicazioni di esposizione/publicazione sull'opera (es. "già Tornabuoni, con pubblicazione") può essere valutata come elemento probatorio dell'intento di presentarla come autentica, salvo prova contraria adeguata.
  • Un'assoluzione per ricettazione non esclude automaticamente una condanna per messa in circolazione: i due reati hanno profili diversi e l'assenza di responsabilità per l'apposizione di certificazioni successive non impedisce di ritenere penalmente rilevante la condotta del soggetto al momento della consegna/introduzione dell'opera.
  • La mancata produzione al momento della consegna di documentazione che smentisca l'autenticità può concorrere a formare il convincimento del giudice sulla finalità ingannevole della messa in circolazione, ma non è di per sé conclusiva; compete alla difesa fornire elementi probatori contrari.
  • In tema di recidiva, il giudice deve indicare chiaramente il tipo di recidiva applicata e motivarne l'uso; la recidiva reiterata (art. 99, quarto comma) è giustificata quando precedenti condanne, la tipologia dei reati e il comportamento successivo dimostrino una maggiore pericolosità dell'agente.
  • In Cassazione le censure che si risolvono in una richiesta di rinnovata valutazione del materiale probatorio sono frequentemente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; il rimedio è competente per vizi di legge o macroscopici errori logico-giuridici, non per revisione dei fatti.

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