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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9983/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Torlonio era imputato di omissione delle dichiarazioni Ires e Iva per l'anno 2011 (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), con un volume d'affari accertato di €1.237.970,00 e imposte evase quantificate circa €97.821,00 (Ires) e €250.793,00 (Iva). In cassazione ha dedotto: 1) carenza/insufficiente motivazione rispetto ai motivi d'appello, in particolare sulla errata determinazione dell'imposta evasa per mancata considerazione di tutti i costi contabili; 2) travisamento delle risultanze istruttorie (in particolare la deposizione del funzionario Mostacci dell'Agenzia delle Entrate) in ordine ai costi riconosciuti; 3) errata interpretazione e applicazione dell'art. 23 d.P.R. 633 (riguardo la considerazione di costi registrati ma non documentati ai fini Iva e la necessità di controlli incrociati); 4) illogicità della motivazione circa il dolo di evasione, sostenendo che i criteri usati dall'Agenzia non potevano essere conosciuti dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, concorde col giudice di primo grado, abbia adeguatamente motivato la determinazione del volume d'affari e delle imposte evase: per l'Ires sono stati considerati anche costi "occulti" (es. spese del personale desunte dai modelli 770), mentre ai fini Iva sono state considerate solo le somme giustificabili con fatture passive rinvenute. Non si è dato luogo a travisamento della prova poiché i giudici di merito si sono basati sulle risultanze della verifica e sulla deposizione del teste Mostacci; le censure che propongono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità. La sussistenza del dolo di evasione è stata ritenuta logicamente motivata anche in relazione all'entità delle imposte non versate e alla posizione di amministratore. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona l'evasione fiscale; applicata per la mancata presentazione delle dichiarazioni Ires e Iva e per la quantificazione della soglia di punibilità. La Corte ha ritenuto superate le soglie e quindi integrare la fattispecie penale.

  • art. 23 d.P.R. 633/72

    Richiamato rispetto ai criteri di determinazione dell'imponibile Iva: ai fini Iva rilevano i costi documentati dalle fatture passive rinvenute; non è obbligo dell'amministrazione ricercare le fatture presso gli emittenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurele richiamata per la conseguenza del rigetto del ricorso (onere delle spese processuali a carico del ricorrente).

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi)

    Principio secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la base imponibile deve essere determinata sulla base dei costi effettivamente documentati; i costi non documentati non rilevano per l'Iva (ma possono rilevare per le imposte dirette).

Massime di principio

  • In reati tributari relativi all'Iva la base imponibile viene determinata sulla base dei costi documentati: le voci di costo non giustificate da fatture passive rinvenute non possono essere automaticamente considerate per ridurre l'imponibile Iva.
  • Per la determinazione dell'imponibile Ires è possibile tenere conto anche di costi "occulti" quando emergono altre fonti probatorie (es. dichiarazioni dei redditi, modelli 770, contabilità) che giustificano la loro esistenza.
  • La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare la valutazione dei fatti e delle prove fatta dai giudici di merito: non può offrire una lettura alternativa degli elementi probatori salvo che non emerga un travisamento della prova (prove inesistenti o risultato di prova manifestamente difforme dalla realtà).
  • La sussistenza del dolo di evasione può essere desunta dalla entità dell'impresa dell'omissione reddituale e dall'entità delle imposte non versate, nonché dal ruolo e dai comportamenti dell'amministratore.
  • L'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo, nell'accertamento, di compiere controlli incrociati presso tutti gli emittenti delle fatture annotate ma non rinvenute; la mancata ricerca di tali documenti non invalida necessariamente l'accertamento se la determinazione è adeguatamente motivata.

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