Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34614/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014 emesso nei confronti di una società, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione ritenendo indetraibile l’IVA relativa a costi per contratti di sponsorizzazione verso una associazione sportiva dilettantistica, per la parte eccedente il limite di euro 200.000 previsto dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, per asserito difetto di inerenza e congruità rispetto all’attività d’impresa. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio in secondo grado. In Cassazione l’Agenzia proponeva ricorso affidato a un unico motivo avverso la sentenza regionale. Prima dell’udienza, però, la società comunicava di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie ex legge n. 197/2022, depositando la domanda telematica e la ricevuta del versamento, chiedendo l’estinzione del giudizio. Dagli atti non risultava notificato alcun diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’avvenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, ritenendo perfezionata la procedura in mancanza di diniego notificato entro il termine rilevante. Ne ha tratto la conseguenza dell’estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e ha escluso l’obbligo di versamento del c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    limite di euro 200.000,00

    è richiamato come parametro posto dall’Ufficio per contestare la detraibilità dell’IVA relativa a sponsorizzazioni eccedenti tale soglia.

  • art. 1, comma 186, L. n. 197/2022

    prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, che la parte resistente ha invocato per chiedere l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 194, L. n. 197/2022

    la controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito, salvo successivo diniego notificato nei termini previsti.

  • d.l. n. 34/2023

    è richiamato come norma modificativa del comma 194 dell’art. 1 della legge n. 197/2022.

  • art. 1, comma 200, L. n. 197/2022

    il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine indicato dalla norma.

  • art. 1, comma 195, L. n. 197/2022

    disciplina la domanda di definizione agevolata prodotta dalla parte resistente.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato in ragione dell’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria determina l’estinzione del processo quando risultino depositate la domanda e la prova del pagamento e non sia stato notificato un diniego nei termini previsti dalla legge.
  • La verifica del perfezionamento della definizione agevolata si fonda sulla documentazione prodotta dalla parte interessata e sull’assenza, allo stato, di un diniego notificato entro il termine legislativamente stabilito.
  • Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della legge di definizione e non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.