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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese: il ricorrente denunciava che la Corte territoriale aveva confermato l'interdizione per un anno (cioè il doppio del minimo edittale) senza spiegarne le ragioni, pur avendo ridotto la pena principale al minimo, determinando così una presunta contraddittorietà tra le due statuizioni

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione: il motivo era inammissibile perché l'appello in sede di merito non aveva devoluto la questione sulla misura della pena accessoria al giudice d'appello (principio tantum devolutum, quantum appellatum, art. 597 c.p.p.). La Corte ha richiamato l'autonomia delle statuizioni sulle pene accessorie rispetto a quelle principali e ha osservato che, nella specie, la rideterminazione della pena principale non ha reso incompatibile l'applicazione dell'interdizione fissata. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende €3.000

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale che disciplina il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (reato contestato al ricorrente); è la fattispecie di base per la condanna di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura di cassazione invocata dal ricorrente (vizio di motivazione manifestamente illogica) e indicazione della fattispecie di ricorso utilizzata

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio del tantum devolutum, quantum appellatum: i punti della decisione di primo grado non impugnati con appello acquistano efficacia di giudicato e quindi non possono essere riverificati in cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (anche applicabili alla determinazione in concreto della durata delle pene accessorie non prefissate dalla legge)

  • Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    "le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento...; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative... sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale"

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che sancisce l'autonomia funzionale e applicativa delle pene accessorie rispetto alle pene principali, giustificando l'esigenza che la durata delle accessorie sia motivata e determinata in concreto in base ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019 (Paternò)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'autonomia delle misure accessorie relative all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 rispetto alla pena principale

Massime di principio

  • Le pene accessorie hanno autonomia rispetto alle pene principali: la loro durata va determinata in concreto e motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non è automaticamente correlata alla durata della pena principale
  • In sede di appello bisogna devolvere espressamente anche le questioni relative alle pene accessorie se si intende impugnarle; altrimenti tali questioni sono precluse in cassazione (principio tantum devolutum, quantum appellatum)
  • Se l'accoglimento dell'appello comporta una riduzione della pena principale in misura tale da rendere incompatibile la pena accessoria applicata, il giudice d'appello deve eliminarla o sostituirla; diversamente, la pena accessoria può rimanere fissata se non viene rimessa in discussione in appello
  • In ricorso per cassazione per vizio motivazionale occorre che il motivo abbia effettiva rilevanza e non sia precluso per mancata devoluzione: il giudice di legittimità controlla la regolarità processuale (devoluzione) oltre che la fondatezza della censura

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